Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 26
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva che il provvedimento impugnato è stato notificato in data 05/10/2022, mentre la notifica del ricorso è del 11/09/2023. L'agenzia convenuta ha prodotto avvisi di ricevimento che attestano la data di notifica. La parte ricorrente non ha contestato né gli atti né l'eccezione di tardività. Pertanto, non vi è prova del rispetto del termine di 60 giorni stabilito dall'art. 21, I comma, D.ls. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 26
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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