Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2009, n. 27000
CASS
Sentenza 28 maggio 2009

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In tema di misure cautelari personali - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello, il quale ha ritenuto che il solo impegno lavorativo di 39 ore settimanali della madre non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi di situazione comune alla maggioranza delle situazioni familiari).

Commentario1

  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2009, n. 27000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27000
Data del deposito : 28 maggio 2009

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