Articolo 1612 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1612.

(Recesso convenzionale del locatore).

Il locatore che si e' riservata la facolta' di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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