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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Valderice - Piazza Sandro Pertini 91019 Valderice TP
elettivamente domiciliato presso protocollo.comunevalderice@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13923 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il 14/11/2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 14/02/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 13923 del 04/12/2024 relativo ad omesso parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno d'imposta 2021. Ha eccepito la parziale illegittimità della pretesa siccome nascente dal disconoscimento Indirizzo_1dell'esenzione IMU sull'abitazione principale sita nella in
, in catasto Catastali_1 presso la quale il ricorrente ha dedotto di avere fissato , nell'anno in contestazione, sia la residenza anagrafica che le propria dimora abituale. Resiste il Comune di Valderice il quale protesta la legittimità della pretesa ed allega, a dimostrazione della scissione tra dimora abituale e residenza anagrafica, la circostanza che nell'anno in contestazione i consumi di energia elettrice, quali risultanti dalla bolletta elettrice prodotta dallo stesso contribuente , sarebbero risultati irrisori. Ciò posto il ricorso appare fondato. La disciplina regolatoria della esenzione per l'abitazione principale dettata in materia di IMU e vigente nell'annualità oggetto di imposizione riconduce l'esenzione alla titolarità dell'abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il possessore ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 1 commi 738 e ssg. Legge n. 160/2019). La diversità di ratio rispetto alla disciplina previgente risiedeva pertanto in ciò che ai fini dello status di abitazione principale è necessaria la compresenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, la coincidenza delle quali , seppure assistita da presunzione iuris tantum, ammette però la prova contraria a carico dell'ente impositore. Su tale quadro normativo è andata ad incidere la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022. Essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b ), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabiliva: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». L'effetto della pronuncia, non ignorato dal Comune di Valderice è stato quello di ammettere la possibilità della separazione dal nucleo familiare ai fini della esenzione escludendone la sussistenza in caso di verifica – attuabile attraverso i normali controlli sulle utenze in dotazione – della non coincidenza dell'abitazione dove è ubicata la residenza anagrafica con la dimora abituale del contribuente . In questo caso tale prova non risulta offerta adeguatamente dal Comune di Valderice il quale ha ritenuto sufficiente appoggiarsi sulla valutazione critica della prova fornita dal contribuente di consumi elettrici scarsi ma tuttavia non tali da confutare il suddetto quadro presuntivo. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi l'annullamento dell'atto impugnato. La peculiarità della fattispecie legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio . Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De IA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Valderice - Piazza Sandro Pertini 91019 Valderice TP
elettivamente domiciliato presso protocollo.comunevalderice@postecert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13923 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 549/2025 depositato il 14/11/2025 IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 14/02/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 13923 del 04/12/2024 relativo ad omesso parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno d'imposta 2021. Ha eccepito la parziale illegittimità della pretesa siccome nascente dal disconoscimento Indirizzo_1dell'esenzione IMU sull'abitazione principale sita nella in
, in catasto Catastali_1 presso la quale il ricorrente ha dedotto di avere fissato , nell'anno in contestazione, sia la residenza anagrafica che le propria dimora abituale. Resiste il Comune di Valderice il quale protesta la legittimità della pretesa ed allega, a dimostrazione della scissione tra dimora abituale e residenza anagrafica, la circostanza che nell'anno in contestazione i consumi di energia elettrice, quali risultanti dalla bolletta elettrice prodotta dallo stesso contribuente , sarebbero risultati irrisori. Ciò posto il ricorso appare fondato. La disciplina regolatoria della esenzione per l'abitazione principale dettata in materia di IMU e vigente nell'annualità oggetto di imposizione riconduce l'esenzione alla titolarità dell'abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il possessore ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 1 commi 738 e ssg. Legge n. 160/2019). La diversità di ratio rispetto alla disciplina previgente risiedeva pertanto in ciò che ai fini dello status di abitazione principale è necessaria la compresenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, la coincidenza delle quali , seppure assistita da presunzione iuris tantum, ammette però la prova contraria a carico dell'ente impositore. Su tale quadro normativo è andata ad incidere la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022. Essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. b ), primo periodo, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui stabiliva: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». L'effetto della pronuncia, non ignorato dal Comune di Valderice è stato quello di ammettere la possibilità della separazione dal nucleo familiare ai fini della esenzione escludendone la sussistenza in caso di verifica – attuabile attraverso i normali controlli sulle utenze in dotazione – della non coincidenza dell'abitazione dove è ubicata la residenza anagrafica con la dimora abituale del contribuente . In questo caso tale prova non risulta offerta adeguatamente dal Comune di Valderice il quale ha ritenuto sufficiente appoggiarsi sulla valutazione critica della prova fornita dal contribuente di consumi elettrici scarsi ma tuttavia non tali da confutare il suddetto quadro presuntivo. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi l'annullamento dell'atto impugnato. La peculiarità della fattispecie legittima la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio . Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De IA