CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2024, n. 35044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35044 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA IE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE della LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICIJI che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
ricorso deciso ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modifiche. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Salerno ha rigettato 'istanza di riesame presentata da AN AR avverso l'ordinanza del 13 aprile 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Salerno ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad una serie di 5 ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da truffe informatiche. 2. Con il ricorso per cassazione vengono formulati dalla difesa dell'imputato i seguenti tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce Tanifesta illogicità e violazione di legge in relazione all'eccepita incompetenza per territorio con erronea applicazione degli art648-bis e 12 c.p.r. nonché 16 c.p.p.. Rispondendo alla analoga eccezione formulata innanzi al giudice di prim grado, il Tribunale del riesame ha colto l'erroneità della regula iuris applicata dal primo giudi e, procedendo alla correzione ma commettendo, a sua volta, un errore di travisamento del fatto e di applicazione o della legge. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35044 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 Infatti, escludendo l'applicazione dell'art.12 a) c.p.p., a favore del di posto della lettera successiva, in ragione della specificità di ciascuna contestazione, riferibile individualmente ed esclusivamente a ciascun imputato, il tribunale ha ignorato che la imputazione provvisoria n.7 di riciclaggio delle somme sottratte a mezzo di truffa ad ND Degli Espsti, è contestata in concorso a IN RA (l'ideatore di tutte le truffe) oltre che a AN AR (autore materiale del riciclaggio per aver trasferito le somme sul suo conto corrente). A IN RA, ispiratore dell'intero schema truffaldino, è contestata,tuttavia , anche la condotta del capo 1 di imputazione, relativa alla frode informatica, la cui competenza si radica nel luogo di commissione, all'interno del circondario di Potenza, con conseguente attrazione di tutti i reati 'minori' presso quella giurisdizione. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, consistente nella ricettazione, e non nel riciclaggio del denaro ricevuto dal AR a seguito del diretto trasferimento sul proprio conto del denaro provenientE dalla truffa. Non vi è stato alcun occultamento a seguito del bonifico sul proprio conto. 2.3 Anche con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, per a insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare alla luce della occasionalità del fatto, dell'inattualità delle condotte risalenti nel tempo e della assenza di un concreto pericolo d reiterazione delle condotte da parte dell'indagato, incensurato e che, dopo la commisione degli episodi ascrittigli, ha trovato lavoro come operatore socio-sanitario. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha concluso c4.21 f;
z4, 15. per l'accoglimento,bon conseguente rinvio creiiLisiorad in relazione al secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ll ricorso, che articola motivi manifestamente infondati ed in parte generici, è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che, pur esponendo argomentazioni giuridiche corrette in ordine alla vis attractiva (dal punto di vista della competenza territoriale) del reato di frode informatica ascritto al primo capo di imputazione rispetto al reato di riciclaggio o ricettazione descritto al settimo capo provvisorio di imputaz one, lo fa su una premessa errata, quella della contestazione di quest'ultima ipotesi delittuosg (capo 7) anche a IN RA (cfr. pg .3 del ricorso: "... il AR AN commetteva il reato di cui al Capo 7) in concorso con il RA IN"). Trattandosi di questione processuale, ed avendo perciò accesso diretto agli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimci, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) il Collegio ha potuto verificare l'infondatezza dell'assunto, dato che, come correttamente ricostruito nel provvedimento irnpugnato (pg.9) "è chiaro ... che nel caso di specie ... non si è in presenza di episodi contest ti a più indagati in concorso". Da ciò, la manifesta infondatezza della ricostruzione difensiva posta a base del primo motivo. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, ripetitivo (in quanto si limita a 2 ribadire la tesi già propugnata nella fase precedente) e quindi gener co (perché non si confronta con la motivazione fornita sul punto dall'ordinanza del Tribun le del riesame). È, infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 528011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Poiché il provvedimento impugnato si sofferma sulla questione controversa a pg. 10 e 11, affrontando in maniera estremamente chiara e corretta la tematica, mentre richiamare a sostegno della tesi difensiva le massime di due sentenze il ricorso si limita a di legittimità, pare opportuno, senza ripercorrere l'intera vicenda e ripetere quanto già ampiaffiente spiegato dal giudice di merito, verificare se effettivamente i due precedenti richiamati (Sez.6, sent.24941 del 22 marzo 2018 e Sez.2, sent.10199 del 13 febbraio 2024) supportino l'argorhento addotto. In entrambi i casi, l'imputato, ricevuti alcuni assegni rubati, aveva proceduto ad alterare il nome del beneficiario per poter procedere al versamento dei titoli sul proprio conto corrente. La Corte aveva, in entrambi i casi concluso che non vi fosse riciclaggio perché, in sostanza, non vi era stata la necessità né la finalità né, l'intenzione di nascondere la natura del flusso finanziario ma semplicemente il fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul proprio conto corrente. Nel caso di specie, in assenza di prova di concorso nel reato di truffa, l' ncasso del denaro proveniente dal reato non è il fine dell'operazione, ma il mezzo, si potrebbe dire, per 'pulire' il provento delle truffe cioè per l'ulteriore passaggio del denaro nelle mani de destinatario finale dello schema truffaldino (verosimilmente, come ipotizzato nel ricorso, di duello stesso IN RA che appare come la mente, l'ideatore all'origine dello schema illecito). In sostanza, la condotta di AN AR non è connotata dal fine di profitto richiestP dalla ricettazione (che rispetto alla sua condotta costituisce solamente il movente dell'azione Ilecita) ma dal fine di occultamento, di schermo della effettiva destinazione ultima del denaro. Negli stessi termini, per una vicenda sostanzialmente sovrapponibile, v dasi la pronuncia Sez.2, n. 29346 dell'8 marzo 2023, Duru, laddove si è affermato che tegra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto preslipposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari". 