Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2306 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2306 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 18 giugno 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Cuneo, Via C. Parte_1 C.F._1
Emanuele III n. 25, presso lo studio dell'Avv. Michela Rosso Nolasco, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
5 – lett. A;
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: azione di regresso contro il debitore.
Conclusioni: all'udienza del 18 giugno 2024 il difensore di parte attrice, unica costituita, ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle formulate in atto di citazione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso
1
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a cura del competente Ufficiale Giudiziario in data 9 settembre 2022, conveniva il giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di euro 51.992,85 – o altra diversa somma accertata in corso di giudizio –
a titolo di regresso quale terzo datore di ipoteca, nonché dell'importo di euro 3.700,00 ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1950 c.c.-.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) che era proprietario di immobili siti in Valgrana (Cn), Frazione Cavaliggi, Parte_1 per la quota del 50% in comproprietà con la Sig.ra e, in particolare, Controparte_1 di un immobile abitativo (tra l'altro, sua abitazione principale ed abituale), di un laboratorio, un locale di deposito / essicatoio, una serra ed una area urbana destinata a cortile distinto a Catasto fabbricati F. 9, part. 354, sub. 4, sub. 6, sub. 7, sub. 8 e sub. 9;
b) che aveva acceso un mutuo fondiario con la Cassa Rurale ed Controparte_1
Artigiana di Boves, Banca di Credito Cooperativo Boves Cuneo, con atto Rog. Notaio in data 6 aprile 2016, Rep. 35.738, Racc. 10675, a garanzia del quale, Persona_1 quale terzo datore di ipoteca, aveva concesso la propria quota del 50% di Parte_1 proprietà degli immobili innanzi descritti, su cui la Banca aveva iscritto ipoteca volontaria;
c) che, a fronte dell'inadempimento della debitrice alle obbligazioni di Controparte_1 pagamento conseguenti al contratto di mutuo fondiario, con atto di pignoramento notificato al ricorrente in data 10 febbraio 2020, la predetta Banca aveva avviato la procedura esecutiva;
d) che, pertanto, era iniziata innanzi al Tribunale di Cuneo l'esecuzione immobiliare iscritta a R.G.E. n. 29/2020, che aveva interessato, oltre ad alcuni terreni di esclusiva proprietà della IG.ra valutati in corso di procedura esecutiva nell'importo di _1 euro 11.000,00, anche la quota del 50% degli immobili di proprietà del Sig. e da Pt_1 questi concessi in garanzia ipotecaria;
2 e) che, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, i soli immobili di cui il IG. Pt_1 era proprietario al 50% erano stati valutati dal perito nominato dal Tribunale di Cuneo, geom. del valore pari all'importo di euro 195.968,00, già detratto il Persona_2 valore dei terreni di proprietà esclusiva della IG.ra (cioè euro 112.500,00 per _1 fabbricato abitativo + euro 89.000,00 per laboratorio, serra, locale deposito e essicatoio – euro 5.532,00 per costi regolarizzazione edilizia), come risultante dall'elaborato peritale depositato e non contestato dalle parti;
f) che, in data 14 ottobre 2021, tutti gli immobili oggetto di espropriazione (e, quindi, sia quelli di proprietà al 50% del IG. sia i terreni di proprietà esclusiva della IG.ra Pt_1
erano stati venduti al prezzo complessivo di euro 155.250,00, pari all'offerta _1 minima prevista dall'art. 572, comma 3 c.p.c. (e, dunque, al prezzo ridotto di ¼) – come risultante dal verbale di aggiudicazione emesso in pari data dal successivo decreto di trasferimento – di cui l'importo di euro 147.214,40 da imputarsi agli immobili in comproprietà e l'ulteriore importo di euro 8.035,60 ai terreni di Parte_2 proprietà della IG.ra _1
g) che, conseguentemente, , nella sua qualità di terzo datore di ipoteca, Parte_1 aveva perso, a seguito della vendita forzata, gli immobili di sua proprietà al 50%, per un valore di euro 73.488,00 (ovverossia, il prezzo base degli immobili in comproprietà
di euro 195.968,00 – 25% : 2); Parte_2
h) che, pertanto, il IG. aveva diritto, ai sensi della norma di cui all'art. 2871 c.c., Pt_1 quale terzo datore di ipoteca che aveva sofferto l'esecuzione, al regresso contro la debitrice principale, così formalmente dandone avviso alla medesima;
i) che il quantum dovutogli avrebbe dovuto corrispondere quantomeno al debito di cui la debitrice era stata effettivamente liberata con il ricavato dell'esecuzione, oltre agli interessi e alle spese di esecuzione;
j) che, pertanto, considerato che:
- il creditore procedente Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, Banca di Credito
Cooperativo Boves Cuneo alla data del 20 ottobre 2021 all'esito della procedura esecutiva aveva incassato la somma di euro 90.167,16, ai sensi dell'art. 41, comma 4 T.U.B.;
3 - successivamente al saldo prezzo, erano maturate ulteriori spese di procedura a carico della IG.ra pagate con il ricavato della vendita, per un importo _1 complessivo di euro 13.818,56 (cioè euro 3.318,54 per spese istituto vendite giudiziarie, euro 6.661,20 per compenso liquidato al professionista delegato, euro
3.838,82 per liquidazione compensi CTU Geom. ) alle quali avrebbero Per_2 dovuto aggiungersi le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli e successive quantificate all'esito dell'esecuzione che verranno quantificate in corso di causa, si era liberata di un debito complessivo dell'importo di euro Controparte_1
103.985,72, di cui l'importo di euro 51.992,86 in forza della quota di immobili di proprietà di;
Parte_1
k) che, a seguito delle menzionate circostanze, aveva richiesto Parte_1
l'autorizzazione al sequestro conservativo (nell'ambito del giudizio cautelare iscritto a
R.G. n. 708/22 del Tribunale di Cuneo) di tutte le somme dovute e debende dall'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 29/2020 Tribunale di Cuneo, provvedimento concesso dal Tribunale di Cuneo con ordinanza dell'11 luglio 2022 fino alla concorrenza della somma di euro 32.541,42 (somma certa alla data del deposito del ricorso per sequestro conservativo, avvenuto in data 21 marzo 2022);
l) che il Giudice della fase cautelare aveva disposto che le spese di tale procedura fossero liquidate nel giudizio di merito;
m) che, pertanto, il sequestro è stato portato ad esecuzione (R.G. Es. n. 789/22), con udienza fissata avanti al Tribunale di Cuneo avanti al Giudice dell'esecuzione in data
11 ottobre 2022;
n) che, inoltre, a seguito di espressa richiesta della Banca, il IG. aveva pagato Pt_1 anche un debito della IG.ra di cui era fideiussore nei confronti della _1 [...]
, versando l'importo di euro 3.700,00, liberando così la Controparte_2 debitrice garantita, avendo, pertanto diritto alla restituzione anche di tale somma ai sensi della norma di cui all'art. 1950 c.c., oltre agli interessi ai sensi del terzo comma.
