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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma (appellante) chiede: “All'Ecc.ma Corte tributaria di II grado della Toscana, contrariis reiectis, di riformare parzialmente l'appellata sentenza n. 85/2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Prato il 09/05/2024, depositata il 15/05/2024; riformare, quindi, il capo relativo alla condanna alle spese di lite, con attribuzione all'ADER degli oneri di causa per entrambi i gradi del giudizio e conseguente onere di restituzione, per la controparte, di quanto a tale titolo eventualmente corrisposto in osservanza della sentenza di prime cure”.
Resistente_1 (appellato) chiede: “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese dei giudizi, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Agenzia delle Entrate di Prato (interveniente) chiede: “All'Ecc.ma Corte tributaria di II grado della Toscana di riformare l'appellata sentenza n. 82/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Prato il 09/05/2024, depositata il 15/05/2024, confermando quanto richiesto da Agenzia Entrate Riscossione con l'intimazione di pagamento n. 13620239000237751/000 di € 5.954,00, salvo quanto già definito e ridotto in sede di mediazione per € 1.196,46, relativi a sanzioni ed interessi per prescrizione quinquennale. Si chiede inoltre il riconoscimento delle spese di lite come da nota spese che si produce in allegato, da porsi ad esclusivo carico della parte Resistente_1”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Prato, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato Resistente_1 contro l'avviso di intimazione n. 13620239000237751000 per euro 5.954,00, notificato il 24/2/2023 con la condanna dell'Ufficio alle spese (euro 781,00).
Da evidenziare che, prima della decisione della Corte di primo grado, in accoglimento del reclamo,
l'Agenzia delle Entrate di Prato, preso atto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, aveva accolto la richiesta di sgravio delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni ed interessi (pari ad euro
1.196,46).
La precedente cartella di pagamento n° 13620110004947926000, per imposte sui redditi ed I.V.A. era stata notificata al ricorrente il 25/2/2012 e la Corte ha accolto il ricorso ritenendo prescritti anche i tributi. Con il primo motivo di appello l'ADER lamenta la mancata rilevazione dell'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato il 27/4/2023, oltre il termine di 60 giorni da quello delle notificazione dell'avviso di intimazione, ossia il 24/2/2023 e non il 15/3/2023, come affermato nel ricorso.
A tal fine, l'Ufficio ha prodotto la stampa della visura relativa alla consegna della relativa raccomandata, ottenuta consultando il sito di NC.
Con il secondo motivo lamenta l'errata determinazione del termine di prescrizione, in quanto non si è tenuto conto dei termini di sospensione applicabili al caso di specie: l'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), nonché la sospensione legale della riscossione intervenuta dall'8/3/2020 al 31/8/2021 disposta dai numerosi provvedimenti legislativi emessi nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19: per i carichi affidati all'agente della riscossione prima della sospensione (art. 68 DL 18/20 comma I – art. 159 Dlgs. 159/2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi di appello sono infondati.
La documentazione prodotta dall'appellante in ordine alla prova del giorno in cui si sarebbe perfezionata la notificazione dell'avviso di intimazione non è idonea a fornire una sicura dimostrazione in tal senso, in quanto non è stata prodotta la cartolina dell'avviso di accertamento o una sua copia, ma una semplice stampa dei dati ricavati dal servizio “Cerca spedizioni” di NC , in cui viene riportata la mera indicazione che il plico, con il numero identificativo della spedizione dell'intimazione in esame, è stato consegnato al destinatario il 24/2/2023.
Una simile indicazione, che non indica come sua stata effettuata la notifica, chi avesse consegnato l'atto, quale soggetto lo avesse ricevuto o ritirato, non può ritenersi fungibile con la prova documentale prevista in materia di notificazioni a mezzo posta e, in ogni caso, non ha alcun valore di attestazione in ordine alla data del perfezionamento della notificazione.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle NC, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass., Sez. III, 16 dicembre 2022 n. 36900).
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla mancata considerazione dei periodi di sospensione delle prescrizione, si deve rilevare che è certamente applicabile il periodo di sospensione previsto dall'art. 1 comma 623 della legge 147/2013, di 5 mesi e 15 giorni.
I periodi di sospensione legale della riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, disposta dai numerosi provvedimenti legislativi emessi nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19 non sono applicabili al caso in esame.
Infatti, l'ampio periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dall'art. 68 comma 1 del DL
18/2020 si applica soltanto ai termini “dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, mentre nel caso di specie si trattava di debiti il cui termine per il relativo versamento in fase di riscossione risultava ormai scaduto da circa otto anni.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la disposizione del successivo comma
4-bis, che fa riferimento ai “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” e non a quelli affidati agli organi della riscossione da tempo immemorabile e non seguiti da ulteriori iniziative esecutive.
La disposizione applicabile alla cartella oggetto del presente giudizio è piuttosto l'art. 67 del medesimo
D.L. 18/2020, il quale, prevede un periodo di sospensione molto più ridotto, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per tutte le “attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Tuttavia, tale periodo, unitamente a quello della Legge 147/2013, non è idoneo ad evitare il compiersi della vicenda estintiva, considerato il decorso di 11 anni dalla notificazione dell'originaria cartella.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività complessiva svolta dalle parti, al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, vengono determinate nella misura di euro 700,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso del 15% con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza appellata e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese del grado che liquida nella misura di euro 700,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
25/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
CIACCI ANTONIO GIOVANNI, Giudice
FIORILLO ANTONIETTA, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 837/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239000237751000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620110004947626000 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma (appellante) chiede: “All'Ecc.ma Corte tributaria di II grado della Toscana, contrariis reiectis, di riformare parzialmente l'appellata sentenza n. 85/2024 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Prato il 09/05/2024, depositata il 15/05/2024; riformare, quindi, il capo relativo alla condanna alle spese di lite, con attribuzione all'ADER degli oneri di causa per entrambi i gradi del giudizio e conseguente onere di restituzione, per la controparte, di quanto a tale titolo eventualmente corrisposto in osservanza della sentenza di prime cure”.
