Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 13/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 26/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE GN
composta dai seguenti magistrati:
AS IN Presidente Riccardo Patumi Consigliere CE UO Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46607, nei confronti di OÈ LV (codice fiscale [...]), nata l’[...] a [...], dove risiede in via Luca Ghini n. 14, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi e Minotti Francesca, presso il cui studio in Bologna, via Altabella n. 3, ha eletto domicilio, e all’indirizzo di posta elettronica certificata federicogualandi@ordineavvocatibopec.it;
Visti l’atto di citazione, l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 10 dicembre 2025 il relatore, primo referendario CE UO, il sostituto procuratore generale Guida Iorio per la Procura regionale e l’avv. Gualandi per la convenuta;
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 2 luglio 2025, regolarmente notificato insieme con il decreto di fissazione dell’udienza, la Procura regionale ha convenuto in giudizio LV Noè, in qualità di presidente e unica componente del gruppo consiliare dell’UDC nell’ottava e nella nona legislatura regionale, per sentirla condannare «a pagare in favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di risarcimento del danno erariale e di immagine, complessivi € 173.826 (euro centosettantremilaottocentoventisei,00) - di cui € 133.826 danno erariale e € 40.000 danno di immagine - ovvero i/il differente/i importo/i che riterrà di giustizia», oltre interessi e spese.
1.1. Il 24 agosto 2024, infatti, la Regione ha trasmesso alla Procura la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna n. 1921 del 13 ottobre 2016, di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di peculato (art. 314 c.p.) in relazione alla mala gestio di contributi assegnati negli anni 2009, 2010 e 2011 al gruppo consiliare di cui l’odierna convenuta era presidente e unica componente, per complessivi 133.825,97 euro. La stessa convenuta ha chiesto di sua iniziativa la definizione del giudizio penale con il consenso del pubblico ministero, e il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto prospettato dalle parti e congrua la pena concordata nella misura di un anno e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, affermando:
- che non sussistono i presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., atteso che emerge prova dei fatti contestati sulla base delle indagini compiute, compendiate nelle informative di PG in data 19.12.13 e 2.7.15 da cui risulta che l’imputata, in qualità di unico componente e capogruppo del gruppo consiliare del Partito Unione di Centro costituitosi presso l’assemblea legislativa regionale dell’Emilia Romagna dal gennaio 2009 al novembre 2011, si sia appropriata di somme ricevute a titolo di contributi per il funzionamento del gruppo consiliare, destinandole a scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale 32/97 o a scopi espressamente vietati da tale normativa 1.2. Sulla base di queste premesse e degli atti dell’inchiesta penale, la Procura quantifica il danno patrimoniale patito dalla Regione nella misura di 102.125,74 euro per l’illecito utilizzo dei contributi dell’anno 2009 e dell’ultimo scorcio dell’ottava legislatura regionale nel 2010, e in 31.700,23 euro dall’avvio della nona legislatura, intorno alla metà del 2010, fino agli ultimi mesi del 2011, per il totale complessivo di 133.825,97 euro, arrotondato in 133.826,00.
1.3. L’atto di citazione, oltre a riportare gli elenchi delle suddette spese contenuti nei due capi di imputazione definiti con la citata sentenza penale n. 1921 del 13 ottobre 2016, da pagina 7 a pagina 9 enumera beni e servizi senza causale o senza riscontro nel registro dei beni durevoli, o con causale generica, oppure non pertinenti con il mandato istituzionale o fruiti da terzi, acquistati con i contributi regionali per il funzionamento del gruppo consiliare.
1.4. La Procura quantifica nella misura di 40.000,00 euro, infine, il danno non patrimoniale all’immagine.
2. Con l’atto di costituzione in giudizio la convenuta preliminarmente eccepisce l’inammissibilità dell’azione e la nullità della citazione per indeterminatezza delle contestazioni e genericità degli addebiti, la prescrizione dell’azione di responsabilità e l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’azione per danno all’immagine.
Conclude, in via principale, per il rigetto della domanda e chiede, in subordine, che il collegio giudicante «voglia esercitare il potere riduttivo delle poste risarcitorie pretese e congruamente ridurre gli importi richiesti dalla Procura».
3. All’udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno confermato le rispettive deduzioni, eccezioni e conclusioni scritte.
DIRITTO
1. Dev’essere trattata per prima l’eccezione sollevata dalla convenuta con riguardo all’inammissibilità dell’azione e alla nullità della citazione per indeterminatezza delle contestazioni e genericità degli addebiti.
