Sentenza breve 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/06/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo partenza n. -OMISSIS-, adottato con riferimento all’istanza d’accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 notificata in data 19.12.2024, in parte qua l’Ambito Territoriale n. 18 meglio descritto in epigrafe ha omesso di trasmettere i documenti con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- e/o l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha condiviso con il Comune di -OMISSIS- l’assegnazione a favore della minore di sole 7 ore di assistenza specialistica per l’a.s. 2024/2025;
del silenzio diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avuto riguardo: ai documenti con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- ha condiviso con il Comune di -OMISSIS- le 7 ore di assistenza specialistica per l’a.s. 2024/2025; alla richiesta di esibizione dei provvedimenti attestanti l’acquisto ed utilizzazione degli audiovisivi tecnologici: Tablet e Lim indicati nel PEI per l’a.s. 2024/2025;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.
del diritto dei ricorrenti a conseguire l’accesso documentale mediante la visione ed estrazione di copia dei documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, per quanto qui rileva, i ricorrenti premettono quanto segue.
La figlia degli istanti frequenta la -OMISSIS- presso l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ed è portatrice di handicap in situazione di gravità, siccome affetta da “-OMISSIS-”.
Con ricorso rg. n. 5458/2024 incardinato innanzi alla Sezione, integrato con atto per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano il Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2024-25, nella parte in cui aveva attribuito numero 22 anziché 27 ore di sostegno scolastico, nonché nella parte in cui aveva previsto n. 7 ore di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica della figlia diversamente abile. In particolare, quanto all’assistente alla comunicazione, gli interessati si dolevano dell’attribuzione di 7 n. ore di assistenza specialistica alla comunicazione, che il P.E.I. (pag. 17) così motivava: “…Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente 7 ore Assistente alla comunicazione”.
Con sentenza n. 7147 pubblicata il 17.12.2024, la Sezione accogliendo il gravame, annullava il PEI “…nella parte in cui attribuisce alla minore solo 22 ore di insegnamento scolastico di sostegno e 7 ore di assistente all’educazione e alla comunicazione, conseguendone il dovere dell’Amministrazione…” di riformulare il documento.
1.1. Con istanza d’accesso ai documenti amministrativi, notificata in data 19.12.2024 (all. 2 del ricorso) gli istanti, quali genitori della minore, chiedevano alle Amministrazioni resistenti di esibire, ciascuna nei limiti delle rispettive competenze, copia:
1) dei provvedimenti (anche atti istruttori e/o interlocutori), desumibili dal PEI stilato l’11.11.2024, con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha concordato (recte: condiviso) con il Comune di -OMISSIS- le 7 ore di assistenza specialistica della minore per l’a.s. 2024-2025;
2) gli atti – anche istruttori – del procedimento di rivalutazione della diagnosi funzionale della bambina, avviato giusta nota protocollo -OMISSIS- del Dirigente del IV Settore del Comune di -OMISSIS-;
3) degli atti e provvedimenti attestanti l’acquisto ed utilizzazione degli audiovisivi tecnologici: Tablet e Lim indicati nel PEI;
I ricorrenti, pertanto, adiscono il Tribunale con ricorso ex art. 116 c.p.a., per ottenere copia dei suindicati atti.
2. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio con memoria di stile della difesa erariale del 14 febbraio 2025; il Comune di -OMISSIS- ha depositato memoria difensiva il 21 marzo 2025 e allegata documentazione, tra cui la nota comunale di incremento delle ore di assistente all’educazione e alla comunicazione da 7 a 10 alla minore -OMISSIS-, nonché, il 27 marzo 20225,ulteriore memoria difensiva incentrata su questioni di diritto relative all’assistenza specialistica comunale, più propriamente oggetto del ricorso n. di RG 5458/2024 discusso e deciso alla medesima odierna camera di consiglio del 9 aprile 2025.
