Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026REG.PROV.COLL.
N. 00056/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario La Loggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Realmonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata in data 20 giugno 2022 e non notificata, con la quale era rigettato il ricorso n.r.g. 541/2020, integrato da motivi aggiunti, volto all’annullamento:
quanto al ricorso principale: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2020, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha revocato in autotutela l'autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-del. 25 settembre 2018;
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Realmonte ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in difformità all'autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-del 25 settembre 2018;
- ove occorra della relazione tecnica prot. -OMISSIS-del 3 dicembre 2019 della Soprintendenza di Agrigento;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso;
quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2020, pervenuta a mezzo posta in data 15 maggio 2020, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha espresso il diniego sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria;
- ove occorra della nota prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2020, conosciuta in data 23 giugno 2020 a seguito di accesso agli atti, con la quale la Soprintendenza di Agrigento ha espresso il preavviso di diniego alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria;
ove occorra della nota prot. -OMISSIS- dell’8 maggio 2020, notificata in data 15 maggio 2019 con la quale il Comune di Realmonte ha preannunciato il preavviso di diniego sulla richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Realmonte, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. SO GL e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello indicato in epigrafe, l’appellante, premesso di essere proprietaria di un fondo, sito del Comune di Realmonte, prospiciente il mare, distinto al catasto al foglio di mappa -OMISSIS-, espone di aver presentato al Comune un progetto per la realizzazione di un chiosco in struttura precaria in legno per la diretta fruizione del mare e la realizzazione di opere di consolidamento del terreno a valle della SP n. -OMISSIS- e opere di rinaturalizzazione dello stesso. Il Comune di Realmonte, avviata l’istruttoria della pratica, ha acquisito tutti i pareri necessari, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. n. -OMISSIS-del 25 settembre 2018. Conclusa l’istruttoria in senso favorevole alla Ditta appellante, il Comune di Realmonte ha rilasciato il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 20 marzo 2019. A seguito di segnalazione, circa l’asserita realizzazione di abusi edilizi, in data 14 giugno 2019, il cantiere è stato posto sotto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Assume l’appellante che, in corso d’opera, in ragione dell’esistenza di uno stato di frana attiva del terreno da consolidare, erano apportate delle variazioni all’ubicazione delle strutture di consolidamento (paratia e muro), mantenendo tuttavia le medesime tipologie costruttive. In particolare, le opere in difformità contestate riguardano: a) la realizzazione di una piastra di fondazione in c.a. non prevista nel progetto; b) la collocazione della paratia e del muro di sostegno; c) l’incassamento delle vasche per la riserva idrica in violazione della prescrizione imposta dalla Soprintendenza che ne indicava la messa in posa fuori terra; d) la realizzazione di scavi e movimenti terra non previsti nel progetto approvato.
Deduce l’appellante di avere la disponibilità giuridica dell’area della -OMISSIS-, e limitrofa al proprio fondo, avendo già presentato richiesta di cessione del suolo demaniale, avendo ottenuto anche il nulla osta del Comune di Realmonte ed avendo perfezionato, altresì, il preliminare frazionamento richiesto dall'Amministrazione demaniale a proprio favore (area oggi distinta al foglio di mappa -OMISSIS-). Parimenti la Ditta appellante, in data 23 aprile 2019, ha ottenuto la disponibilità tramite comodato, in vista del prossimo acquisto, dell’ulteriore area limitrofa distinta al catasto al foglio di mappa 23 alla particella 380.
Espone ancora che, al fine di chiarire e regolarizzare le contestate difformità, in data 14 ottobre 2019, ha presentato alla Soprintendenza di Agrigento richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004. In data 16 ottobre 2019, la Ditta appellante ha richiesto, altresì, alla Procura della Repubblica di Agrigento di consentire la temporanea rimozione dei sigilli per la rimozione delle opere abusive consistenti nella piattaforma in cemento e delle vasche interrate, così da mantenere solo la paratia ed il muro di contenimento. In data 22 gennaio 2020, la Ditta appellante ha presentato, dunque, richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per regolarizzare proprio la paratia ed il muro di contenimento.