Tanto premesso, parte attrice concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere:
“A) riconoscere tenuta e pertanto condannarsi la IG.ra , ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 2871 c. civ., al pagamento in favore del IG. della somma di € Parte_1
4 51.992,85 oltre alla ulteriore somma relativa alle spese di cancellazione formalità pregiudizievoli e tutte le successive spese relative all'esecuzione gravanti sul debitore come verranno quantificate all'esito della Procedura esecutiva immobiliare 29/2020, o , in subordine, altra somma meglio vista all'esito del presente giudizio;
B) riconoscere tenuta e pertanto condannarsi la IG.ra , ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art.1950 c. civ., al pagamento in favore del IG. della somma di € Parte_1
3.700,00 per le causali di cui all'atto di citazione, o, in subordine, altra somma meglio vista all'esito del presente giudizio;
C) condannarsi la IG.ra al pagamento in favore del IG. delle Controparte_1 Parte_1 spese della procedura di sequestro conservativo RG. 708/2022, come quantificate e liquidate all'esito del presente giudizio;
D) con interessi legali dal 31.12.2021 (data di pagamento del credito alla con Parte_3 incasso del prezzo di vendita) sulla somma di € 51.992,85 e sulla ulteriore somma che verrà quantificata per le spese di cancellazione formalità pregiudizievoli e tutte le successive spese di esecuzione gravanti sul debitore come verranno quantificate all'esito della Procedura esecutiva immobiliare 29/2020, ovvero da altra data e diversa somma accertanda all'esito del giudizio, nonché con interessi al tasso applicato dalla Banca al 06.09.2022 (data pagamento) sulla somma di € 3.700,00, ovvero da altra data meglio vista al tasso ritenuto da Codesto
Giudice applicabile, ai sensi di legge, fino al saldo.
E) con il favore dei compensi del presente giudizio di merito”.
Instauratori regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la convenuta _1
della quale, all'udienza del 23 gennaio 2024 di prima comparizione e trattazione,
[...] veniva dichiarata la contumacia.
Concessi, su richiesta, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, veniva ammesso l'interrogatorio formale della parte convenuta contumace, la quale, regolarmente notiziata, ometteva di comparire all'udienza fissata per l'assunzione. Considerata pertanto la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2024, ove era riservata la decisione previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica.
5 • Merito.
In assenza di questioni preliminari e venendo all'esame della domanda proposta da parte attrice, la stessa è risultata fondata e deve trovare accoglimento nei limiti per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Nella controversia in esame, invero, , quale terzo datore di ipoteca e fideiussore, Parte_1 ha agito nei confronti di per ottenere il rimborso da parte di quest'ultima Controparte_1 degli importi derivanti dalla sofferta espropriazione dei beni di sua proprietà e, altresì, il rimborso delle somme versate in favore della Banca di Credito Cooperativo di a CP_2 garanzia della convenuta.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha chiesto, pertanto, condannarsi la convenuta:
a) al pagamento in proprio favore, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2871
c.c., della somma di euro 51.992,85, “oltre alla ulteriore somma relativa alle spese di cancellazione formalità pregiudizievoli e tutte le successive spese relative all'esecuzione gravanti sul debitore come verranno quantificate all'esito della
Procedura esecutiva immobiliare 29/2020, o, in subordine, altra somma meglio vista all'esito del presente giudizio”;
b) al pagamento in proprio favore, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1950
c.c., della somma di euro 3.700,00, o in subordine, altra somma accertata in corso di causa;
c) al pagamento degli interessi legali a far tempo dal 31 dicembre 2021 (data di pagamento del credito alla con incasso del prezzo di vendita) sulla Parte_4 somma di euro 51.992,85 e sulla ulteriore somma quantificata in corso di causa, nonché con interessi al tasso applicato dalla Banca al 6 settembre 2022 sulla somma di euro 3.700,00, ovvero su altra somma accertata in corso di causa, sino al saldo;
d) al pagamento in proprio favore delle spese della procedura di sequestro conservativo, iscritto a R.G. n. 708/2022;
e) al pagamento in proprio favore delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Tanto premesso, prendendo le mosse dall'esame della domanda proposta sub a), occorre rilevare, preliminarmente, come sia risultata documentalmente provata la titolarità in capo all'odierno attore della quota del 50% dei beni immobili siti in Pianfei (CN) e meglio descritti in
6 atto di citazione, nonché la sua qualità di terzo datore di ipoteca a garanzia del mutuo fondiario stipulato dall'odierna convenuta, , con la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Controparte_1
(cfr. doc. nn. 1 e 2 allegati alla produzione di parte attrice) ed altresì la circostanza che il medesimo – nella cennata qualità – ebbe a soffrire l'espropriazione dei menzionati beni – in ordine ai quali era stata concessa la garanzia – in seno alla procedura esecutiva instaurata innanzi al Tribunale di Cuneo ed iscritta a R.G. n. 29/2020 mediante la vendita del compendio in comproprietà con la convenuta, di talché correttamente parte attrice ha agito nell'odierno giudizio in forza di quanto disciplinato dalla norma di cui all'art. 2871, comma 1 cod. civ., a mente della quale "Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero”.
Sulla base di tale disposizione normativa, parte attrice ha, pertanto, evidenziato, nei propri scritti difensivi, in relazione al quantum dell'azione di regresso esercitata, di avere diritto al rimborso del debito di cui la debitrice – odierna convenuta – era stata effettivamente liberata con il ricavato dell'esecuzione, oltre interessi e spese di esecuzione, quantificando lo stesso nell'importo complessivo di euro 73.469,27 (cfr. comparsa conclusionale, pag. 3)
Al riguardo, parte attrice ha assunto che “Tale quantum è da individuarsi in concreto nel caso in esame, con riguardo al debito nei confronti della la
[...]
partendo dal debito purgato con il ricavato Controparte_3 dell'esecuzione immobiliare, pari € 103.551,55 (e cioè € 82.888,89 debito per capitale ed interessi verso € 8.786,64 spese procedura anticipate dalla predetta banca quale CP_4 creditrice procedente ed € 11.876,02 per spese anticipate dalla procedura, di cui la _1 era debitrice) ricavabile dal progetto di distribuzione redatto dal Professionista delegato della proc. es. imm. R.G. 29/20 (che, quindi, non poteva essere ancora precisamente quantificata al momento della notifica dell'atto di citazione poiché la procedura esecutiva immobiliare era in una fase anteriore) che risultata già in parte provata documentalmente già dai doc. da 11 a 16 prodotti con l'atto di citazione, ma che ha trovato prova e liquidazione definitiva in corso di causa con le produzioni dedotte con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. sub. 24,
25,26. Tuttavia, considerando che alla liberazione dei predetti debiti l'attore ha concretamente contribuito per € 97.979,50 (cioè per il valore della sua quota del 50% di proprietà dell'immobile, come valutata dal perito del Tribunale di cui è stato deperperato) e ha
7 recuperato, tramite il sopravanzo del ricavato della vendita immobiliare, la somma di €
24.510,23, restituitagli dalla procedura esecutiva immobiliare 29/20 (come ricavabile dal progetto di distribuzione), il regresso verso la all'esito del giudizio, ammonta ad € _1
73.469,27, somma per cui si richiede che venga pronunciata condanna di pagamento in accoglimento della domanda sub A)” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 3); in altri termini, secondo la prospettazione offerta dall'attore, quest'ultimo, quale terzo datore di ipoteca che ha sofferto l'escussione della garanzia mediante procedura espropriativa, in sede di regresso nei confronti del debitore, avrebbe diritto ad ottenere l'effettivo valore del bene ipotecato come stimato dal consulente nella procedura esecutiva.
Al riguardo, va osservato che la norma correttamente richiamata da parte attrice è stata dalla stessa oggetto di una interpretazione fuorviante. In particolare, in base a tale disposizione, sia in caso di pagamento spontaneo dei creditori iscritti, sia in caso di pagamento coattivamente eseguito a seguito di espropriazione dell'immobile ipotecato, al terzo datore di ipoteca spetta l'azione di regresso contro il debitore: la norma – dettata in tema di ipoteca concessa su un proprio immobile da un terzo non debitore – equipara le due indicate situazioni, attribuendo al terzo datore, in entrambi i casi, la medesima azione di regresso nei confronti del debitore.
L'oggetto dell'azione di regresso da parte del garante nei confronti del debitore è specificato, in via generale, nell'art. 1950 cod. civ., (norma dettata in tema di fideiussione, ma che esprime un principio generale applicabile anche per altre forme di garanzia), il quale stabilisce che il fideiussore che paga il creditore ha diritto al regresso contro il debitore principale e che tale regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese fatte dopo la denunzia al creditore principale delle istanze a lui rivolte, nonché gli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento.