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è a missibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti Rv. 270628 - 01). Quella ora 3 Il Presidente ND Pel>egrino ricordata, peraltro, costituisce l'applicazione al settore delle misure ca generale che riserva al giudice di merito ogni valutazione fattuale e che pr Cassazione la possibilità di una finale verifica del ragionamento giustificativ telari della regola clude alla Corte di della conclusione adottata, salvo che il giudice non sia incorso in un errore di diritto ovverd in una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come l'indagato, pur inOensurato, avesse commesso un rilevante numero di condotte dirette alla commissione del reato di riciclaggio (vengono enumerati 26 episodi), per importi rilevanti e dimostrando la non occasionalità delle condotte, nonché la contiguità ad ambienti criminali che avevano ideat e perpetrato un meccanismo truffaldino di proporzioni ancor più consistenti. L'unica difesa dell'imputato in punto di diritto è consistita nel riferimentd ad una sentenza assai risalente e del tutto isolata (Cass., Sez.5, sent. n. 5457 del 28 novembre 1997, Filippi, Rv.209877) che afferma il principio della inutilizzabilità, al fine del giudizio prognostico ex art. 274 lett. c), c.p.p., delle caratteristiche della medesima condotta ascritta. Si tratta,tuttaviadi un arresto rimasto isolato in giurisprudenza, superato pressoché immedialamente dal filone ermeneutico giunto fino ai giorni nostri (ex multis, Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi ,Rv. 215337 - 01; Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 /Tripicchio,Rv. 258053 - 01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016Stramegna,Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023,M 'ti )Rv. 285217 - 01) con cui si è convincentemente affermato che iai fini della configurabilità dell' sigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. 5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da essa cdnsegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di nammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eul ro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 9 luglio 2024 Il C siglierei elatore Frncescd FL
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICIJI che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
ricorso deciso ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modifiche. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Salerno ha rigettato 'istanza di riesame presentata da AN AR avverso l'ordinanza del 13 aprile 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Salerno ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad una serie di 5 ipotesi di riciclaggio di denaro proveniente da truffe informatiche. 2. Con il ricorso per cassazione vengono formulati dalla difesa dell'imputato i seguenti tre motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce Tanifesta illogicità e violazione di legge in relazione all'eccepita incompetenza per territorio con erronea applicazione degli art648-bis e 12 c.p.r. nonché 16 c.p.p.. Rispondendo alla analoga eccezione formulata innanzi al giudice di prim grado, il Tribunale del riesame ha colto l'erroneità della regula iuris applicata dal primo giudi e, procedendo alla correzione ma commettendo, a sua volta, un errore di travisamento del fatto e di applicazione o della legge. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35044 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 Infatti, escludendo l'applicazione dell'art.12 a) c.p.p., a favore del di posto della lettera successiva, in ragione della specificità di ciascuna contestazione, riferibile individualmente ed esclusivamente a ciascun imputato, il tribunale ha ignorato che la imputazione provvisoria n.7 di riciclaggio delle somme sottratte a mezzo di truffa ad ND Degli Espsti, è contestata in concorso a IN RA (l'ideatore di tutte le truffe) oltre che a AN AR (autore materiale del riciclaggio per aver trasferito le somme sul suo conto corrente). A IN RA, ispiratore dell'intero schema truffaldino, è contestata,tuttavia , anche la condotta del capo 1 di imputazione, relativa alla frode informatica, la cui competenza si radica nel luogo di commissione, all'interno del circondario di Potenza, con conseguente attrazione di tutti i reati 'minori' presso quella giurisdizione. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, consistente nella ricettazione, e non nel riciclaggio del denaro ricevuto dal AR a seguito del diretto trasferimento sul proprio conto del denaro provenientE dalla truffa. Non vi è stato alcun occultamento a seguito del bonifico sul proprio conto. 2.3 Anche con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, per a insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare alla luce della occasionalità del fatto, dell'inattualità delle condotte risalenti nel tempo e della assenza di un concreto pericolo d reiterazione delle condotte da parte dell'indagato, incensurato e che, dopo la commisione degli episodi ascrittigli, ha trovato lavoro come operatore socio-sanitario. 3. Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha concluso c4.21 f;
