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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16672/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Brunetti Maria che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Santoro Federico che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 25.07.1981
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1282 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 22.03.2010, omologato dal Tribunale di NO in data 23.03.2010.
Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor , a saldo e stralcio di quanto dovuto Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento alla moglie, maturato sino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, si obbliga a versare alla sig.ra la somma Parte_2 complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) in unica soluzione da versarsi contestualmente al deposito del ricorso congiunto. La sig.ra a seguito della ricezione dell'importo sopra Parte_2 indicato, non avrà più nulla a che pretendere dal sig. a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
e/o a qualunque altro titolo, salvo quanto previsto negli accordi di cui al ricorso, e rinuncerà al versamento del quinto eseguito dall' , a seguito di ordinanza del 02/03/2024 del Tribunale di CP_1
NO (Procedura esecutiva R.G. n. 6628/2023). Eventuali spese vive relative alla rinuncia di cui al periodo che precede saranno a carico del sig. che le sopporterà in via diretta. Il sig. Parte_1
, a seguito di avvenuta rinuncia, si obbliga altresì a pagare e\o tenere indenne la Parte_1 sig.ra dall'imposta di registro eventualmente dovuta sull'ordinanza di Parte_2 assegnazione del 02/03/2024 del Tribunale di NO (Procedura esecutiva R.G. n. 6628/2023);
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto negli accordi di cui al ricorso, di aver regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale ed economica, di essere economicamente autosufficienti, dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a non impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emesso da codesto Tribunale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16672/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Brunetti Maria che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Santoro Federico che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 25.07.1981
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1282 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 22.03.2010, omologato dal Tribunale di NO in data 23.03.2010.
Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor , a saldo e stralcio di quanto dovuto Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento alla moglie, maturato sino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, si obbliga a versare alla sig.ra la somma Parte_2 complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00) in unica soluzione da versarsi contestualmente al deposito del ricorso congiunto. La sig.ra a seguito della ricezione dell'importo sopra Parte_2 indicato, non avrà più nulla a che pretendere dal sig. a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
e/o a qualunque altro titolo, salvo quanto previsto negli accordi di cui al ricorso, e rinuncerà al versamento del quinto eseguito dall' , a seguito di ordinanza del 02/03/2024 del Tribunale di CP_1
NO (Procedura esecutiva R.G. n. 6628/2023). Eventuali spese vive relative alla rinuncia di cui al periodo che precede saranno a carico del sig. che le sopporterà in via diretta. Il sig. Parte_1
, a seguito di avvenuta rinuncia, si obbliga altresì a pagare e\o tenere indenne la Parte_1 sig.ra dall'imposta di registro eventualmente dovuta sull'ordinanza di Parte_2 assegnazione del 02/03/2024 del Tribunale di NO (Procedura esecutiva R.G. n. 6628/2023);
DÀ ATTO che le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto previsto negli accordi di cui al ricorso, di aver regolato tra loro ogni ulteriore situazione patrimoniale ed economica, di essere economicamente autosufficienti, dichiarando di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a non impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emesso da codesto Tribunale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO il 29.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.