I ricorrenti producevano memoria di replica il 27 marzo 2025 e l’Amministrazione scolastica depositava memoria pressoché di stile il 9 aprile 2025 con allegata documentazione asseritamente pervenuta il giorno stesso dalla Scuola e rilevante ai fin dell’udienza.
3. Alla Camera di consiglio del 9 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata ritenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso, sussistendo al riguardo i presupposti e le condizioni di cui agli artt. 22 e 25 della l. 7 agosto 1990, n. 241, debba essere accolto in parte e in parte debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4.1. Rammenta in proposito il Collegio che ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, l'art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, richiede la titolarità di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Orbene, nel caso all’esame , gli istanti espongono nella domanda ostensiva siffatto interesse concreto ed attuale, precisando che “…l’acquisizione degli atti richiesti è necessaria al fine di comprendere se - ed in quali misura - le Amministrazioni interessate abbiano garantito o intendano garantire il diritto della bambina all'istruzione e alla piena e reale integrazione scolastica e valutare quindi se vi siano i presupposti per promuovere ogni opportuna azione a tutela della posizione degli interessati” (istanza del 19.12.2024, all. 2 del ric., pag. 4).
La delineata sussistenza dell’attualità dell’interesse ad accedere alla richiesta documentazione, fa del resto da pendant alla precisata motivazione dell’interesse stesso, la quale deve sorreggere l’istanza ex art. 25, l. n. 241/1990, che deve esternare le ragioni per le quali viene avanzata la richiesta di accesso.
Stabilisce, infatti, l’art. 25, co.2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, che “La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”.
Evidenzia inoltre il Collegio che l’oggetto della richiesta di accesso è del resto chiaramente precisato in sintesi, nei documenti indicati ai punti 1,2 e 3 della domanda e sopra riprodotti , dal che consegue la non genericità e la natura non esplorativa dell’istanza in controversia.
4.2 In punto di diritto rammenta il Collegio che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sez. III, 27/07/2020, n.4771; in tal senso anche T.A.R. Valle d’Aosta, 16/11/2020, n.58).
5. Orbene, nel caso all’esame, il Collegio riscontra che, come del resto lamentano i ricorrenti nella memoria di replica del 27 maro 2025, non sono stati prodotti in giudizio i provvedimenti (anche atti istruttori e/o interlocutori), desumibili dal PEI elaborato l’11.11.2024, con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha concordato, ovvero condiviso con il Comune di -OMISSIS- le 7 ore di assistenza specialistica alla minore per l’a.s. 2024-2025.
E’ stata infatti depositata la nota comunale recante incremento delle ore in questione da 7 a 10 (all.4 alla memoria del comune di -OMISSIS- del 21 marzo 2025), ma non gli atti e/o i provvedimenti con i quali l’Istituto comprensivo resistente e il Comune di -OMISSIS- hanno concordato o condiviso l’assegnazione alla minore per cui è causa, di sole 7 ore di assistenza specialistica comunale; atti la cui esistenza, lamentano i ricorrenti in memoria, si desume dalla formulazione testuale del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, che dà conto della circostanza della condivisione tra Istituto scolastico e Comune di -OMISSIS- circa le n.7 ore di assistenza specialistica, nonché dal dato che trattandosi di pubbliche amministrazioni, tali atti debbono essere formali, come condivisibilmente sostiene il ricorrente.
A cosa concretamente l’ostensione degli atti in questione possa essere utile ai ricorrenti, stante il termine dell’a.s. 2024/2025 e l’intervenuta estensione alla minore dell’assistenza specialistica per 10 ore, è giudizio che pertiene unicamente al “foro interno” dei ricorrenti.
Ma tali atti vanno ostesi ai ricorrenti, in virtù della sopra ricordata autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sez. III, 27/07/2020, n.4771.
Ne consegue che per il punto 1 della domanda d’accesso il ricorso va accolto.
