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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/10/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 950 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARDILE ANTONIO, come da C.F._1
procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 09/01/2014, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati;
la sig.ra quale genitore collocatario, vivrà, CP_1
unitamente alla figlia, presso la residenza coniugale di Messina, via Mirulla n. 4, Residence
“Belvedere”, immobile di proprietà della stessa. Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge. 2) Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento, godendo di reddito autonomo;
3)
La figlia minore, per come già premesso, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali, viene collocata presso il domicilio materno;
4) Al fine di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali – fermo restando che il diritto di visita potrà subire modifiche, previo accordo dei coniugi, tenuto conto dei loro impegni anche lavorativi e delle esigenze, pure di salute, della minore – le parti convengono che il sig.
terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana, con orario di rientro che dovrà essere Pt_1
comunicato alla sig.ra almeno la mattina del giorno stesso, nonché a settimane alterne CP_1
dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo tra i genitori.
a) Inoltre, ad anni alterni, il terrà con sé la figlia per le festività di Natale o il 24 Pt_1
dicembre o il 25 dicembre e o il 31 dicembre o il Capodanno, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale. b) Per le festività pasquali, la figlia starà col padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale c) Per tutte le altre festività religiose e civili varrà sempre il criterio dell'alternanza annuale. d) I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. I genitori si impegnano a far trascorrere alla figlia con nonni (nonna paterna ed il nonno materno) il giorno del compleanno degli stessi. e) In caso di mancato accordo, la bambina festeggerà il proprio compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre o viceversa, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale. f) Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo di 10 giorni con la figlia, anche in un luogo di villeggiatura fuori dal Comune di residenza, nel mese di Luglio e/o di Agosto di ciascun anno, sempre salvo diversi accordi e con la comunicazione che dovrà avvenire con almeno 20 giorni di preavviso. 5) Il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, provvederà a Pt_1
versare alla sig.ra n assegno mensile di € 140,00, che sarà aggiornato automaticamente CP_1
di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra a) Il succitato importo CP_1
cambierà quando il sig. avrà terminato di pagare il finanziamento in corso con Pt_1
ItalCredi S.p.A. per € 250,00 mensili, la cui ultima rata è prevista per il 30/11/2027. b)
Pertanto, dal 15/12/2027, il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, Pt_1
provvederà a versare alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00, che sarà aggiornato CP_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra c) La sig.ra CP_1
percepirà interamente l'assegno unico della figlia. d) Le spese straordinarie, vengono CP_1
poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A questo proposito, gli istanti, al fine di prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle Linee guida comunicate dal Consiglio Nazionale Forense nella nota 29/11/2017 (che si allegano al presente), dichiarando, in tal senso, i ricorrenti di aver preso visione e ricevuto copia delle dette line guida. 6) Posto che la sig.ra isulta proprietaria dell'autovettura CITROEN C3 CP_1
targata CT470MG, in effetti utilizzata dal sig. , mentre quest'ultimo risulta Pt_1
intestatario dell'autoveicolo FORD KUGA targato FG592NG, utilizzato dalla sig.ra gli CP_1
stessi convengono che, entro giorno 10 marzo 2025, dovranno effettuarsi i passaggi di proprietà delle suddette autovetture, nel modo che segue: a) La sig.ra ffettuerà, a spese CP_1
del marito, il passaggio di proprietà dell'autovettura CITROEN C3 Tg. CT470MG, che verrà trasferita al sig. ; b) Il sig. effettuerà, a spese della moglie, il passaggio di Pt_1 Pt_1
proprietà dell'autovettura FORD KUGA Tg. FG592NG, che verrà trasferita alla sig.ra CP_1
Nel frattempo, gli istanti si sono obbligati a pagare i bolli delle autovetture intestate agli stessi di cui dovrà essere data prova. 7) Posto che il sig. ha acceso un finanziamento presso Pt_1
Findomestic Banca S.p.A. (distinto con il n. 2022024359130), di cui è garante la moglie, i ricorrenti convengono che, qualora per il mancato pagamento di una o più rate, la Finanziaria si dovesse soddisfare sulla sig.ra quest'ultima, per il medesimo importo oltre spese, si CP_1
rivarrà nell'immediatezza, anche coattivamente, nei confronti del sig. . 8) Il sig. Pt_1 si impegna a trasferire la residenza da via Mirulla n. 4, Residence “Belvedere” ad Pt_1
altro luogo entro e non oltre il 31/3/2025; 9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10) I coniugi, sin da ora, si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SS - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 950 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARDILE ANTONIO, come da C.F._1
procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/03/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 09/01/2014, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati;
la sig.ra quale genitore collocatario, vivrà, CP_1
unitamente alla figlia, presso la residenza coniugale di Messina, via Mirulla n. 4, Residence
“Belvedere”, immobile di proprietà della stessa. Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge. 2) Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento, godendo di reddito autonomo;
3)
La figlia minore, per come già premesso, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali, viene collocata presso il domicilio materno;
4) Al fine di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali – fermo restando che il diritto di visita potrà subire modifiche, previo accordo dei coniugi, tenuto conto dei loro impegni anche lavorativi e delle esigenze, pure di salute, della minore – le parti convengono che il sig.