L’atto di costituzione in giudizio, dopo aver esposto e argomentato che:
I fatti contestati e da cui è scaturito il presente giudizio risalgano cioè al periodo gennaio 2009- novembre 2011 e dunque, anche a voler prescindere dalla prescrizione dell’azione su cui si dirà nel proseguo, a venire in rilievo è altresì la lesione del diritto di difesa della convenuta, costituzionalmente e convenzionalmente garantito […]
conclude sul punto che a fronte di «un’azione promossa a distanza di quasi quindici anni dai presunti fatti dannosi […] è del tutto impossibile per la parte difendersi in fatto ancor prima che in diritto» e che:
Si tratta a tutti gli effetti di una prova diabolica, perché non è pensabile che un soggetto sia in grado di dimostrare le ragioni per le quali quindici anni fa il tal giorno abbia pranzato in quel ristorante, soggiornato in quell’hotel, utilizzato un taxi per raggiungere quel determinato luogo, preso il treno o parcheggiato in quell’autorimessa etc., pena il configurarsi di una responsabilità oggettiva, del tutto inammissibile.
L’eccezione sotto questo profilo dev’essere respinta.
La difesa dell’odierna convenuta potrebbe infatti trovare agevole fondamento nella puntuale rendicontazione delle spese del gruppo consiliare richiesta dalla stessa legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42), anche prima delle modifiche adottate nel 2013 in attuazione delle nuove norme statali anticorruzione.
L’eccezione è altresì infondata sotto il profilo della genericità dell’atto di citazione, che con i riferimenti agli atti e documenti dell’inchiesta penale prodotti, precisa ambito temporale, oggetto e importi della contestata mala gestio dei fondi pubblici.
2. Dev’essere respinta anche l’eccezione di prescrizione, a proposito della quale la stessa convenuta fa contraddittoriamente riferimento a «un uso strumentale e distorto dell’interruzione della prescrizione da parte dello stesso Ente (Regione) asseritamente danneggiato».
Risultano infatti acquisite agli atti con i relativi avvisi di ricevimento le lettere del 24 ottobre 2016 e 18 ottobre 2021 della Regione Emilia-Romagna, di diffida alla restituzione delle somme oggetto del presente giudizio e del procedimento penale, in cui la Regione rivestiva il ruolo di persona offesa.
3. Va infine respinta l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine, fondata sulla nuova formulazione del comma 1-bis dell’articolo 445 c.p.p.
La giurisprudenza contabile ha infatti prevalentemente confermato la rilevanza delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti nei giudizi di responsabilità amministrativa anche dopo la nuova formulazione dell’articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. per opera dell’articolo 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. sentenze Sez. giur. Lombardia n. 31/2024 e App. Sicilia n. 17/2025, e da ultimo Sez. giur. Emilia-Romagna n. 18/2026).
4. Nel merito, la domanda della Procura regionale è fondata e dev’essere accolta.
I documenti versati in atti, in particolare l’annotazione della Guardia di finanza del 5 febbraio 2025, elencano, raggruppano e sintetizzano come segue le spese della nona legislatura regionale e le irregolarità già a suo tempo contestate all’odierna convenuta per 31.700,23 euro:
(1) “spese hotel e sale”: pernottamento di soggetti sine iure, genericità delle motivazioni, mancanza di correlazione con le spese di trasporto;
(2) “spese di trasporto”: mancanza di correlazione con le spese relative a ristoranti e alberghi, assenza o inidoneità di documentazione di corredo;
(3) “spese telefoniche”: traffico telefonico originato da e verso zone EU ed Extra EU non giustificato;
(4) “spese ristoranti”: rendicontazione non sufficiente, mancanza documentazione di dettaglio;
(5) “spese anomale”: rendicontazione non idonea.
L’annessa annotazione di polizia giudiziaria del 20 dicembre 2013, indirizzata alla procura della Repubblica di Bologna nell’ambito del procedimento penale 11634/13, espone dettagliatamente i casi di mancanza, insufficienza, inidoneità, incoerenza delle motivazioni o delle pezze giustificative delle spese, quando non palese estraneità della spesa ai fini istituzionali del gruppo consiliare, peraltro evidenziando anche le spese legittime, quali quelle per le consulenze relative alla realizzazione del sito web dell’allora consigliera Noè e per le collaborazioni coordinate e continuative di supporto alla segreteria del gruppo consiliare.
