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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2694/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICA Parte_1 C.F._1
CORRADO elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 15 BOLOGNApresso il difensore avv.
FORMICA CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. CHERUBINO GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 171/2024 pubbl. il 3.6.2024 nel presente procedimento RG n. 2694/2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la pagina 1 di 4 causa era rinviata all'udienza del 6.2.2025 per la comparizione personale delle parti e la decisione sulla domanda di divorzio.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto come concordemente corrette all'udienza del 6.2.2025.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori Per_1
(2018) e (2019). Per_2
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_3
(ALBANIA) il 3.5.1992, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_1
a Bologna (BO) il 14.9.2018 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al N. 430,
Parte 1, anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni e incombenti di legge;
2 – dà atto che per accordo delle parti, lo scioglimento del matrimonio è disciplinato dalle seguenti condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b. l'attuale dimora coniugale, ubicata nel Comune di Bologna in Via Giuseppe Giusti n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi Pt_2 stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La SI.ra , alla luce delle successive regolamentazioni patrimoniali, si accolla Pt_2 integralmente il canone di euro 600,00 mensili ed ogni altro onere derivante dal contratto di locazione.
Il marito si trasferirà altrove comunicando, alla SI.ra , il nuovo indirizzo di residenza;
Pt_2
c. le figlie, e , restano affidate ad entrambi i genitori, i Persona_3 Persona_4 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
d. le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna ed il padre, nel periodo
“ordinario”, potrà esercitare il diritto di visita con le seguenti modalità: - il mercoledì riprenderà le bambine all'uscita pomeridiana da scuola, tenendole con sé per cena e per il pernottamento;
- il martedì e il venerdì riprenderà le bambine all'uscita pomeridiana da scuola, riportandole a casa della mamma e/o della nonna materna verso le ore 20.00; le bambine staranno con il padre un week-end alternato,
pagina 2 di 4 dalle ore 11 del sabato sino al lunedì mattina in cui il padre le accompagnerà a scuola. Per quanto concerne i periodi di vacanza, salvo diverso accordo dei coniugi, il SI. terrà con sé le figlie: Pt_1 durante le vacanze di Natale, la prima o la seconda delle due di sospensione scolastica previste, alternandole di anno in anno con la madre;
nonché per 3 giorni a Pasqua, alternando di anno in anno la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, durante le vacanze di Pasqua; e infine per 2 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
e. il SI. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, verserà alla SI.ra la
Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascuna figlia), oltre all'assegno unico INPS (qualora esso non sia percepito direttamente dalla moglie, prestando, a tal fine, il SI. il proprio
Pt_1 consenso); tali somme verranno versate dal SI. alla SI.ra , entro e non oltre il giorno
Pt_1 Pt_2 cinque di ogni mese (ovvero, in caso di ritardato pagamento dello stipendio e/o dell'assegno unico, entro due giorni dall'avvenuto loro accredito sul conto corrente del SI. , mediante bonifico
Pt_1 bancario sul conto corrente cod. IBAN [...] intestato alla SI.ra ; Pt_2 ciò in quanto, rispetto all'epoca della separazione, l'attuale migliorata situazione lavorativa e abitativa glielo consente, non avendo spese di affitto né di mutuo e avendo cambiato occupazione, ottenendo un impiego che gli procura un reddito superiore;
f. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50&, spese straordinarie così come previste e disciplinate dal relativo Protocollo in uso presso questo Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra
i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro
pagina 3 di 4 ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
g. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
h. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2694/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMICA Parte_1 C.F._1
CORRADO elettivamente domiciliato in VIA MARSILI, 15 BOLOGNApresso il difensore avv.
FORMICA CORRADO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERUBINO Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA MERCANZIA 2 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. CHERUBINO GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 171/2024 pubbl. il 3.6.2024 nel presente procedimento RG n. 2694/2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la pagina 1 di 4 causa era rinviata all'udienza del 6.2.2025 per la comparizione personale delle parti e la decisione sulla domanda di divorzio.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto come concordemente corrette all'udienza del 6.2.2025.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse delle figlie minori Per_1
(2018) e (2019). Per_2
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] Parte_3
(ALBANIA) il 3.5.1992, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_1
a Bologna (BO) il 14.9.2018 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al N. 430,
Parte 1, anno 2018, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alle annotazioni e incombenti di legge;
2 – dà atto che per accordo delle parti, lo scioglimento del matrimonio è disciplinato dalle seguenti condizioni:
a. i coniugi continueranno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b. l'attuale dimora coniugale, ubicata nel Comune di Bologna in Via Giuseppe Giusti n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra nell'interesse dei figli minori ivi Pt_2 stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La SI.ra , alla luce delle successive regolamentazioni patrimoniali, si accolla Pt_2 integralmente il canone di euro 600,00 mensili ed ogni altro onere derivante dal contratto di locazione.
Il marito si trasferirà altrove comunicando, alla SI.ra , il nuovo indirizzo di residenza;
Pt_2
c. le figlie, e , restano affidate ad entrambi i genitori, i Persona_3 Persona_4 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali;
d. le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna ed il padre, nel periodo
“ordinario”, potrà esercitare il diritto di visita con le seguenti modalità: - il mercoledì riprenderà le bambine all'uscita pomeridiana da scuola, tenendole con sé per cena e per il pernottamento;
- il martedì e il venerdì riprenderà le bambine all'uscita pomeridiana da scuola, riportandole a casa della mamma e/o della nonna materna verso le ore 20.00; le bambine staranno con il padre un week-end alternato,
pagina 2 di 4 dalle ore 11 del sabato sino al lunedì mattina in cui il padre le accompagnerà a scuola. Per quanto concerne i periodi di vacanza, salvo diverso accordo dei coniugi, il SI. terrà con sé le figlie: Pt_1 durante le vacanze di Natale, la prima o la seconda delle due di sospensione scolastica previste, alternandole di anno in anno con la madre;
nonché per 3 giorni a Pasqua, alternando di anno in anno la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, durante le vacanze di Pasqua; e infine per 2 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno;
e. il SI. a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, verserà alla SI.ra la
Pt_1 Pt_2 somma complessiva di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ciascuna figlia), oltre all'assegno unico INPS (qualora esso non sia percepito direttamente dalla moglie, prestando, a tal fine, il SI. il proprio
Pt_1 consenso); tali somme verranno versate dal SI. alla SI.ra , entro e non oltre il giorno
Pt_1 Pt_2 cinque di ogni mese (ovvero, in caso di ritardato pagamento dello stipendio e/o dell'assegno unico, entro due giorni dall'avvenuto loro accredito sul conto corrente del SI. , mediante bonifico
Pt_1 bancario sul conto corrente cod. IBAN [...] intestato alla SI.ra ; Pt_2 ciò in quanto, rispetto all'epoca della separazione, l'attuale migliorata situazione lavorativa e abitativa glielo consente, non avendo spese di affitto né di mutuo e avendo cambiato occupazione, ottenendo un impiego che gli procura un reddito superiore;
f. le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50&, spese straordinarie così come previste e disciplinate dal relativo Protocollo in uso presso questo Tribunale (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post- scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra
i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro
pagina 3 di 4 ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”);
g. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
h. nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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