CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21691 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL IA IA, nata a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Prontera che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da OL IA IA ed ha confermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 31,55, 56, 58, 60,61,62 e 64) in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21691 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagata e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 55). Il tribunale cautelare avrebbe tratto la gravità indiziaria della incolpazione provvisoria sulla base delle foto n. 590 e 591 che attesterebbero la sola presenza della indagata, ma non dimostrerebbero alcun contributo della stessa ipotizzata cessione. Il tribunale avrebbe reso una motivazione apodittica e generalizzante giungendo a condividere acriticamente il giudizio di gravità indiziaria già espresso dal Gip impiegando altresì una motivazione illogica ed elusiva dei corretti criteri di valutazione ex art. 273 cod.proc.pen. attribuendo valore indiziario alla semplice condotta tenuta dalla OL in termini di “intrattenimento” dell'uomo a cui successivamente la SP avrebbe consegnato la dose, da cui l'assenza dei contorni minimi di un suo contributo concorsuale. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 62). Secondo la ricorrente, la motivazione circa la gravità indiziaria sarebbe illogica poiché fondata non già sulla condotta della prevenuta, bensì su una serie di elementi estranei indiretti e non individualizzanti in relazione all’addebito di avere, in concorso col fratello NI VA e con la cognata SP EM, confezionato e ceduto a Cesare Parigi un quantitativo di sostanza stupefacente pari a “10” per la successiva cessione, gravità indiziaria fondata unicamente sugli esiti della conversazione ambientale n. 1855 del 26 agosto 2022 da cui si ricaverebbe la mera conoscenza dell'altrui attività criminosa che non implica di per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale. La donna sarebbe sì presente ai dialoghi, ma non avrebbe fornito alcun apporto causale rispetto ai fatti contestati. In conclusione, in relazione alla condotta contestata alla capo 62) il complesso indiziario sarebbe completamente vuoto, il percorso giuridico motivazionale addotto dal tribunale del tutto illogico e contraddittorio. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione della TT al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel 3 paradigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cui avrebbe collaborato la ricorrente, per soli 5 mesi, e in ragione al più della esistenza di un mero rapporto sinallagmatico con il gruppo AC, estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectio societatis. 2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza, attualità e concretezza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura, considerata l’età della indagata, l’unico precedente penale aspecifico e il ruolo marginale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi due motivi di ricorsi) e in relazione alla partecipazione del OL all’associazione finalizzata al narcotraffico (terzo motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confronta con la decisione impugnata. 2. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della OL al reato associativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Va rilevato che la OL è stata attinta da misura cautelare anche per i capi di incolpazione 31), 56) 58), 60) e 64), per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria, che non sonno oggetto di censura. La ricorrente limita la contestazione della gravità indiziaria unicamente ai capi 55) e 62). 4 Con riferimento al capo 55), rileva il Collegio l’inammissibilità del motivo per genericità e perché versato in fatto là dove contesta il contributo della stessa nella cessione contestata. Invero, non si confronta la ricorrente con la motivazione del Tribunale là dove, a pag. 13, evidenzia la gravità indiziaria nella cessione, in concorso con SP EM, individuata nel concreto contributo dato dalla OL che intrattiene il cliente sulla porta di casa in attesa che la SP gli consegni lo stupefacente, vista la necessità della SP di rientrare in casa per prelevare lo stupefacente poi consegnato al cliente. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la cessione avvenuta il 22/05/2022, in un contesto nel quale, come si legge nell’ordinanza impugnata, la casa del NI, ove abitavano anche SP e OL, era diventata una centrale di spaccio, sicchè la lettura dei dati ricavati dalle riprese in uno con le risultanze delle indagini complessive, depone per la conferma dell’ipotesi accusatoria Allo stesso modo anche la gravità indiziaria in relazione al capo 62) è stata congruamente argomentata. Evidenzia il tribunale, dapprima, che erano già emersi indizi di colpevolezza con riferimento all'attività illecita svolta in epoca precedente e prossima al maggio 2022, sicché non poteva porsi in dubbio la chiara conoscenza da parte della medesima della natura illecita dell'attività perpetrata dai familiari, le modalità di frazionamento e confezionamento delle sostanze stupefacenti e più in generale il giro d'affari. In secondo luogo, il contenuto della captazione ambientale, in uno con le risultanze complessive delle indagini, restituivano un ruolo della OL quale soggetto pienamente al corrente dello scopo della visita di Parigi Cesare, cioè il rifornimento della droga che, nella mattinata del 26 agosto 2022, si era prodigata a preparare. 3. Anche il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico, capeggiata da AC TO PA, risulta inammissibile per manifesta infondatezza. La partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente è stata argomentata in ragione della attività di cessione svolta continuativamente, come risultante dai numerosi reato scopo a lei contestati, oltre alla sua conoscenza di tute le dinamiche e dalla circostanza, riscontrata in sede di esecuzione della misura cautelare, che era deputata alla tenuta della contabilità dell’attività di spaccio (cfr. pag. 25). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 5 La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, Rv. 218731). La OL mostra di aderire pienamente al sodalizio con la sua attività incessante di confezionamento e cessione dello stupefacente, attività necessaria ai fini del perseguimento dello scopo dell’associazione, in uno con la tenuta della contabilità, elemento questo che esclude il mero rapporto sinallagmatico tra acquirente- venditore. Né la partecipazione della ricorrente può essere messa in dubbio dalla brevità delle osservazioni e indagini, sol che si consideri che in sede di esecuzione della misura cautelare, nel settembre 2025, era stata rivenuta nella stanza della SP, denaro per € 6.540,00, sostanze stupefacenti e nel portafoglio della ricorrente bigliettini indicativi della contabilità relativa all’attività di spaccio, segno evidente della perdurante operatività. 4. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo che lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, è pienamente argomentata, avendo ancorato il menzionato pericolo, ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile della predetta nel contesto associativo in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementi di segno contrario neppure allegati dalla difesa. Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art. 6 416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, [...], Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l’allegazione di elementi concreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppure allegati e avendo l’ordinanza impugnata escluso un ruolo marginale della predetta, che in ogni caso non sarebbe idoneo ad elidere la presunzione di sussistenza del pericolo di recidiva nei confronti della OL. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EM AI DO CE
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Prontera che insiste nell’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto l’istanza, ex art. 309 cod.proc.pen., avanzata da OL IA IA ed ha confermato nel resto l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata disposta nei confronti della predetta la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla provvisoria incolpazione di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 31,55, 56, 58, 60,61,62 e 64) in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21691 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 24/03/2026 2 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagata e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 55). Il tribunale cautelare avrebbe tratto la gravità indiziaria della incolpazione provvisoria sulla base delle foto n. 590 e 591 che attesterebbero la sola presenza della indagata, ma non dimostrerebbero alcun contributo della stessa ipotizzata cessione. Il tribunale avrebbe reso una motivazione apodittica e generalizzante giungendo a condividere acriticamente il giudizio di gravità indiziaria già espresso dal Gip impiegando altresì una motivazione illogica ed elusiva dei corretti criteri di valutazione ex art. 273 cod.proc.pen. attribuendo valore indiziario alla semplice condotta tenuta dalla OL in termini di “intrattenimento” dell'uomo a cui successivamente la SP avrebbe consegnato la dose, da cui l'assenza dei contorni minimi di un suo contributo concorsuale. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 62). Secondo la ricorrente, la motivazione circa la gravità indiziaria sarebbe illogica poiché fondata non già sulla condotta della prevenuta, bensì su una serie di elementi estranei indiretti e non individualizzanti in relazione all’addebito di avere, in concorso col fratello NI VA e con la cognata SP EM, confezionato e ceduto a Cesare Parigi un quantitativo di sostanza stupefacente pari a “10” per la successiva cessione, gravità indiziaria fondata unicamente sugli esiti della conversazione ambientale n. 1855 del 26 agosto 2022 da cui si ricaverebbe la mera conoscenza dell'altrui attività criminosa che non implica di per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale. La donna sarebbe sì presente ai dialoghi, ma non avrebbe fornito alcun apporto causale rispetto ai fatti contestati. In conclusione, in relazione alla condotta contestata alla capo 62) il complesso indiziario sarebbe completamente vuoto, il percorso giuridico motivazionale addotto dal tribunale del tutto illogico e contraddittorio. 2.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al capo 1) con riferimento alla ritenuta partecipazione della TT al sodalizio criminoso, non contestata la sussistenza dell’associazione rientrante nel 3 paradigma normativo di cui all’art. 74 cit., in ragione del limitato arco di tempo in cui avrebbe collaborato la ricorrente, per soli 5 mesi, e in ragione al più della esistenza di un mero rapporto sinallagmatico con il gruppo AC, estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 74 d.p.R. n. 309/90 non essendo ravvisabile l’affectio societatis. 2.4. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274, cod.proc.pen. difetto di motivazione in punto esistenza, attualità e concretezza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura, considerata l’età della indagata, l’unico precedente penale aspecifico e il ruolo marginale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere una diversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni della decisione. A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censure concernenti il profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoria che non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanza impugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze e conseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, [...], Rv. 243838). Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la carenza di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati fine (con i primi due motivi di ricorsi) e in relazione alla partecipazione del OL all’associazione finalizzata al narcotraffico (terzo motivo) e, per altro verso, invoca una diversa lettura del compendio probatorio, tra cui il contenuto delle conversazioni intercettate, e non si confronta con la decisione impugnata. 2. Al contrario l’ordinanza impugnata ha confermato l'ordinanza genetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione della OL al reato associativo e ai reati fine con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Va rilevato che la OL è stata attinta da misura cautelare anche per i capi di incolpazione 31), 56) 58), 60) e 64), per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria, che non sonno oggetto di censura. La ricorrente limita la contestazione della gravità indiziaria unicamente ai capi 55) e 62). 4 Con riferimento al capo 55), rileva il Collegio l’inammissibilità del motivo per genericità e perché versato in fatto là dove contesta il contributo della stessa nella cessione contestata. Invero, non si confronta la ricorrente con la motivazione del Tribunale là dove, a pag. 13, evidenzia la gravità indiziaria nella cessione, in concorso con SP EM, individuata nel concreto contributo dato dalla OL che intrattiene il cliente sulla porta di casa in attesa che la SP gli consegni lo stupefacente, vista la necessità della SP di rientrare in casa per prelevare lo stupefacente poi consegnato al cliente. Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, ha argomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provata, seppure in termini di elevata probabilità, la cessione avvenuta il 22/05/2022, in un contesto nel quale, come si legge nell’ordinanza impugnata, la casa del NI, ove abitavano anche SP e OL, era diventata una centrale di spaccio, sicchè la lettura dei dati ricavati dalle riprese in uno con le risultanze delle indagini complessive, depone per la conferma dell’ipotesi accusatoria Allo stesso modo anche la gravità indiziaria in relazione al capo 62) è stata congruamente argomentata. Evidenzia il tribunale, dapprima, che erano già emersi indizi di colpevolezza con riferimento all'attività illecita svolta in epoca precedente e prossima al maggio 2022, sicché non poteva porsi in dubbio la chiara conoscenza da parte della medesima della natura illecita dell'attività perpetrata dai familiari, le modalità di frazionamento e confezionamento delle sostanze stupefacenti e più in generale il giro d'affari. In secondo luogo, il contenuto della captazione ambientale, in uno con le risultanze complessive delle indagini, restituivano un ruolo della OL quale soggetto pienamente al corrente dello scopo della visita di Parigi Cesare, cioè il rifornimento della droga che, nella mattinata del 26 agosto 2022, si era prodigata a preparare. 3. Anche il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione sulla partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata al narcotraffico, capeggiata da AC TO PA, risulta inammissibile per manifesta infondatezza. La partecipazione della ricorrente all’associazione finalizzata all'attività di illecita commercializzazione al dettaglio di sostanza stupefacente è stata argomentata in ragione della attività di cessione svolta continuativamente, come risultante dai numerosi reato scopo a lei contestati, oltre alla sua conoscenza di tute le dinamiche e dalla circostanza, riscontrata in sede di esecuzione della misura cautelare, che era deputata alla tenuta della contabilità dell’attività di spaccio (cfr. pag. 25). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. 5 La decisione, inoltre, è in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (art 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990, preordinati alla cessione o al traffico di droga. La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, Rv. 218731). La OL mostra di aderire pienamente al sodalizio con la sua attività incessante di confezionamento e cessione dello stupefacente, attività necessaria ai fini del perseguimento dello scopo dell’associazione, in uno con la tenuta della contabilità, elemento questo che esclude il mero rapporto sinallagmatico tra acquirente- venditore. Né la partecipazione della ricorrente può essere messa in dubbio dalla brevità delle osservazioni e indagini, sol che si consideri che in sede di esecuzione della misura cautelare, nel settembre 2025, era stata rivenuta nella stanza della SP, denaro per € 6.540,00, sostanze stupefacenti e nel portafoglio della ricorrente bigliettini indicativi della contabilità relativa all’attività di spaccio, segno evidente della perdurante operatività. 4. Infine, quanto al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di recidiva l’ordinanza impugnata, contrariamente all’assunto difensivo che lamenta una insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, è pienamente argomentata, avendo ancorato il menzionato pericolo, ritenuto concreto ed attuale, all’inserimento stabile della predetta nel contesto associativo in un contesto, non si dimentichi, di presunzione relativa, di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. di adeguatezza della misura non superata da elementi di segno contrario neppure allegati dalla difesa. Il regime presuntivo applicabile, qualora si sia in presenza di ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, diversamente da quanto avviene per la diversa fattispecie di cui all’art. 6 416 cod.pen. caratterizzata dall'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo, risultando quindi inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, [...], Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015, Flora, Rv. 263871), postula pur sempre l’allegazione di elementi concreti per il suo superamento che, quanto al caso in esame, non sono neppure allegati e avendo l’ordinanza impugnata escluso un ruolo marginale della predetta, che in ogni caso non sarebbe idoneo ad elidere la presunzione di sussistenza del pericolo di recidiva nei confronti della OL. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 7. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EM AI DO CE