Si deve concludere che l'azione di regresso, anche in caso di ipoteca concessa per un debito altrui ed escussa con l'espropriazione dell'immobile ipotecato, ha comunque ad oggetto l'importo pagato a soddisfazione del debito garantito, oltre gli accessori (cioè il capitale, gli interessi e le spese), non il valore effettivo dell'immobile ipotecato ed espropriato o, in generale, il danno subito dal terzo datore di ipoteca, non trattandosi di un'azione risarcitoria ma sostanzialmente di un'obbligazione restitutoria.
In proposito, infatti, è stato di recente affermato dalla Suprema Corte il seguente principio di
8 diritto: “l'azione di regresso è esercitabile dal garante per ottenere la restituzione dell'importo pagato al creditore ipotecario all'esito dell'escussione della garanzia e, dunque, opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito dalla vendita del bene ipotecato per la soddisfazione del predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pretendere il preteso effettivo valore di mercato dello stesso” (cfr. Cassazione civile sez. III - 06/12/2022, n. 35847).
Secondo quanto evidenziato nel menzionato arresto, che il regresso si possa esercitare esclusivamente per le somme di danaro erogate ai fini della soddisfazione del credito garantito e dei relativi accessori, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto dal garante al creditore (spontaneamente o coattivamente), in luogo e nell'interesse del debitore, non di un'azione risarcitoria e, quindi, che ai suoi fini non rilevi il valore effettivo dell'immobile ipotecato ed eventualmente espropriato, trova indiretta conferma anche nella circostanza che lo stesso importo ricavato dalla liquidazione dell'immobile ipotecato ed espropriato potrebbe essere ben superiore a quello del credito oggetto di garanzia: in tale ultimo caso, l'attribuzione del ricavato residuo della vendita, dopo la soddisfazione del creditore garantito, spetta al terzo datore espropriato (ovvero ai suoi creditori personali eventualmente intervenuti nell'esecuzione) e, a maggior ragione, non si giustificherebbe il riconoscimento in suo favore dell'intero valore dell'immobile "perduto", a carico del debitore.
La prospettazione posta alla base delle difese attoree finisce, in altri termini, per confondere l'azione di regresso prevista dall'art. 2871 cod. civ., con una vera e propria azione risarcitoria, azione che certamente non spetta al terzo datore di ipoteca in virtù del mero pagamento del creditore garantito (spontaneo o coatto che sia), quanto meno in difetto dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., e che, nella specie, non risulta comunque essere stata esercitata in concreto, essendo pacifico che il B. ha semplicemente agito in regresso ai sensi dell'art. 2871 c.c..
D'altra parte, è agevole osservare ulteriormente, in proposito, che il terzo datore di ipoteca potrebbe sempre evitare l'espropriazione dell'immobile e il conseguente danno, estinguendo il debito garantito (anche eventualmente mediante richiesta di conversione del pignoramento) ed esercitando poi l'azione di regresso in relazione all'intera somma pagata, nei confronti del debitore.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, parte attrice ha, pertanto, diritto ad ottenere il rimborso da parte dell'odierna convenuta, debitrice garantita, di quanto ricevuto dal
9 creditore garantito (Banca Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo SC) in sede di distribuzione di quanto ricavato dalla vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva, nei limiti della quota parte della garanzia prestata e, dunque, nei limiti della metà.
Parimenti ha diritto al rimborso, in ragione della quota del 50% della garanzia prestata, delle spese di procedura liquidate dal delegato in prededuzione agli organi della stessa.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta sub a), deve Controparte_1 essere condannata alla restituzione in favore di del complessivo importo di euro Parte_1
51.021,59 (pari alla somma di euro 45.083,58 – corrispondente al 50% di quanto incassato dalla Banca Creditrice in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita (cfr. doc. n. 11 allegato alla produzione di parte attrice) – ed euro 5.939,01, corrispondente al 50% delle spese sostenute per la procedura esecutiva e corrisposte in prededuzione, ricavabili dal progetto di distribuzione (cfr. docc. nn. 24, 25, 25 bis e 26 allegati alla produzione di parte attrice)).