Resistente_1 (appellato) chiede: “il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese dei giudizi, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Agenzia delle Entrate di Prato (interveniente) chiede: “All'Ecc.ma Corte tributaria di II grado della Toscana di riformare l'appellata sentenza n. 82/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Prato il 09/05/2024, depositata il 15/05/2024, confermando quanto richiesto da Agenzia Entrate Riscossione con l'intimazione di pagamento n. 13620239000237751/000 di € 5.954,00, salvo quanto già definito e ridotto in sede di mediazione per € 1.196,46, relativi a sanzioni ed interessi per prescrizione quinquennale. Si chiede inoltre il riconoscimento delle spese di lite come da nota spese che si produce in allegato, da porsi ad esclusivo carico della parte Resistente_1”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Prato, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato Resistente_1 contro l'avviso di intimazione n. 13620239000237751000 per euro 5.954,00, notificato il 24/2/2023 con la condanna dell'Ufficio alle spese (euro 781,00).
Da evidenziare che, prima della decisione della Corte di primo grado, in accoglimento del reclamo,
l'Agenzia delle Entrate di Prato, preso atto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, aveva accolto la richiesta di sgravio delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni ed interessi (pari ad euro
1.196,46).
La precedente cartella di pagamento n° 13620110004947926000, per imposte sui redditi ed I.V.A. era stata notificata al ricorrente il 25/2/2012 e la Corte ha accolto il ricorso ritenendo prescritti anche i tributi. Con il primo motivo di appello l'ADER lamenta la mancata rilevazione dell'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato il 27/4/2023, oltre il termine di 60 giorni da quello delle notificazione dell'avviso di intimazione, ossia il 24/2/2023 e non il 15/3/2023, come affermato nel ricorso.
A tal fine, l'Ufficio ha prodotto la stampa della visura relativa alla consegna della relativa raccomandata, ottenuta consultando il sito di NC.
Con il secondo motivo lamenta l'errata determinazione del termine di prescrizione, in quanto non si è tenuto conto dei termini di sospensione applicabili al caso di specie: l'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (“Legge di stabilità 2014”), nonché la sospensione legale della riscossione intervenuta dall'8/3/2020 al 31/8/2021 disposta dai numerosi provvedimenti legislativi emessi nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19: per i carichi affidati all'agente della riscossione prima della sospensione (art. 68 DL 18/20 comma I – art. 159 Dlgs. 159/2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi di appello sono infondati.
La documentazione prodotta dall'appellante in ordine alla prova del giorno in cui si sarebbe perfezionata la notificazione dell'avviso di intimazione non è idonea a fornire una sicura dimostrazione in tal senso, in quanto non è stata prodotta la cartolina dell'avviso di accertamento o una sua copia, ma una semplice stampa dei dati ricavati dal servizio “Cerca spedizioni” di NC , in cui viene riportata la mera indicazione che il plico, con il numero identificativo della spedizione dell'intimazione in esame, è stato consegnato al destinatario il 24/2/2023.
Una simile indicazione, che non indica come sua stata effettuata la notifica, chi avesse consegnato l'atto, quale soggetto lo avesse ricevuto o ritirato, non può ritenersi fungibile con la prova documentale prevista in materia di notificazioni a mezzo posta e, in ogni caso, non ha alcun valore di attestazione in ordine alla data del perfezionamento della notificazione.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle NC, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass., Sez. III, 16 dicembre 2022 n. 36900).
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla mancata considerazione dei periodi di sospensione delle prescrizione, si deve rilevare che è certamente applicabile il periodo di sospensione previsto dall'art. 1 comma 623 della legge 147/2013, di 5 mesi e 15 giorni.
I periodi di sospensione legale della riscossione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, disposta dai numerosi provvedimenti legislativi emessi nel periodo di emergenza pandemica da Covid 19 non sono applicabili al caso in esame.
Infatti, l'ampio periodo di sospensione del termine di prescrizione previsto dall'art. 68 comma 1 del DL
18/2020 si applica soltanto ai termini “dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, mentre nel caso di specie si trattava di debiti il cui termine per il relativo versamento in fase di riscossione risultava ormai scaduto da circa otto anni.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda la disposizione del successivo comma
4-bis, che fa riferimento ai “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” e non a quelli affidati agli organi della riscossione da tempo immemorabile e non seguiti da ulteriori iniziative esecutive.
La disposizione applicabile alla cartella oggetto del presente giudizio è piuttosto l'art. 67 del medesimo
D.L. 18/2020, il quale, prevede un periodo di sospensione molto più ridotto, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per tutte le “attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Tuttavia, tale periodo, unitamente a quello della Legge 147/2013, non è idoneo ad evitare il compiersi della vicenda estintiva, considerato il decorso di 11 anni dalla notificazione dell'originaria cartella.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività complessiva svolta dalle parti, al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, vengono determinate nella misura di euro 700,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso del 15% con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza appellata e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese del grado che liquida nella misura di euro 700,00, oltre ad IVA, CPA e rimborso del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza