TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1880 /2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Libertà n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Bonina (C.F.
), con domicilio eletto presso lo studio legale in Brolo, via C.F._1
C. Colombo n. 5, ricorrente contro l' con sede in Roma, via Ciro Controparte_1
il Grande n. 21, un ente di rilevante importanza a livello nazionale che, con codice fiscale , gestisce le prestazioni previdenziali per milioni di cittadini P.IVA_1 italiani, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariantonietta Piras (C.F.
), domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in Messina, C.F._2
via Tommaso Capra, isolato 301/bis.
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, ha dedotto di aver svolto attività lavorativa Parte_1
subordinata come bracciante agricola presso il Consorzio PAC Prod. Parte_2
durante l'anno 2011, totalizzando 102 giornate lavorative. In base a
[...]
tale attività, ella è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, circostanza che ha consentito l'erogazione delle prestazioni previdenziali di cui ha beneficiato.
Tuttavia, l' , con nota del 03 aprile 2015, ha contestato l'effettività del CP_1
rapporto di lavoro, procedendo alla riliquidazione della prestazione e alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici. Conseguentemente, ha richiesto la restituzione della somma di €2.023,48. La ricorrente ha eccepito l'illegittimità di tale provvedimento, invocando la decadenza dell'azione amministrativa dell' e lamentando la mancata notifica tempestiva del CP_1
disconoscimento.
In risposta, l' ha contestato le argomentazioni della ricorrente, eccependo la CP_1
decadenza del ricorso giudiziale ai sensi della normativa vigente e difendendo la legittimità dei propri atti alla luce di specifici accertamenti ispettivi che avrebbero evidenziato l'insussistenza del rapporto di lavoro dichiarato.
L'esame della decadenza, ai sensi degli artt. 47 DPR 639/1970 e 22 D.L. 7/1970, rivela quanto segue:
1. Notifica del provvedimento: L' ha dimostrato che gli elenchi CP_1
nominativi sono stati pubblicati sul proprio sito istituzionale, adempiendo agli obblighi di legge e assumendo valenza di notifica legale. La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a contestare la conoscenza effettiva del provvedimento.
2. Decorrenza dei termini: La giurisprudenza consolidata (Cass. Civ.
192/2005; Cass. 29070/2011) stabilisce che la pubblicazione equivale a notifica, facendo decorrere i termini per l'impugnazione. Nel caso in esame, il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine annuale prescritto dall'art. 47 DPR 639/1970, configurando dunque la decadenza dal diritto di agire.
3. Irrevocabilità della decadenza: La natura perentoria del termine decadenziale preclude ogni deroga, anche in presenza di motivazioni legate al merito della controversia. La mancata osservanza dei termini rende improponibile la domanda giudiziale.
Pertanto, l'eccezione di decadenza sollevata dall' appare fondata e CP_1
meritevole di accoglimento. Considerata la complessità della vicenda, anche alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, evitando un aggravio economico ulteriore a carico della ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara improponibile il ricorso per intervenuta decadenza;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
così deciso in Patti 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo