Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21691
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Sentenza 11 giugno 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione art. 606 c.p.p. in relazione ad art. 273 c.p.p. e art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 55)

    Il motivo è inammissibile per genericità e perché versato in fatto. Il Tribunale ha evidenziato il concreto contributo della ricorrente nell'intrattenere il cliente, confermando la cessione con motivazione scevra da illogicità manifesta.

  • Rigettato
    Violazione art. 606 c.p.p. in relazione ad art. 273 c.p.p. e art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 62)

    La gravità indiziaria è stata congruamente argomentata, evidenziando la chiara conoscenza da parte della ricorrente dell'attività illecita dei familiari e il suo ruolo nel rifornimento della droga, supportato da captazioni ambientali.

  • Inammissibile
    Violazione art. 606 c.p.p. in relazione ad art. 273 c.p.p. e art. 73 d.P.R. 309/90 (capo 1)

    Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La partecipazione è argomentata sulla base dell'attività di cessione continuativa, conoscenza delle dinamiche e tenuta della contabilità, escludendo il mero rapporto sinallagmatico.

  • Rigettato
    Violazione art. 606 c.p.p. in relazione ad art. 274 c.p.p. (pericolo di recidiva e adeguatezza misura)

    L'ordinanza impugnata ha pienamente argomentato il pericolo di recidiva, ancorandolo all'inserimento stabile nel contesto associativo e al regime presuntivo di cui all'art. 275 c.p.p., non superato da elementi contrari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21691
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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