Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. NC Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1808 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE N. 25, presso lo studio dell'Avv. CARRUBA
MARIA CHIARA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da comparsa conclusionale, alla qua- le si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non costitui- CP_1 tosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 26-27/02/2024, della sentenza non definitiva n.
1190/2024 con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Preliminarmente si osserva che la figlia nata a [...] il [...], nelle Per_1
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli della coppia, maggiorenni ma ad oggi entrambi non economicamente autosufficienti.
Si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risor- se economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden- za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche del- le accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di manteni- mento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddi- sfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di svolgere qualche piccolo lavoretto in quan- to non più fruitrice del reddito di cittadinanza.
Nulla invece è stato documentato in merito a un'attività lavorativa del contumace, se non l'asserzione della ricorrente secondo cui lo stesso lavorerebbe in nero.
Da qui, in considerazione dell'incontestata mancata autosufficienza economica dei figli maggiorenni NC e e della fissazione del domicilio prevalente degli stessi Per_1 presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al manteni- mento dovuto da in favore di in complessivi CP_1 Parte_1 euro 300,00 mensili (150,00 euro ciascuno), a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base an- nuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da so- stenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pa- lermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi nel presente giudizio;
CP_1 richiama la sentenza non definitiva n. 1190/2024, emessa in data 26-27/02/2024, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]
la complessiva somma di € 300,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ Parte_1
150,00 ciascuno) da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- CP_1 stenere in favore dei figli, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 9/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. NC Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in con- formità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.