Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PESARO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2065/2024
tra
Parte_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
contro
+ 1 CP_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggi 19 febbraio 2025, sono comparsi:
l'Avv. CANTARINI IDA per parte attrice e nessuno per parte convenuta.
L'Avv. Cantarini dà atto che la mediazione ha avuto esito negativo. Si riserva il deposito del verbale entro gg. 3.
Nel merito si riporta alla memoria integrativa e precisa la morosità in €830,51 per il servizio idrico oltre ai canoni maturati ad oggi pari ad €350,00 mensili dovuti al 5 del mese. Si riserva il deposito della relativa fattura entro gg. 3.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate in modalità telematica..
Dopo breve discussione orale, il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2065/2024
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CANTARINI IDA Parte_1
PARTE ATTRICE
contro
– (contumace) CP_1 CP_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
In fatto ed in diritto ha citato e a comparire alla udienza del 25/11/2024 Parte_1 CP_2 CP_1
(differita ex art. 168 bis cpc al 26/2/2025) al fine di ottenere lo sfratto per morosità dall'immobile sito in via Roncaglia 8 a San Lorenzo in Campo (censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio
22, Particella 375, sub 2, categoria A/2, con scoperto pertinenziale e accessori) di proprietà della attrice e concesso in locazione (contratto del 01/05/2023, e registrato il 23.05.2023 al n. 1176 serie 3T) al canone mensile di € 350,00 dovuto al giorno 5 del mese (Tribunale di Pesaro RG 1932/2024).
Ha allegato una morosità pari ad €2.825,67 al 4/10/2024 (comprensiva di spese per utenze e della pagina 2 di 3 mensilità di ottobre 2024).
Alla udienza di comparizione delle parti sono comparse le parti intimate che hanno contestato la debenza di parte delle spese pretese per le forniture idriche ed elettriche.
Con ordinanza ex art. 665 cpc è stato ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cpc.
Nel merito, i convenuti sono rimasti contumaci.
All'esito del giudizio, non vi è la prova (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018) dell'adempimento (se non parziale) da parte dei medesimi.
L'inadempimento è di gravità tale (art. 5 L. 392/1978) da legittimare la risoluzione del contratto.
La condanna alle spese esegue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa.
Ordina l'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e cose.
Condanna e , in solido, al pagamento a favore di della CP_2 CP_1 Parte_1
somma di €1.893,71+€830,51 oltre ai canoni maturati maturandi sino al rilascio pari ad €350,00 mensili a decorrere dal 5/11/2024.
Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 361,01 per spese, €1.440,00 per compensi, di cui €500,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €140,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €400,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Pesaro, 19 febbraio 2025
Il Giudice dott. Emanuele Mosci
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