Sentenza 28 maggio 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello, il quale ha ritenuto che il solo impegno lavorativo di 39 ore settimanali della madre non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi di situazione comune alla maggioranza delle situazioni familiari).
Commentario • 1
- 1. Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2009, n. 27000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27000 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/05/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 835
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010953/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) P.S. N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 20/01/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. Bonsignore Raffaele.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione P.S. avverso l'ordinanza in data 20 gennaio 2009 con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del locale Gip, di rigetto di istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
Al P. la misura era stata applicata in relazione alla imputazione provvisoria ex artt. 110 e 416 bis c.p., reato per il quale in seguito è intervenuta condanna di primo grado. L'imputato aveva avanzato richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto alla luce del disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4 e cioè per fare fronte alle esigenze della figlia di due anni,
essendo la moglie assolutamente impossibilitata a provvedere. Il Gip dapprima e il Tribunale del riesame poi avevano osservato che non ricorrono i presupposti applicativi della norma citata dal momento che la moglie del P. aveva dimostrato di essere impegnata alle dipendenze di una ditta di pulizie per 39 ore la settimana e quindi il suo lavoro era conciliabile con i doveri di assistenza della figlia più piccola.
Deduce:
violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4 e il correlato vizio di motivazione.
I giudici del merito non avevano considerato che la moglie del P., dovendo fronte all'impegno lavorativo, aveva dedotto anche di trovarsi nella impossibilità di affidare la figlioletta a terzi;
in secondo luogo il ricorrente lamenta la mancata motivazione, da parte del Tribunale del riesame, riguardo al disagio psicologico della bambina, documentato in una perizia allegata all'atto di appello.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero la giurisprudenza di questa Corte sul tema ha più volte espresso il principio per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275 c.p.p., comma 4, - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sè ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate (Rv. 235194) Conformi, Rv. 242082; Rv. 236128.
Si è aggiunto, sulla stessa linea, che il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne, qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza, non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre (Rv. 240029). Invero, nell'istanza tesa a far valere l'impedimento assoluto e nell'eventuale successivo appello contro il diniego, l'interessato deve quantomeno allegare le peculiari connotazioni della situazione concreta e non limitarsi a protestare genericamente la mancanza di strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero la indisponibilità alla assistenza da parte di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre.
Nella specie risulta che il Tribunale abbia motivato in maniera congruente e completa rispetto alle emergenze allegate, avendo espresso il corretto principio per cui il solo impegno lavorativo di 39 ore settimanali non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi tra l'altro di condizione condivisa nella assoluta maggioranza delle situazioni familiari. La assenza di strutture sociali di sostegno o di familiari cui affidare la bambina infratreenne, d'altra parte, viene dedotta nel ricorso in maniera assertiva, senza la illustrazione delle ragioni di fatto a sostegno della doglianza.
Per quanto concerne la ulteriore parte del motivo di ricorso, il provvedimento adottato si sottrae a censure per la irrilevanza della questione nell'ottica della domanda specificamente posta. Il Tribunale del riesame non si è sottratto al dovere di motivazione ma ha correttamente segnalato che in una procedura incidentale, quale quella sottopostagli, relativa alla valutazione del permanere delle esigenze cautelari riguardanti il P. e al bilanciamento delle esigenze stesse col diritto all'assistenza della prole infratreenne, previsto e regolamentato dall'art. 275 c.p.p., comma 4, l'eventuale disagio psicologico del bambino non può venire in discussione: con riferimento al primo parametro, infatti, non può non notarsi la estraneità della questione rispetto al tema principale;
con riferimento al secondo parametro, ugualmente deve notarsi la irrilevanza della questione nella cornice dell'art. 275 c.p.p., comma 4, una volta che si sia rilevata la mancanza del suo presupposto applicativo, rappresentato dall'impedimento assoluto del genitore non ristretto in carcere.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009