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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ET NC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210017558331000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
L'Ente di riscossione convenuto si è costituito in giudizio sollevando la inammissibilita' del ricorso perché tardivo e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte il ricorso introduttivo, come eccepito da parte convenuta costituita, è da considerarsi tardivo, perché notificato oltre i 60 gg. prescritti atteso che il provvedimento impugnato risulta notificato il
05/10/2022 mentre la notifica del ricorso è del 11/09/2023.
Invero nonostante l'affermazione contenuta in ricorso, l'agenzia convenuta ha prodotto avvisi di ricevimento da cui risulta che la notifica dei provvedimenti impugnati è avventa in data 05/10/2022.
Ne' tali atti, ne' l'eccezione di tardività, sono stati contestati in giudizio da parte ricorrente.
A questo punto è evidente che non c'è negli atti la prova del rispetto da parte del ricorrente del termine di giorni 60 stabilito dall'art. 21, I comma, D.ls. n. 546/1992, decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato e da cui dipende la tempestiva proposizione del ricorso.
Trattasi di un onere di allegazione cui è esclusivamente tenuta la parte ricorrente, come precisato dalla
Suprema Corte (vedi Cass. n. 11451/2011).
Percio' il ricorso si appalesa inammissibile.
Infatti a tal proposito l'art 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 cosi' recita: < essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. >>
E alla luce di quanto sopra il ricorso , si ribadisce, va dichiarato inammissibile.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La tipologia di decisione assunta è motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ragusa 1.12.2025.
Il Presidente Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ET NC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 27/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210017558331000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte la cartella in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
L'Ente di riscossione convenuto si è costituito in giudizio sollevando la inammissibilita' del ricorso perché tardivo e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte il ricorso introduttivo, come eccepito da parte convenuta costituita, è da considerarsi tardivo, perché notificato oltre i 60 gg. prescritti atteso che il provvedimento impugnato risulta notificato il
05/10/2022 mentre la notifica del ricorso è del 11/09/2023.
Invero nonostante l'affermazione contenuta in ricorso, l'agenzia convenuta ha prodotto avvisi di ricevimento da cui risulta che la notifica dei provvedimenti impugnati è avventa in data 05/10/2022.
Ne' tali atti, ne' l'eccezione di tardività, sono stati contestati in giudizio da parte ricorrente.
A questo punto è evidente che non c'è negli atti la prova del rispetto da parte del ricorrente del termine di giorni 60 stabilito dall'art. 21, I comma, D.ls. n. 546/1992, decorrente dalla notificazione dell'atto impugnato e da cui dipende la tempestiva proposizione del ricorso.
Trattasi di un onere di allegazione cui è esclusivamente tenuta la parte ricorrente, come precisato dalla
Suprema Corte (vedi Cass. n. 11451/2011).
Percio' il ricorso si appalesa inammissibile.
Infatti a tal proposito l'art 21 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 cosi' recita: < essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. >>
E alla luce di quanto sopra il ricorso , si ribadisce, va dichiarato inammissibile.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La tipologia di decisione assunta è motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ragusa 1.12.2025.
Il Presidente Giud. Mon.