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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RG 3537/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3537/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARRANI ELISA presso il cui studio sito in Parma, Borgo Regale n. 24 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. COSTETTI CHIARA presso il cui studio sito in VIA ARISTOTELE N. 109 42100 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 05.09.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nato a [...]_1 in data 21.05.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Le parti vivono separate con reciproco obbligo di comunicazione di ogni variazione di residenza, a tutela delle ragioni della figlia minore, mediante Racc. A.R.
2) Conformemente al disposto della L. 54/2006, in regime di affidamento condiviso, la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Rubiera (RE), alla via Prampolini n. 2/2.
3) Il padre potrà vedere/tenere con sé la figlia minore:
- tutte le domeniche del mese, o in alternativa il sabato, quando questi la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- con decorrenza dal 1° gennaio 2027 un week-end al mese, dal sabato a domenica sera con il pernottamento.
Resta inteso che la minore sarà prelevata e accompagnata alternativamente da ciascun genitore presso le rispettive abitazioni.
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà alla madre a far tempo da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento,00), rivalutabile annualmente a decorrere dal mese di gennaio 2026 secondo la variazione dell'indice I.S.T.A.T. riferita a gennaio di ogni anno, e concorrerà alle spese ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2023, secondo il seguente schema:
- quanto alle spese mediche il sig. rimborserà alla sig.ra l'80% Parte_1 Pt_2 delle visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure e spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private, cure fisioterapiche, visite sportive;
interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture preferibilmente private o pubbliche, o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o specialista, tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto per uso cosmetico o se prescritte;
farmaci prescritti dal medico curante;
il costo dei farmaci da banco sarà posto al 50% a carico di ciascuna parte.
- quanto alle spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, il sig. imborserà alla sig.ra '80% di quanto anticipato. Parte_1 Pt_2
La rata della scuola materna verrà sostenuta al 50% fra le parti. Tutte le spese scolastiche di scuola elementare, media e superiore saranno a carico dell'80% del sig. e del 20% della sig.ra medesima sorte per il doposcuola o il Parte_1 Pt_2 tempo pieno. Il materiale scolastico, didattico e di cancelleria sarà a carico del sig. per il 70% e per il 30% della sig.ra mentre la mensa scolastica, le Parte_1 Pt_2 lezioni private per seconda e terza materia e spese burocratiche tipo tasse per il passaporto saranno poste al 50% di ciascuna parte.
Il padre conviene che la figlia abbia un'educazione didattica consona alla sua attitudine e carriera professionale futura, quindi parteciperà alle rette universitarie ed eventuali per l'istruzione della medesima all'80%.
- quanto alle spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo il sig. rimborserà alla sig.ra l'80% delle spese medesime compreso Parte_1 Pt_2 eventuali centri estivi e/o quelli sportivi.
Il primo sport della minore sarà a carico del sig. al 100% mentre il Parte_1 secondo ed i successivi saranno suddivisi al 50% ciascuno.
I costi della patente dell'autovettura della figlia saranno sostenuti all'80% dal sig. e 20% dalla sig.ra mentre l'acquisto della prima autovettura, della Parte_1 Pt_2 moto o del motociclo saranno a carico del l 100%. Parte_1
Quest'ultimo costituirà un libretto a favore della minore versando nello stesso, in occasione di ogni compleanno della stessa, sino al compimento del diciottesimo anno di età, la somma di 500,00 euro.
L'assegno unico e/o ogni forma di sostentamento pubblico per la famiglia sarà erogato a favore di entrambi i genitori in parti uguali.
5) Le spese relative alla presente procedura saranno poste a carico delle parti in pari misura.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 3537/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARRANI ELISA presso il cui studio sito in Parma, Borgo Regale n. 24 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. COSTETTI CHIARA presso il cui studio sito in VIA ARISTOTELE N. 109 42100 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 05.09.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nato a [...]_1 in data 21.05.2020
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 18.07.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) Le parti vivono separate con reciproco obbligo di comunicazione di ogni variazione di residenza, a tutela delle ragioni della figlia minore, mediante Racc. A.R.
2) Conformemente al disposto della L. 54/2006, in regime di affidamento condiviso, la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica con la madre, presso l'abitazione della nonna materna sita in Rubiera (RE), alla via Prampolini n. 2/2.
3) Il padre potrà vedere/tenere con sé la figlia minore:
- tutte le domeniche del mese, o in alternativa il sabato, quando questi la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- con decorrenza dal 1° gennaio 2027 un week-end al mese, dal sabato a domenica sera con il pernottamento.
Resta inteso che la minore sarà prelevata e accompagnata alternativamente da ciascun genitore presso le rispettive abitazioni.
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia, il padre corrisponderà alla madre a far tempo da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 600,00 (seicento,00), rivalutabile annualmente a decorrere dal mese di gennaio 2026 secondo la variazione dell'indice I.S.T.A.T. riferita a gennaio di ogni anno, e concorrerà alle spese ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo del Tribunale di Reggio Emilia in data 12.06.2023, secondo il seguente schema:
- quanto alle spese mediche il sig. rimborserà alla sig.ra l'80% Parte_1 Pt_2 delle visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, cure e spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private, cure fisioterapiche, visite sportive;
interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture preferibilmente private o pubbliche, o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o specialista, tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto per uso cosmetico o se prescritte;
farmaci prescritti dal medico curante;
il costo dei farmaci da banco sarà posto al 50% a carico di ciascuna parte.
- quanto alle spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, il sig. imborserà alla sig.ra '80% di quanto anticipato. Parte_1 Pt_2
La rata della scuola materna verrà sostenuta al 50% fra le parti. Tutte le spese scolastiche di scuola elementare, media e superiore saranno a carico dell'80% del sig. e del 20% della sig.ra medesima sorte per il doposcuola o il Parte_1 Pt_2 tempo pieno. Il materiale scolastico, didattico e di cancelleria sarà a carico del sig. per il 70% e per il 30% della sig.ra mentre la mensa scolastica, le Parte_1 Pt_2 lezioni private per seconda e terza materia e spese burocratiche tipo tasse per il passaporto saranno poste al 50% di ciascuna parte.
Il padre conviene che la figlia abbia un'educazione didattica consona alla sua attitudine e carriera professionale futura, quindi parteciperà alle rette universitarie ed eventuali per l'istruzione della medesima all'80%.
- quanto alle spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo il sig. rimborserà alla sig.ra l'80% delle spese medesime compreso Parte_1 Pt_2 eventuali centri estivi e/o quelli sportivi.
Il primo sport della minore sarà a carico del sig. al 100% mentre il Parte_1 secondo ed i successivi saranno suddivisi al 50% ciascuno.
I costi della patente dell'autovettura della figlia saranno sostenuti all'80% dal sig. e 20% dalla sig.ra mentre l'acquisto della prima autovettura, della Parte_1 Pt_2 moto o del motociclo saranno a carico del l 100%. Parte_1
Quest'ultimo costituirà un libretto a favore della minore versando nello stesso, in occasione di ogni compleanno della stessa, sino al compimento del diciottesimo anno di età, la somma di 500,00 euro.
L'assegno unico e/o ogni forma di sostentamento pubblico per la famiglia sarà erogato a favore di entrambi i genitori in parti uguali.
5) Le spese relative alla presente procedura saranno poste a carico delle parti in pari misura.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 11.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi