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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 81/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
AG e RA RO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dennis Zaniolo CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “I sottoscritti procuratori concludo congiuntamente la procedura di separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati
2. La figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, con residenza e Persona_1 collocamento presso la madre, presso l'abitazione familiare;
pagina 1 di 3
3. Il padre potrà vedere , previa sua richiesta e quando la figlia (ormai CP_1 Per_1 sedicenne) manifesterà una volontà in tal senso, solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i
SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare;
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo di € 300 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario
5. Assegno unico, come per legge in affidamento esclusivo, percepito interamente dalla signora
[...]
. Parte_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si chiede che il giudizio proceda per la pronuncia sul divorzio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.1.2025 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Romania il 16.8.2008, che dal matrimonio era nata la figlia (n. 10.5.2009) e che il Persona_1 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a seguito di una aggressione da parte del marito, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa in data 13.3.2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e la causa rinviata al 24.6.2025. A detta udienza le parti davano atto della pendenza di trattative e chiedevano rinviarsi la causa per consentirne la definizione. Il procedimento veniva rinviato al
15.7.2025, disponendo la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano note congiunte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo della figlia alla madre e alle modalità di visita tra la ragazza e il padre: ciò in ragione delle modalità con cui è pagina 2 di 3 terminato, nei fatti il rapporto, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale, che portano a concludere per la sussistenza dei presupposti per divergere dal paradigma legale dell'affido condiviso;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Romania il 16.8.2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 81/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Parte_1 C.F._1
AG e RA RO
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dennis Zaniolo CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “I sottoscritti procuratori concludo congiuntamente la procedura di separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati
2. La figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, con residenza e Persona_1 collocamento presso la madre, presso l'abitazione familiare;
pagina 1 di 3
3. Il padre potrà vedere , previa sua richiesta e quando la figlia (ormai CP_1 Per_1 sedicenne) manifesterà una volontà in tal senso, solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i
SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare;
4. Il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo di € 300 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese di carattere straordinario
5. Assegno unico, come per legge in affidamento esclusivo, percepito interamente dalla signora
[...]
. Parte_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si chiede che il giudizio proceda per la pronuncia sul divorzio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10.1.2025 l'attrice premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Romania il 16.8.2008, che dal matrimonio era nata la figlia (n. 10.5.2009) e che il Persona_1 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a seguito di una aggressione da parte del marito, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Con comparsa in data 13.3.2025 si costituiva in giudizio il convenuto aderendo alla domanda di separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attrice.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e la causa rinviata al 24.6.2025. A detta udienza le parti davano atto della pendenza di trattative e chiedevano rinviarsi la causa per consentirne la definizione. Il procedimento veniva rinviato al
15.7.2025, disponendo la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano note congiunte chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo della figlia alla madre e alle modalità di visita tra la ragazza e il padre: ciò in ragione delle modalità con cui è pagina 2 di 3 terminato, nei fatti il rapporto, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale, che portano a concludere per la sussistenza dei presupposti per divergere dal paradigma legale dell'affido condiviso;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Romania il 16.8.2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3