Articolo 9 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 8Articolo 10
Versione
27 marzo 1988
Art. 9. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.
2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 27 marzo 1988