Tutto ciò evidenziato, l’istante si duole che, prima che le richieste di sanatoria venissero evase, la Soprintendenza di Agrigento in data 29 gennaio 2020 ha notificato alla Ditta appellante il provvedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica in ragione delle difformità realizzate. Con il medesimo provvedimento, la Soprintendenza ha invitato il Comune di Realmonte ad adottare gli appositi provvedimenti sanzionatori. Sempre in data 29 gennaio 2020 la Ditta appellante ha presentato due CILA per eseguire la demolizione della piastra in c.a. e la rimozione delle vasche incassate. Nonostante ciò, con l’ordinanza -OMISSIS- notificata in data 24 febbraio 2020 ha ingiunto l’integrale demolizione delle opere contestate ed il ripristino dei luoghi.
Conseguentemente l’istante ha proposto il ricorso di primo grado. Frattanto, il Comune di Realmonte, con nota prot. -OMISSIS- dell’8 maggio 2020 (all. 6 del ricorso per motivi aggiunti in primo grado), notificata in data 12 maggio 2020, ha comunicato il preavviso di diniego sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, facendo riferimento al preavviso di diniego di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004 (non notificata all’interessata e conosciuta solo a seguito di accesso) e alla nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2020 con la quale la Soprintendenza ha rigettato la richiesta di sanatoria (queste oggetto del ricorso per motivi aggiunti).
Espone che in esito al riesame disposto dal TAR Palermo per mancata consegna dell’avviso e difetto del contraddittorio, la Soprintendenza di Agrigento ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 2733/3 del 10 marzo 2021.
Si duole che, tuttavia, il TAR Palermo, con la sentenza appellata, ha dichiarato il ricorso ed i successivi motivi aggiunti in parte improcedibili per parziale sopravvenuta carenza di interesse quanto alla revoca del parere e per il resto infondati con riferimento all’ordine di demolizione.
Lamenta l’appellante che l’appellata sentenza sarebbe erronea, giacché in disparte l’esito della domanda di sanatoria, ancora in itinere, l’ordine di demolizione sarebbe nullo o comunque illegittimo perché le opere in contestazione non sarebbero incompatibili con il vincolo ex art. 15 della l. reg. 71/1978, atteso che non avrebbero determinato alcuna alterazione della funzionalità e della destinazione del progetto assentito che riguarda, per l’appunto, un’opera per la diretta fruizione del mare.
L’appellante deduce, dunque, i seguenti motivi di censura avverso la sentenza di primo grado:
I.1- erroneità e difetto di motivazione in ordine al terzo motivo di ricorso con riferimento alla nullità dell’ordine di demolizione poiché il bene era sottoposto a sequestro penale, violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 14, l. reg. n. 16/2016, violazione dei principi di ragionevolezza, buona fede, economicità, proporzionalità ed ingiustizia manifesta; infatti, il cantiere risultava sottoposto a sequestro preventivo dal giugno 2019 ad oggi e la Procura di Agrigento ha consentito la rimozione temporanea dei sigilli per la rimozione della sola piattaforma in calcestruzzo e delle vasche interrate, mantenendo per il resto il provvedimento di sequestro sulle restanti opere per le quali, peraltro, è pendente il procedimento di sanatoria ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. 380/2001, determinando – asseritamente - la nullità, rilevabile d’ufficio ex art. 31 c.p.a., del provvedimento di demolizione;
I.2 – ancora, illegittimità dell’ordine di demolizione prima della definizione della domanda di sanatoria, essendosi, peraltro, la Ditta già attivata ad eliminare le opere paesaggisticamente non sanabili e avendo ottenuto il parere paesaggistico in sanatoria;
II - erroneità e difetto di motivazione sul quarto motivo di ricorso, violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 12 e 14 della l. reg. n. 16/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria; in quanto il permesso di costruire n. -OMISSIS- aveva assentito il progetto anche per la realizzazione di opere di consolidamento del terreno a valle della SP n. -OMISSIS- ed opere di rinaturalizzazione dello stesso, quali opere strumentali e funzionali per consentire la permanenza dell’opera principale rappresentata dal chiosco a causa dell’orografia dei luoghi, non potrebbe essere realizzato; in tale senso deporrebbe il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza di Agrigento in data 10 marzo 2021; le contestate difformità, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune resistente, in ogni caso, non potrebbero ritenersi essenziali rispetto al progetto assentito; la semplice modifica o la traslazione delle opere di pochi metri non potrebbe qualificarsi come intervento in totale difformità del titolo, quanto piuttosto una variante, giacché non sono state realizzate volumetrie maggiori ovvero destinazioni differenti; nel caso di specie, peraltro, le vasche incassate e le opere di contenimento sono del tutto interrate e non potrebbero ritenersi soggette a permesso di costruire ai sensi dell’art. 5 della l. reg.16/2016.