Le spese contestate dell’ottava legislatura sono invece ricapitolate nei termini che seguono dalla medesima annotazione del 5 febbraio 2025, per complessivi 102.125,74 euro:
(1) “spese di trasporto”: rendicontazione generica, inattendibilità delle motivazioni sulle richieste di rimborso, documentazione fiscale non collegata ad attività amministrative;
(2) “spese di ristorazione”: genericità nella rendicontazione, assenza di giustificazioni sulle richieste di rimborso;
(3) “spese per strutture recettive”: motivazioni non aderenti alle attività svolte;
(4) “spese alimentari/bar/buvette”: acquisto di prodotti per scopi personali;
(5) “spese postali”: acquisto di prodotti per scopi personali;
(6) “spese telefoniche”: traffico telefonico originato da e verso zone EU ed Extra EU non giustificato;
(7) “spese di valori bollati”: emissione di assegni di conto per l’acquisto in contanti senza effettivo riscontro della cessione;
(8) “spese di tipografia e stampa”: acquisto di periodici per scopi personali, rendicontazione generica;
(9) “spese per consulenze”: assenza di conferimenti di incarichi, mancata connessione alle attività di funzionamento dei gruppi assembleari;
(10) “spese per sala convegni”: rendicontazione non adeguatamente motivata;
(11) “spese per beni durevoli”: mancata rendicontazione al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, acquisto di prodotti per scopi personali;
(12) “spese di cancelleria”: acquisto di prodotti per scopi personali;
(13) “spese di rappresentanza”: estraneità degli acquisti con il mandato amministrativo.
L’annessa annotazione di polizia giudiziaria dell’8 luglio 2015, indirizzata alla procura della Repubblica di Bologna nell’ambito del procedimento penale 410/15, poi riunito con il precedente 11634/13 per essere definito dalla sentenza penale n. 1921/2016, conclude a proposito di queste spese:
che, da una prima valutazione, non appaiono adeguatamente giustificate, rimanendo talvolta ignoto l’interlocutore, fanno riferimento ad attività del partito, non mostrano un diretto collegamento con l’attività del gruppo, sono riconducibili a un’attività di promozione personale in periodo immediatamente antecedente al rinnovo delle cariche amministrative regionali […]
Con la richiamata sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna n. 1921 del 13 ottobre 2016, dunque, di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di peculato, l’odierna convenuta ha dapprima prestato il proprio consenso all’utilizzabilità contra se come piena prova del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, e conseguentemente alla pena concordata. Come stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, infatti, il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato, come per esempio nel caso dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. sentenze n. 19/2026 e 5/2026 di questa Sezione).
La convenuta ha dunque già accettato in sede penale gli elementi di prova prodotti dalla Procura regionale che oggi invece contesta, peraltro genericamente e non specificamente.
Da questi elementi la Sezione ritiene raggiunta la prova della responsabilità amministrativa per l’importo complessivo di 133.825,97 euro, di cui sussistono l’elemento oggettivo – rapporto di servizio, evento dannoso, condotta illecita e nesso causale – e l’elemento soggettivo del dolo generico come coscienza e volontà della mala gestio sufficiente anche per integrare la fattispecie incriminatrice del peculato.
5. Occorre ancora precisare, peraltro, con riferimento a quanto pure affermato nell’atto di costituzione della convenuta, che l’odierna azione erariale non configura alcun bis in idem con riguardo al già contestato «indebito e illecito impiego dei fondi attribuiti al gruppo consiliare nel giudizio di responsabilità contabile n. 44026, conclusosi con le sentenze nn. 121/2017 della Sezione giurisdizionale regionale Emilia Romagna […] e 148/2018 della Sezione I giurisdizionale centrale d’appello […]». Si tratta, infatti, in quel caso, di vicende analoghe, ma relative a un periodo successivo e distinto da quello per cui è causa, onde non rileva in questa sede il risarcimento di quel danno.
6. La Sezione ritiene infine di accogliere la domanda della Procura regionale anche con riguardo al danno non patrimoniale all’immagine, che tuttavia reputa equo determinare nella misura del dieci per cento del danno patrimoniale.
7. Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – accoglie la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna:
a) dell’importo di 133.825,97 euro a titolo di danno patrimoniale e dell’ulteriore importo per danno all’immagine equitativamente determinato nella misura del dieci per cento del danno patrimoniale, per l’importo complessivo, da intendersi già rivalutato, di 148.000,00 euro;
b) degli interessi legali sul detto importo dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
Condanna altresì la convenuta alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (sessantaquattro/00 euro).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
| L’estensore CE UO (F.to digitalmente) | Il Presidente AS IN (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 13 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)