CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24199 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO NA nato il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte della difesa della parte ricorrente DO AN, in persona dell'avv.to Daniele Natali, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24199 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con ordinanza assunta in data 7 Luglio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente DO AN tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 30 giorni in relazione a ipotesi accusatoria di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che deteneva suddivisa in due involucri del peso lordo di due chilogrammi, sostanza che da successivi accertamenti risultava priva di effetto stupefacente, di talchè l'accusa veniva archiviata in sede di indagini preliminari. 2. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal comportamento tenuto dalla ricorrente la quale, del tutto imprudentemente, aveva portata con sé all'interno di un trolley, sostanze eccipienti per la produzione di medicinali prive di etichettatura e di indicazione di provenienza, come invece previsto per le sostanze medicamentose da utilizzare sull'uomo (direttiva comunitaria 2001/83/CE). Evidenziava come il complessivo comportamento tenuto dalla ricorrente, che aveva tentato di eludere il controllo degli operanti e non aveva saputo dare spiegazioni sulla provenienza della sostanza, in uno con i precedenti penali in materia di stupefacenti e con l'esito parzialmente positivo del narcotest, avevano indotto in errore l'autorità giudiziaria, quantomeno per il tempo necessario ad eseguire le verifiche tossicologiche sulla sostanza. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente DO la quale con un unico motivo di ricorso assume mancanza e manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente laddove la ricorrente aveva, nell'immediatezza della perquisizione, evidenziato che non si trattava di sostanza stupefacente ma di sostanze eccipienti per medicinali, di talchè non erano ravvisabili profili di colpa grave ma l'arresto era dipeso dalla negligenza delle forze dell'ordine, che non avevano ripetuto il narcotest, nonché dal ritardo nel procedere agli esami chimici sula sostanza rinvenuta. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui portata è stata esclusa a seguito degli esami chimici tossicologici sula sostanza. Sul punto va ulteriormente precisato che la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa può poi consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante;
conseguentemente anche la condotta dell'imputato che è riprodotta nell'imputazione ascritta, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina Maria, Rv.276859; 13/01/2021, Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le motivazioni del giudice dell'assoluzione richiamino il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, 2 che lascia pertanto spazio all'applicazione di una distinta regola di giudizio da parte del giudice della riparazione. La condotta preclusiva alla riparazione deve comunque essere connotata da profili di concretezza e di specificità e deve avere formato oggetto di apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini dell'adozione della cautela o del suo mantenimento quantomeno in termini contributivi. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati. A tale proposito ha infatti valorizzato gli stessi elementi che avevano formato oggetto della contestazione e che erano stati utilizzati dal giudice della cautela per formulare un giudizio di gravità indiziaria, laddove tali elementi, riconducibili all'indagata, manifestano profili di grave imprudenza a carico dell'indagata, quali il comportamento elusivo della ricorrente all'atto del controllo, il ricovero in una valigia di sacchetti che contenevano polvere bianca, risultata positiva alla cocaina nel narco test, l'assenza di qualsiasi elemento documentale che attestasse la provenienza della sostanza, il luogo di acquisto e la natura della stessa. Il giudice distrettuale ha poi evidenziato che il trasporto di sostanze medicamentose che costituiscono eccipienti per la produzione di medicinali devono essere trasportate da soggetti all'uopo autorizzati secondo una direttiva comunitaria e che la inosservanza di tale cautela, che costituisce espressione di colpa specifica, ha assunto un ruolo sinergico all'adozione della misura cautelare laddove, a fronte dell'aspetto esteriore della sostanza e della mancanza di indicazioni sulla origine della stessa, deponevano a sfavore della ricorrente i precedenti penali in materia di stupefacenti. 4. Deve pertanto affermarsi, in accordo a quanto affermato dal giudice distrettuale che nella specie non ricorreva una situazione di mero sospetto, inidonea a giustificare la convalida dell'arresto e l'adozione della cautela, bensì un comportamento improntato a macroscopica imprudenza e a inescusabile leggerezza da parte di chi si era prestata al trasporto di un rilevante quantitativo di sostanze eccipienti, con modalità di presentazione e di confezionamento del tutto anonime, dal colore e dalle caratteristiche che richiamavano la cocaina, priva di qualsiasi giustificativo sul rapporto negoziale intercorso, non in grado di fornire indicazioni più specifiche se 3 non il fatto che non si trattava di sostanza stupefacente e in violazione di normativa comunitaria, con precedenti in materia di stupefacenti. 4.1 Con motivazione altrettanto lineare e priva di illogicità evidenti, il giudice della riparazione ha rimarcato la prevedibilità per la DO delle conseguenze della propria condotta imprudente, sia in ragione del comportamento elusivo utilizzato, che lasciava intravedere la preoccupazione della donna di essere intercettata dalle forze dell'ordine, sia in ragione dell'aggravamento del rischio che derivava dalla presenza di precedenti penali, che avrebbero dovuto indurla a munirsi di giustificativi della sostanza detenuta, anche banali e di prassi (fattura di acquisto, scontrino fiscale indicazione della farmacia o erboristeria di provenienza della sostanza), ovvero fornendo indicazione dei soggetti che l'avevano ad essa consegnata. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di quelle di difesa del Ministero resistente, adeguate e utili ai fini della decisione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma il 13 Aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presid nte
