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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3524/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sara Nocentini. Pt_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Pagani alla via Fontana 45
Email_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escusso un teste, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa e riducendo le proprie pretese al petitum di euro 6.500,00 euro nette;
la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta cui il ricorso risulta essere stato tempestivamente notificato a mezzo pec.
Nel merito la domanda attorea deve essere accolta nei limiti di quanto di ragione.
Invero la ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al breve periodo, all'orario ed alle mansioni svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento parziale dei crediti vantati, soprattutto avuto riguardo alle differenze retributive emergenti dalle buste paga, differenza su
13^ e 14^, ferie residue non corrisposte e permessi non retribuiti, nonché sulle differenze ulteriormente maturate sul TFR.
Detti importi possono essere equitativamente computati in complessivi euro
6.500,00 (di cui euro 3.900,00 per differenze retributive emergenti dal raffronto tra CCNL paga tabellata e quanto percepito nelle buste paga prodotte;
euro
1000 per differenze sulle mensilità aggiuntive;
euro 1.000 per ferie e permessi residui;
euro 600 per differenze sul TFR).
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, esecutiva ope legis.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di euro 6.500,00 oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 26.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sara Nocentini. Pt_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede legale in Pagani alla via Fontana 45
Email_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Controversia di lavoro.
Acquisita documentazione ed escusso un teste, all'odierna udienza, previa discussione orale del procuratore costituito che ha concluso chiedendo decisione equitativa e riducendo le proprie pretese al petitum di euro 6.500,00 euro nette;
la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di parte convenuta cui il ricorso risulta essere stato tempestivamente notificato a mezzo pec.
Nel merito la domanda attorea deve essere accolta nei limiti di quanto di ragione.
Invero la ricorrente ha dimostrato mediante la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita agli atti le circostanze dedotte in ricorso in ordine al breve periodo, all'orario ed alle mansioni svolte nel rapporto di lavoro, nonché circa l'inadempimento parziale dei crediti vantati, soprattutto avuto riguardo alle differenze retributive emergenti dalle buste paga, differenza su
13^ e 14^, ferie residue non corrisposte e permessi non retribuiti, nonché sulle differenze ulteriormente maturate sul TFR.
Detti importi possono essere equitativamente computati in complessivi euro
6.500,00 (di cui euro 3.900,00 per differenze retributive emergenti dal raffronto tra CCNL paga tabellata e quanto percepito nelle buste paga prodotte;
euro
1000 per differenze sulle mensilità aggiuntive;
euro 1.000 per ferie e permessi residui;
euro 600 per differenze sul TFR).
Ciò detto questo Giudice condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di cui al dispositivo, oltre agli accessori da calcolarsi come per legge, ma dalla data del deposito del ricorso in considerazione della natura equitativa della condanna, nonché alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo della presente sentenza, esecutiva ope legis.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
condanna parte convenuta in via equitativa al pagamento in favore di parte attrice della somma netta di euro 6.500,00 oltre agli accessori legali dalla data del deposito del ricorso, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi euro 1.100,00, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 26.2.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)