Versione
25 giugno 1965
25 giugno 1965
Art. 8.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Brescia, sentenza 05/01/2022, n. 3Provvedimento: […] E ciò non solo con la spontanea notificazione (nella forma della raccomandata prevista dall'art. 8, 4° comma, legge 595/1965) della proposta di vendita 9 ottobre 2017 (sulla generale inidoneità dell'adempimento dell'obbligo a costituire riconoscimento implicito dei fatti costitutivi cfr. ad es. […]Leggi di più...
- decadenza prelazione·
- diritto di prelazione·
- coltivatore diretto·
- risarcimento danni·
- prelazione agraria·
- comproprietà·
- art. 2932 c.c.·
- onere della prova·
- non contestazione·
- art. 1227 c.c.