z4, 15. per l'accoglimento,bon conseguente rinvio creiiLisiorad in relazione al secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ll ricorso, che articola motivi manifestamente infondati ed in parte generici, è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che, pur esponendo argomentazioni giuridiche corrette in ordine alla vis attractiva (dal punto di vista della competenza territoriale) del reato di frode informatica ascritto al primo capo di imputazione rispetto al reato di riciclaggio o ricettazione descritto al settimo capo provvisorio di imputaz one, lo fa su una premessa errata, quella della contestazione di quest'ultima ipotesi delittuosg (capo 7) anche a IN RA (cfr. pg .3 del ricorso: "... il AR AN commetteva il reato di cui al Capo 7) in concorso con il RA IN"). Trattandosi di questione processuale, ed avendo perciò accesso diretto agli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimci, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) il Collegio ha potuto verificare l'infondatezza dell'assunto, dato che, come correttamente ricostruito nel provvedimento irnpugnato (pg.9) "è chiaro ... che nel caso di specie ... non si è in presenza di episodi contest ti a più indagati in concorso". Da ciò, la manifesta infondatezza della ricostruzione difensiva posta a base del primo motivo. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, ripetitivo (in quanto si limita a 2 ribadire la tesi già propugnata nella fase precedente) e quindi gener co (perché non si confronta con la motivazione fornita sul punto dall'ordinanza del Tribun le del riesame). È, infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 528011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Poiché il provvedimento impugnato si sofferma sulla questione controversa a pg. 10 e 11, affrontando in maniera estremamente chiara e corretta la tematica, mentre richiamare a sostegno della tesi difensiva le massime di due sentenze il ricorso si limita a di legittimità, pare opportuno, senza ripercorrere l'intera vicenda e ripetere quanto già ampiaffiente spiegato dal giudice di merito, verificare se effettivamente i due precedenti richiamati (Sez.6, sent.24941 del 22 marzo 2018 e Sez.2, sent.10199 del 13 febbraio 2024) supportino l'argorhento addotto. In entrambi i casi, l'imputato, ricevuti alcuni assegni rubati, aveva proceduto ad alterare il nome del beneficiario per poter procedere al versamento dei titoli sul proprio conto corrente. La Corte aveva, in entrambi i casi concluso che non vi fosse riciclaggio perché, in sostanza, non vi era stata la necessità né la finalità né, l'intenzione di nascondere la natura del flusso finanziario ma semplicemente il fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul proprio conto corrente. Nel caso di specie, in assenza di prova di concorso nel reato di truffa, l' ncasso del denaro proveniente dal reato non è il fine dell'operazione, ma il mezzo, si potrebbe dire, per 'pulire' il provento delle truffe cioè per l'ulteriore passaggio del denaro nelle mani de destinatario finale dello schema truffaldino (verosimilmente, come ipotizzato nel ricorso, di duello stesso IN RA che appare come la mente, l'ideatore all'origine dello schema illecito). In sostanza, la condotta di AN AR non è connotata dal fine di profitto richiestP dalla ricettazione (che rispetto alla sua condotta costituisce solamente il movente dell'azione Ilecita) ma dal fine di occultamento, di schermo della effettiva destinazione ultima del denaro. Negli stessi termini, per una vicenda sostanzialmente sovrapponibile, v dasi la pronuncia Sez.2, n. 29346 dell'8 marzo 2023, Duru, laddove si è affermato che tegra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto preslipposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari". 4. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente richiamato il principio per cui in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è a missibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti, o che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Paviglianiti Rv. 270628 - 01). Quella ora 3 Il Presidente ND Pel>egrino ricordata, peraltro, costituisce l'applicazione al settore delle misure ca generale che riserva al giudice di merito ogni valutazione fattuale e che pr Cassazione la possibilità di una finale verifica del ragionamento giustificativ telari della regola clude alla Corte di della conclusione adottata, salvo che il giudice non sia incorso in un errore di diritto ovverd in una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come l'indagato, pur inOensurato, avesse commesso un rilevante numero di condotte dirette alla commissione del reato di riciclaggio (vengono enumerati 26 episodi), per importi rilevanti e dimostrando la non occasionalità delle condotte, nonché la contiguità ad ambienti criminali che avevano ideat e perpetrato un meccanismo truffaldino di proporzioni ancor più consistenti. L'unica difesa dell'imputato in punto di diritto è consistita nel riferimentd ad una sentenza assai risalente e del tutto isolata (Cass., Sez.5, sent. n. 5457 del 28 novembre 1997, Filippi, Rv.209877) che afferma il principio della inutilizzabilità, al fine del giudizio prognostico ex art. 274 lett. c), c.p.p., delle caratteristiche della medesima condotta ascritta. Si tratta,tuttaviadi un arresto rimasto isolato in giurisprudenza, superato pressoché immedialamente dal filone ermeneutico giunto fino ai giorni nostri (ex multis, Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi ,Rv. 215337 - 01; Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 /Tripicchio,Rv. 258053 - 01; Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016Stramegna,Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023,M 'ti )Rv. 285217 - 01) con cui si è convincentemente affermato che iai fini della configurabilità dell' sigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. 5. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da essa cdnsegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di nammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eul ro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de iso in Roma, 9 luglio 2024 Il C siglierei elatore Frncescd FL