Si è costituito il Comune per resistere, evidenziando la legittimità dell’ordine impugnato. In particolare, sottolinea che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico assoluto e che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2017, è stata dichiarata l’incostituzionalità dei commi 1 e 3 dell’art. 14 della l. r. n. 16/2016, poiché in contrasto con il principio della doppia conformità, ripristinando anche in Sicilia l’operatività dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione al quale il permesso in sanatoria, può essere rilasciato nell’ipotesi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, come rappresentato con la relazione prot. n. 3091 del 13 marzo 2023, i prescritti adempimenti, necessari al rilascio della sanatoria non sarebbero stati compiuti; in particolare non sarebbero stati prodotti il titolo legittimante il suolo demaniale trazzerale occupato, l’autorizzazione da parte dell'Ufficio Genio Civile di Agrigento per le determinazioni di competenza, la disponibilità da parte dei proprietari della particella n. -OMISSIS- al mantenimento del muro di contenimento, nonché del recupero ambientale, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento.
Si è costituita l’Amministrazione regionale, precisando che, con la sentenza impugnata, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla decisione nel merito, limitatamente alla domanda di annullamento degli atti adottati dalla Soprintendenza di Agrigento; dunque, sebbene il ricorso in appello è stato proposto contro la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, non conterrebbe alcuna censura del predetto capo della sentenza, derivandone l’estraneità della Soprintendenza al presente giudizio.
Con ordinanza n. 70 del 2025 si è ritenuto necessario disporre una verificazione per determinare lo stato attuale dei luoghi, l’entità del rispristino da parte della Ditta appellante, la disponibilità dell’area demaniale, conferendo l’incarico all’Ing. Capo dell’Ufficio del Genio civile di Palermo, con facoltà di delega. Il Verificatore ha depositato la relazione in data 25 luglio 2025.
Nessuna controdeduzione è stata presentata durante le operazioni di verificazione.
All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è fondato.
II – In via del tutto preliminare, non può essere condivisa l’eccezione dell’Amministrazione regionale, infatti la sentenza appellata ha comunque respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione emesso in ragione della revoca della autorizzazione paesaggistica (poi di seguito rilasciata).
Invero, come evidenziato dal T.A.R. nel dichiarare l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti adottati dalla Soprintendenza di Agrigento (ossia, la nota prot. n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2020, di revoca in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-del 25 settembre 2018, impugnata con il ricorso principale, e la nota prot. n. -OMISSIS- del 29 aprile 2020 di diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, impugnata con i motivi aggiunti, e ciò per effetto del rilascio, in corso di causa, da parte della predetta amministrazione, dell’Autorizzazione paesaggistica n. 2733 del 10 marzo 2021 per il progetto di recupero ambientale ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali), ciò non fa venire meno l’interesse all’impugnazione dell’ordine di demolizione che sulla revoca è fondato.
Va precisato, peraltro, che il provvedimento del 2021, sopra richiamato, ha precisato la difformità del muro di sostegno e della paratia rispetto al progetto, dando atto che però la loro eventuale demolizione causerebbe un maggior danno irreversibile e il pericolo di frane future e la coerenza però delle predette opere di consolidamento con il progetto originario assentito nel 2019.
In ogni caso, l’autorizzazione predetta, prende atto altresì della volontà della istante di ripristinare i luoghi attraverso opere di ingegneria naturalistica che restano subordinate alle condizioni indicate e fa salve le valutazioni di natura urbanistica e edilizia di competenza comunale.
Va confermato, dunque, il permanere dell’interesse alla presente decisione per quanto oggetto del presente appello.
II – A tal fine, in primo luogo va evidenziato che l’art. 15, lett. a), l. r. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78 prevede che “ Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ”.
