Articolo 15 della Legge 22 luglio 1906, n. 623
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 gennaio 1907
>
Versione
1 gennaio 1925
Art. 15.

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o piu' orfani, ovvero una o piu' figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio Decreto 9 dicembre 1923, n. 2812 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla data del presente decreto, la riversibilita' degli assegni di cui all' art. 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623 , deve effettuarsi soltanto a favore di orfani ed orfane minorenni sino al raggiungimento della maggiore eta'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1925