In accoglimento della domanda proposta sub c), parte convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento sull'importo di euro 51.021,59 degli interessi al tasso legale dalla data del pagamento – che nel caso di specie è avvenuto in data 30 dicembre 2021 (cfr. doc. n.
11 allegato alla produzione di parte attrice) e sino al saldo effettivo, trovando applicazione, in via analogica, la norma di cui all'art. 1950 cod. civ. dettata in tema di fideiussione ed espressione di un principio generale estendibile a tutte le forme di garanzia (cfr. Cassazione civile sez. III - 06/12/2022, n. 35847).
Venendo, dunque, all'esame della domanda proposta da sub b) occorre Parte_1 rilevare che è risultata documentalmente provata la circostanza che l'attore ebbe a versare in favore della , a richiesta di quest'ultima, la somma di Controparte_2 euro 3.700,00, corrisposta mediante disposizione di bonifico bancario di pari importo in data 6 settembre 2022 (cfr. doc. n. 22 allegato alla produzione di parte attrice), in virtù di fideiussione rilasciata in favore di in relazione al conto corrente n. 00080100435 (cfr. Controparte_1 docc. nn. 20 e 21 allegati alla produzione di parte attrice).
Ne consegue, evidentemente, che parte attrice ha agito nell'odierno giudizio facendo valere l'azione di regresso espressamente disciplinata, in materia di fideiussione, dalla norma di cui all'art. 1950 cod. civ., a mente della quale "Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha
10 denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale”.
È noto che l'azione di regresso è un diritto autonomo che, ai sensi dell'articolo 1299 c.c., facultizza il debitore solidale che abbia pagato l'intero debito di agire per la ripetizione nei confronti del condebitore insolvente, per la parte del debito a suo carico o, nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nel suo interesse esclusivo, per l'intero.
Orbene, a fronte della prova dell'intervenuto pagamento da parte dell'attore – in qualità di garante – del saldo debitorio del conto corrente intestato a , quest'ultima Controparte_1 deve essere condannata alla restituzione in favore di dell'importo di euro Parte_1
3.700,00, oltre interessi al tasso convenzionale applicato dalla Banca alla data del 6 settembre
2022 (cfr. doc. n. 23 allegato alla produzione di parte attrice) e sino al saldo effettivo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'azione proposta da risulta fondata e va Parte_1 accolta nei limiti di quanto innanzi indicato.
• Spese del giudizio.
Le spese del giudizio – ivi incluse quelle afferenti alla fase cautelare del giudizio di sequestro, rimesse al merito – seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo (considerata la nota spese depositata), ai sensi del D.M. 55/2014, applicando, per le fasi svolte, i valori minimi dello scaglione di riferimento (da Euro 52.001,00 ad Euro
260.000,00), corrispondente alla misura in cui la domanda ha trovato concreto accoglimento
(criterio del c.d. decisum, cfr. Cass. SS. UU., 11/9/2007, n. 19014), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna _1
al pagamento, in favore di :
[...] Parte_1
- della somma di euro 51.021,59, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (30 dicembre 2021) e sino all'effettivo soddisfo;
11 - della somma di euro 3.700,00, oltre interessi al tasso convenzionale applicato dalla Banca alla data del 6 settembre 2022 e sino al saldo effettivo;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano ex D.M. 55/2014 in euro 1.192,50 per esborsi (di cui: euro 406,50 per la fase cautelare ed euro 786,00 per il giudizio di merito) ed euro 11.083,00 per compensi professionali (di cui: euro 4.031.00 per la fase cautelare ed euro 7.052,00 per il presente giudizio di merito), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15
% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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