Il dato letterale della norma non legittima dubbi interpretativi in ordine all’inedificabilità entro la suddetta fascia di rispetto, al fine della tutela delle coste e alla loro conservazione e tuttavia, nella zona destinataria del vincolo, ammette le opere che siano strettamente e direttamente finalizzate a rendere fruibile il mare e la ristrutturazione, entro il limite della inalterabilità dei volumi già realizzati, delle opere esistenti.
Orbene, peraltro, per quanto qui in rilievo va precisato che non si verte della legittimità del permesso rilasciato nel 2019 che espressamente qualifica le opere in progetto come dirette alla fruizione del mare, ammettendo anche il consolidamento dell’area.
Ne discende che il richiamo all’inedificabilità del cit. art. 15 nell’ordine di demolizione gravato - una volta venuta meno la carenza dell’autorizzazione paesaggistica (che prima era assentita, poi revocata e poi nuovamente rilasciata, sia pur con le indicazioni sopra menzionate) – risulta viziato quanto alla motivazione anche per contraddittorietà con il rilasciato permesso di costruire n. -OMISSIS-.
Tale aspetto assume rilievo ai fini dell’erroneità della sentenza appellata quanto alla statuizione sulla legittimità dell’ordine di demolizione nonostante il superamento della revoca dell’autorizzazione paesaggistica, sotto il profilo dedotto nel secondo motivo di appello, che è qui – in parte - per primo esaminato in considerazione del rilievo dato dall’appellante nella narrazione al richiamo alla l. r. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78.
III – Quanto al primo motivo, il primo gruppo di censure teso a affermare la nullità dell’ordine di demolizione è infondato. Questo Consiglio ha avuto modo di precisare che l’ordinanza di demolizione che abbia per oggetto un immobile sequestrato in sede penale non è nulla, ma perfetta e valida, seppur temporaneamente priva di esecutività e, quindi, non suscettibile di esecuzione finché mantiene efficacia il sequestro (CGARS, Adun. delle Sez. riun., 23 ottobre 2020, n. 277). Si è chiarito che non si è in presenza in sostanza di un oggetto “impossibile”, semmai, stante l’inesistenza di un obbligo o di un onere di collaborazione contra se per tutta la durata del sequestro, l’ordinanza di demolizione non potrà essere eseguita (in assenza della collaborazione dell’interessato nei modi sopra precisati). La provvisoria mancanza dell’esecutività dell’ingiunzione a demolire non può però riverberarsi, a ritroso, sulla validità giuridica del provvedimento. Sicché allorquando venga meno l’efficacia del sequestro, l’ingiunzione potrà essere eseguita (senza peraltro comprimere il termine per adempiere; in terminis , C.G.A.R.S., n. 3/2025).
Non può essere dunque condivisa la censura di nullità dell’atto gravato.
IV – Tuttavia, sotto il profilo dell’illegittimità in pendenza di sanatoria (punto secondo del primo motivo) e per difetto di istruttoria e motivazione rileva che: - prima della notificazione il 24 febbraio 2020 dell’ordinanza n. -OMISSIS-, in data 29 gennaio 2020 - la Ditta appellante ha presentato due CILA per eseguire la demolizione della piastra in ca e la rimozione delle vasche incassate;
- il Comune di Realmonte senza tenere conto della richiesta di sanatoria e delle CILA per la demolizione di buona parte delle opere in contestazione, con l’ordinanza impugnata ha ingiunto l’integrale demolizione delle opere contestate ed il ripristino dei luoghi;
- la parte appellante ha da subito collaborato al fin dell’eliminazione della maggior parte delle opere in difformità, richiedendo – come precisato in fatto - alla Procura della Repubblica di Agrigento di consentire la temporanea rimozione dei sigilli per la rimozione delle opere abusive consistenti nella piattaforma in cemento e delle vasche interrate, così da mantenere solo la paratia ed il muro di contenimento;
- per questi ha presentato domanda di sanatoria, al fine di rendere possibile il consolidamento (dichiarato coerente con il progetto originario dalla Soprintendenza e di seguito autorizzato dalla stessa).
