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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 e vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.3.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliati in Monza, Via Biancamano n. 14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
01/06/2015 in SA GI TO (FG), trascritto nel registro dello stato civile del comune di SA GI TO Atto N. 14 parte II serie A – anno 2015 – Comune di
SA GI TO (FG) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e dello stato civile;
B) Disporre l'affido condiviso dei figli (nato il [...] c.f. Persona_1
) ed (nata il [...] c.f. C.F._3 Persona_2 ) con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione C.F._4 sita in Muggiò Via Tiziano Vecellio n. 9
C) Il diritto di visita paterno sarà esercitato secondo il seguente calendario: A) A settimane alternate, il padre terrà con sé i figli dal giovedì dopo l'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento degli stessi a scuola. Nel periodo estivo e/o comunque durante le feste, salvo quanto disposto in tal punto nei commi successivi, il prelievo avverrà presso la casa materna nella fascia oraria 14.30-15.00 e l'accompagnamento avverrà presso la casa materna. B) Le parti danno atto che il padre, potrà frequentare i figli in un giorno infrasettimanale compreso di pernottamento, durante la settimana in cui il weekend è di competenza della madre. Ogni modifica del giorno infrasettimanale
è subordinata alla previa richiesta, con almeno due giorni di anticipo. In difetto, restano salvi e impregiudicati gli accordi di cui ai punti che precedono. C) Ciascun genitore ha il diritto di comunicare telefonicamente e/o in videochiamata con i propri figli, una volta al giorno in un orario ricompreso tra le 20.00 e le 21.00. D) Nel caso in cui i figli delle odierne parti partecipino alle lezioni in DAD – e quindi si realizzasse la circostanza che ed non si rechino a scuola o che escano prima dalla scuola per qualsivoglia Per_1 Per_2 ragione – il prelievo avverrà presso la casa materna nella fascia oraria 14.30-15.00 e l'accompagnamento avverrà presso la casa materna. E) Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno le festività con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 (con possibilità per l'altro genitore di avere con sé i figli il 24 dicembre dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del 25 dicembre ) e dal 31/12 al 06/01. F) Vacanze di Pasqua: ad anni alterni con il padre o la madre. G) Ponti durante l'anno: ad anni alterni con il padre o la madre. H) Vacanze estive: fermo restando quanto previsto ai punti 1-3, ogni genitore ha diritto a trascorrere con i figli, nel rispetto dell'alternanza, un mese ciascuno, con possibilità di averli con sé non più di 15 giorni consecutivi, da concordare fra i genitori e da comunicarsi vicendevolmente entro il 15 maggio di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore ha diritto di comunicare telefonicamente e/o in videochiamata con i propri figli almeno una volta al giorno durante il periodo in cui sono con l'altro genitore. Il genitore che ha con sé i minori ha l'obbligo di comunicare all'altro il domicilio durante il periodo di assenza dalla abitazione abituale.
D) Le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento die minori la somma di € 335,00 per ciascun figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi in via automatica annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio precisate nel protocollo del CNF del
29.12.2017.
E) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver raggiunto un accordo per ogni altra questione patrimoniale e no patrimoniale connessa al loro rapporto coniugale, nonché di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
F) Autorizzare il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 24.2.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 9.10.2013 ed Per_1 Per_2
1.4.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 27.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in SA GI TO in data 1.6.2015 (atto n. 14, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SA GI TO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SA GI TO, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
AN NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AN NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.10.2025 e vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.3.1982, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Iacangelo ed elettivamente domiciliati in Monza, Via Biancamano n. 14, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
01/06/2015 in SA GI TO (FG), trascritto nel registro dello stato civile del comune di SA GI TO Atto N. 14 parte II serie A – anno 2015 – Comune di
SA GI TO (FG) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e dello stato civile;
B) Disporre l'affido condiviso dei figli (nato il [...] c.f. Persona_1
) ed (nata il [...] c.f. C.F._3 Persona_2 ) con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione C.F._4 sita in Muggiò Via Tiziano Vecellio n. 9
C) Il diritto di visita paterno sarà esercitato secondo il seguente calendario: A) A settimane alternate, il padre terrà con sé i figli dal giovedì dopo l'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento degli stessi a scuola. Nel periodo estivo e/o comunque durante le feste, salvo quanto disposto in tal punto nei commi successivi, il prelievo avverrà presso la casa materna nella fascia oraria 14.30-15.00 e l'accompagnamento avverrà presso la casa materna. B) Le parti danno atto che il padre, potrà frequentare i figli in un giorno infrasettimanale compreso di pernottamento, durante la settimana in cui il weekend è di competenza della madre. Ogni modifica del giorno infrasettimanale
è subordinata alla previa richiesta, con almeno due giorni di anticipo. In difetto, restano salvi e impregiudicati gli accordi di cui ai punti che precedono. C) Ciascun genitore ha il diritto di comunicare telefonicamente e/o in videochiamata con i propri figli, una volta al giorno in un orario ricompreso tra le 20.00 e le 21.00. D) Nel caso in cui i figli delle odierne parti partecipino alle lezioni in DAD – e quindi si realizzasse la circostanza che ed non si rechino a scuola o che escano prima dalla scuola per qualsivoglia Per_1 Per_2 ragione – il prelievo avverrà presso la casa materna nella fascia oraria 14.30-15.00 e l'accompagnamento avverrà presso la casa materna. E) Vacanze Natalizie: i minori trascorreranno le festività con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 (con possibilità per l'altro genitore di avere con sé i figli il 24 dicembre dalle ore 18.00 sino alle ore 11.00 del 25 dicembre ) e dal 31/12 al 06/01. F) Vacanze di Pasqua: ad anni alterni con il padre o la madre. G) Ponti durante l'anno: ad anni alterni con il padre o la madre. H) Vacanze estive: fermo restando quanto previsto ai punti 1-3, ogni genitore ha diritto a trascorrere con i figli, nel rispetto dell'alternanza, un mese ciascuno, con possibilità di averli con sé non più di 15 giorni consecutivi, da concordare fra i genitori e da comunicarsi vicendevolmente entro il 15 maggio di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore ha diritto di comunicare telefonicamente e/o in videochiamata con i propri figli almeno una volta al giorno durante il periodo in cui sono con l'altro genitore. Il genitore che ha con sé i minori ha l'obbligo di comunicare all'altro il domicilio durante il periodo di assenza dalla abitazione abituale.
D) Le parti concordano che il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento die minori la somma di € 335,00 per ciascun figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi in via automatica annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come meglio precisate nel protocollo del CNF del
29.12.2017.
E) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver raggiunto un accordo per ogni altra questione patrimoniale e no patrimoniale connessa al loro rapporto coniugale, nonché di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
F) Autorizzare il rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per i minori.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 24.2.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione con le modalità di cui all'art. 23 comma 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 conc. L. 18/12/2020 n. 176 non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 9.10.2013 ed Per_1 Per_2
1.4.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 27.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in SA GI TO in data 1.6.2015 (atto n. 14, Parte II, Serie A, Parte_2
Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SA GI TO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SA GI TO, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
AN NO