terrà con sé la figlia due pomeriggi a settimana, con orario di rientro che dovrà essere Pt_1
comunicato alla sig.ra almeno la mattina del giorno stesso, nonché a settimane alterne CP_1
dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo tra i genitori.
a) Inoltre, ad anni alterni, il terrà con sé la figlia per le festività di Natale o il 24 Pt_1
dicembre o il 25 dicembre e o il 31 dicembre o il Capodanno, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale. b) Per le festività pasquali, la figlia starà col padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale c) Per tutte le altre festività religiose e civili varrà sempre il criterio dell'alternanza annuale. d) I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. I genitori si impegnano a far trascorrere alla figlia con nonni (nonna paterna ed il nonno materno) il giorno del compleanno degli stessi. e) In caso di mancato accordo, la bambina festeggerà il proprio compleanno a pranzo con il padre e a cena con la madre o viceversa, salvo diversi accordi, con preventiva comunicazione e seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale. f) Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo di 10 giorni con la figlia, anche in un luogo di villeggiatura fuori dal Comune di residenza, nel mese di Luglio e/o di Agosto di ciascun anno, sempre salvo diversi accordi e con la comunicazione che dovrà avvenire con almeno 20 giorni di preavviso. 5) Il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, provvederà a Pt_1
versare alla sig.ra n assegno mensile di € 140,00, che sarà aggiornato automaticamente CP_1
di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra a) Il succitato importo CP_1
cambierà quando il sig. avrà terminato di pagare il finanziamento in corso con Pt_1
ItalCredi S.p.A. per € 250,00 mensili, la cui ultima rata è prevista per il 30/11/2027. b)
Pertanto, dal 15/12/2027, il sig. , quale contributo per il mantenimento della figlia, Pt_1
provvederà a versare alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00, che sarà aggiornato CP_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 15 di ciascun mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra c) La sig.ra CP_1
percepirà interamente l'assegno unico della figlia. d) Le spese straordinarie, vengono CP_1
poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A questo proposito, gli istanti, al fine di prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle Linee guida comunicate dal Consiglio Nazionale Forense nella nota 29/11/2017 (che si allegano al presente), dichiarando, in tal senso, i ricorrenti di aver preso visione e ricevuto copia delle dette line guida. 6) Posto che la sig.ra isulta proprietaria dell'autovettura CITROEN C3 CP_1
targata CT470MG, in effetti utilizzata dal sig. , mentre quest'ultimo risulta Pt_1
intestatario dell'autoveicolo FORD KUGA targato FG592NG, utilizzato dalla sig.ra gli CP_1
stessi convengono che, entro giorno 10 marzo 2025, dovranno effettuarsi i passaggi di proprietà delle suddette autovetture, nel modo che segue: a) La sig.ra ffettuerà, a spese CP_1
del marito, il passaggio di proprietà dell'autovettura CITROEN C3 Tg. CT470MG, che verrà trasferita al sig. ; b) Il sig. effettuerà, a spese della moglie, il passaggio di Pt_1 Pt_1
proprietà dell'autovettura FORD KUGA Tg. FG592NG, che verrà trasferita alla sig.ra CP_1
Nel frattempo, gli istanti si sono obbligati a pagare i bolli delle autovetture intestate agli stessi di cui dovrà essere data prova. 7) Posto che il sig. ha acceso un finanziamento presso Pt_1
Findomestic Banca S.p.A. (distinto con il n. 2022024359130), di cui è garante la moglie, i ricorrenti convengono che, qualora per il mancato pagamento di una o più rate, la Finanziaria si dovesse soddisfare sulla sig.ra quest'ultima, per il medesimo importo oltre spese, si CP_1
rivarrà nell'immediatezza, anche coattivamente, nei confronti del sig. . 8) Il sig. Pt_1 si impegna a trasferire la residenza da via Mirulla n. 4, Residence “Belvedere” ad Pt_1
altro luogo entro e non oltre il 31/3/2025; 9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10) I coniugi, sin da ora, si prestano espressamente il reciproco consenso, ove necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SS di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 21/06/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.