A riguardo, dalla verificazione emerge che il manufatto ligneo è stato smontato interamente e rimosso in tutte le sue parti, la piastra in c.a. è stata interamente demolita e dismessa e il materiale di risulta conferito in discarica, i serbatoi interrati sono stati interamente rimossi; per il resto la paratia in c.a. interrata e una parte del muro in c.a, realizzati in difformità e successivamente autorizzati in variante e oggetto di “ Permesso di Costruire in Sanatoria N. -OMISSIS- ”, ad oggi non sono stati oggetto di interventi di adeguamento naturalistico attraverso l’uso di terreno vegetale e piantumazioni arboree al fine di integrare le opere con il pendio naturale, le stesse saranno oggetto di nuove comunicazioni o autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.
Il Verificatore ha precisato (allegando il provvedimento alla relazione) che il permesso n.-OMISSIS- è stato rilasciato alla appellante in data 11 dicembre 2023, nell’ambito della pratica edilizia n.-OMISSIS- prot. -OMISSIS-, per le opere realizzate in difformità al permesso di costruire iniziale n. 0-OMISSIS- rilasciato in data 28 marzo 219 ed al N.O. ed Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in data 24 settembre 2018 con n. di prot.-OMISSIS-, per i lavori consistenti nella realizzazione opere per la diretta fruizione del mare e opere di consolidamento consistenti nella realizzazione di una paratia in c.a. ed un muro di sostegno in c.a. a salvaguardia del terreno a valle della S.P. n. -OMISSIS- F.-OMISSIS-, oltre opere di ingegneria naturalistica a mantenimento delle stesse.
V – Quanto al secondo punto del primo motivo, relativo alla disponibilità dell’area demaniale contestata dal Comune, la verificazione ha messo in evidenzia che, a seguito della richiesta di legittimazione del 9 agosto 2022 della zona trazzerale, censita in catasto alla part.-OMISSIS-, confinante con la part.-OMISSIS-, nonché alla richiesta di acquisto della stessa particella in parte incorporata e oggetto di legittimazione, estesa circa mq. 33,00, oggi sull’area interessata, risulta unificata fisicamente con la part.-OMISSIS-, secondo quanto concordato con il Verbale di Liquidazione Conciliativa, Repertorio N.27479 – Pos.807/26, stipulato con il Dipartimento Reg. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio Demanio Trazzerale e Usi Civici.
Da quanto sin qui evidenziato discende che il gruppo di censure è fondato sia con riferimento alla contestata disponibilità dell’area sia con riferimento alla carenza istruttoria dedotta nell’ambito del primo motivo con riguardo alla mancata valutazione della richiesta sanatoria.
VII – Quanto ritenuto al capo che precede rileva anche ai fini del secondo motivo, in considerazione che del fatto che il permesso di costruire n. -OMISSIS- assentiva il progetto per la realizzazione del chiosco per la diretta fruizione del mare e la realizzazione di opere di consolidamento del terreno a valle della SP n. -OMISSIS- ed opere di rinaturalizzazione dello stesso e di quanto affermato dalla Soprintendenza in ordine alla compatibilità delle opere di contenimento con la finalità originaria del progetto e nel permesso del 2023.
VIII – Per tutto quanto sin qui ritenuto, l’appello deve essere accolto ed in parziale riforma della sentenza appellata deve essere annullato l’ordine di demolizione gravato, ferma restando la dichiarazione di improcedibilità in ordine agli atti della soprintendenza impugnati.
Non costituisce provvedimento ma atto endoprocedimentale il preavviso di diniego sulla richiesta di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, peraltro gravato per tuziorismo.
IX – In ragione della particolarità della fattispecie esaminata ed in riforma della sentenza appellata, devono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio, con refusione del contributo unificato.
X – L’anticipo del compenso del Verificatore come determinato con l’ordinanza 70/2025 deve essere posto a carico del Comune appellato, unitamente all’ulteriore compenso di €. 1.975,00, come richiesto nella parcella delle competenze e rimborso versata in atti, ritenuta congrua, tenuto conto dell’impegno profuso e valori medi delle tariffe professionali vigenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l’ordinanza gravata.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio, con refusione del contributo unificato a favore dell’appellante.
Condanna il Comune soccombente al pagamento del compenso del Verificatore, come liquidato in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER OV, Presidente
SO GL, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO GL | ER OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.