6. Quanto all’oggetto di cui al punto 2 della domanda d’accesso, ovverosia agli atti – anche istruttori – del procedimento di rivalutazione della diagnosi funzionale della bambina, avviato giusta nota protocollo -OMISSIS- del Dirigente del IV Settore del Comune di -OMISSIS-, i ricorrenti danno atto nella memoria di replica del 27 marzo 2025, che il Comune di -OMISSIS- ha provveduto a depositarli solo dopo la proposizione del presente giudizio e chiedono pertanto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna alla spese del Comune stesso sub specie di soccombenza virtuale.
7.Quanto, infine, agli atti e provvedimenti attestanti l’acquisto e l’utilizzazione degli audiovisivi tecnologici: Tablet e Lim indicati nel PEI (punto 3 della domanda), i ricorrenti prendono atto della relazione del dirigente scolastico agli atti della causa rg. n. 5458/2024 ove si precisa che “Non vi sono provvedimenti attestanti acquisti di tablet e/o Lim per la D’Isanto, in quanto la classe in cui è iscritta è un’ “Aula 4.0” e dispone di n. 20 tablet con carrello ricaricabile e LIM, strumenti a disposizione di tutti gli alunni, compresa la stessa ricorrente” e chiedono anche per tale oggetto della domanda la declaratoria di cessata materia del contendere.
8. In definitiva, alla stregua delle illustrate considerazioni il ricorso si profila fondato in parte e va per l’effetto accolto in parte, dovendosi ordinare all’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS-, di rilasciare ai ricorrenti, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente sentenza (art. 116, co.4, c.p.a.), copia dei provvedimenti (anche atti istruttori e/o interlocutori), desumibili dal PEI elaborato l’11.11.2024, con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha concordato, ovvero condiviso con il Comune di -OMISSIS- le 7 ore di assistenza specialistica alla minore -OMISSIS- per l’a.s. 2024-2025.
Le spese di lite, per tale oggetto della domanda d’accesso, vanno poste a carico dell’Istituto comprensivo resistente e del Comune di -OMISSIS- in ragione del 50% ciascuno, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
9. Deve essere invece dichiarata cessata la materia del contendere quanto gli atti – anche istruttori – del procedimento di rivalutazione della diagnosi funzionale della bambina, avviato giusta nota protocollo -OMISSIS- del Dirigente del IV Settore del Comune di -OMISSIS- (punto 2 della domanda d’accesso).
Per tale parte dell’istanza d’accesso va dichiarata la soccombenza virtuale del Comune di -OMISSIS-, avendo avuto il ricorso, notificato il 5 febbraio 2025, efficacia causale sulla determinazione del comune stesso di produrre in giudizio i relativi atti, dovendosi, pertanto, condannare il Comune di -OMISSIS- a pagare ai ricorrenti le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
10. Relativamente agli atti e provvedimenti attestanti l’acquisto e l’utilizzazione degli audiovisivi tecnologici, Tablet e Lim indicati nel PEI, va dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina all’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- e al Comune di -OMISSIS-, di rilasciare ai ricorrenti copia dei provvedimenti (anche atti istruttori e/o interlocutori), desumibili dal PEI elaborato l’11.11.2024, con cui l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- ha concordato, ovvero condiviso con il Comune di -OMISSIS- le 7 ore di assistenza specialistica alla minore -OMISSIS- per l’a.s. 2024-2025, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente sentenza
Condanna l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- resistente e il Comune di -OMISSIS-, in ragione del 50% ciascuno, a pagare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille), oltre accessori li legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione a favore dell’Avv. Vincenzo Duello, antistatario.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto gli atti – anche istruttori – del procedimento di rivalutazione della diagnosi funzionale della bambina, avviato giusta nota protocollo -OMISSIS- del Dirigente del IV Settore del Comune di -OMISSIS-.
Condanna, per tale oggetto della domanda d’accesso, il Comune di -OMISSIS- a pagare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge, con attribuzione a favore dell’Avv. Vincenzo Duello, antistatario.
Relativamente agli atti e provvedimenti attestanti l’acquisto e l’utilizzazione degli audiovisivi tecnologici, Tablet e Lim indicati nel PEI, dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.