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del ministero resistente il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte della difesa della parte ricorrente DO AN, in persona dell'avv.to Daniele Natali, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24199 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano, con ordinanza assunta in data 7 Luglio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente DO AN tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 30 giorni in relazione a ipotesi accusatoria di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che deteneva suddivisa in due involucri del peso lordo di due chilogrammi, sostanza che da successivi accertamenti risultava priva di effetto stupefacente, di talchè l'accusa veniva archiviata in sede di indagini preliminari. 2. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal comportamento tenuto dalla ricorrente la quale, del tutto imprudentemente, aveva portata con sé all'interno di un trolley, sostanze eccipienti per la produzione di medicinali prive di etichettatura e di indicazione di provenienza, come invece previsto per le sostanze medicamentose da utilizzare sull'uomo (direttiva comunitaria 2001/83/CE). Evidenziava come il complessivo comportamento tenuto dalla ricorrente, che aveva tentato di eludere il controllo degli operanti e non aveva saputo dare spiegazioni sulla provenienza della sostanza, in uno con i precedenti penali in materia di stupefacenti e con l'esito parzialmente positivo del narcotest, avevano indotto in errore l'autorità giudiziaria, quantomeno per il tempo necessario ad eseguire le verifiche tossicologiche sulla sostanza. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente DO la quale con un unico motivo di ricorso assume mancanza e manifesta illogicità della motivazione e motivazione apparente laddove la ricorrente aveva, nell'immediatezza della perquisizione, evidenziato che non si trattava di sostanza stupefacente ma di sostanze eccipienti per medicinali, di talchè non erano ravvisabili profili di colpa grave ma l'arresto era dipeso dalla negligenza delle forze dell'ordine, che non avevano ripetuto il narcotest, nonché dal ritardo nel procedere agli esami chimici sula sostanza rinvenuta. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui portata è stata esclusa a seguito degli esami chimici tossicologici sula sostanza. Sul punto va ulteriormente precisato che la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa può poi consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante;
conseguentemente anche la condotta dell'imputato che è riprodotta nell'imputazione ascritta, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina Maria, Rv.276859; 13/01/2021, Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le motivazioni del giudice dell'assoluzione richiamino il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, 2 che lascia pertanto spazio all'applicazione di una distinta regola di giudizio da parte del giudice della riparazione. La condotta preclusiva alla riparazione deve comunque essere connotata da profili di concretezza e di specificità e deve avere formato oggetto di apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini dell'adozione della cautela o del suo mantenimento quantomeno in termini contributivi. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati. A tale proposito ha infatti valorizzato gli stessi elementi che avevano formato oggetto della contestazione e che erano stati utilizzati dal giudice della cautela per formulare un giudizio di gravità indiziaria, laddove tali elementi, riconducibili all'indagata, manifestano profili di grave imprudenza a carico dell'indagata, quali il comportamento elusivo della ricorrente all'atto del controllo, il ricovero in una valigia di sacchetti che contenevano polvere bianca, risultata positiva alla cocaina nel narco test, l'assenza di qualsiasi elemento documentale che attestasse la provenienza della sostanza, il luogo di acquisto e la natura della stessa. Il giudice distrettuale ha poi evidenziato che il trasporto di sostanze medicamentose che costituiscono eccipienti per la produzione di medicinali devono essere trasportate da soggetti all'uopo autorizzati secondo una direttiva comunitaria e che la inosservanza di tale cautela, che costituisce espressione di colpa specifica, ha assunto un ruolo sinergico all'adozione della misura cautelare laddove, a fronte dell'aspetto esteriore della sostanza e della mancanza di indicazioni sulla origine della stessa, deponevano a sfavore della ricorrente i precedenti penali in materia di stupefacenti. 4. Deve pertanto affermarsi, in accordo a quanto affermato dal giudice distrettuale che nella specie non ricorreva una situazione di mero sospetto, inidonea a giustificare la convalida dell'arresto e l'adozione della cautela, bensì un comportamento improntato a macroscopica imprudenza e a inescusabile leggerezza da parte di chi si era prestata al trasporto di un rilevante quantitativo di sostanze eccipienti, con modalità di presentazione e di confezionamento del tutto anonime, dal colore e dalle caratteristiche che richiamavano la cocaina, priva di qualsiasi giustificativo sul rapporto negoziale intercorso, non in grado di fornire indicazioni più specifiche se 3 non il fatto che non si trattava di sostanza stupefacente e in violazione di normativa comunitaria, con precedenti in materia di stupefacenti. 4.1 Con motivazione altrettanto lineare e priva di illogicità evidenti, il giudice della riparazione ha rimarcato la prevedibilità per la DO delle conseguenze della propria condotta imprudente, sia in ragione del comportamento elusivo utilizzato, che lasciava intravedere la preoccupazione della donna di essere intercettata dalle forze dell'ordine, sia in ragione dell'aggravamento del rischio che derivava dalla presenza di precedenti penali, che avrebbero dovuto indurla a munirsi di giustificativi della sostanza detenuta, anche banali e di prassi (fattura di acquisto, scontrino fiscale indicazione della farmacia o erboristeria di provenienza della sostanza), ovvero fornendo indicazione dei soggetti che l'avevano ad essa consegnata. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e di quelle di difesa del Ministero resistente, adeguate e utili ai fini della decisione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così deciso in Roma il 13 Aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presid nte