CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 121
CGARS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Revoca dell'autorizzazione paesaggistica

    Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per parziale sopravvenuta carenza di interesse quanto alla revoca del parere, a seguito del rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordine di demolizione per sequestro penale

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione non sia nulla, ma temporaneamente priva di esecutività finché permane il sequestro.

  • Accolto
    Illegittimità dell'ordine di demolizione in pendenza di sanatoria

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto fondato questo motivo, evidenziando che il Comune ha emesso l'ordine di demolizione integrale senza considerare la richiesta di sanatoria e le CILA per la demolizione parziale, e che la verificazione ha accertato la demolizione di buona parte delle opere contestate e il rilascio di un Permesso di Costruire in Sanatoria.

  • Accolto
    Mancanza di difformità essenziali rispetto al progetto assentito

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che il richiamo all'inedificabilità del cit. art. 15 nell'ordine di demolizione risulta viziato quanto alla motivazione, anche per contraddittorietà con il rilasciato permesso di costruire, e che le opere di contenimento sono subordinate alle condizioni indicate e compatibili con il progetto originario.

  • Accolto
    Disponibilità dell'area demaniale

    La verificazione ha accertato la legittimazione e l'unificazione fisica dell'area demaniale con quella dell'appellante, come concordato con il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.

  • Inammissibile
    Diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria

    Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per parziale sopravvenuta carenza di interesse quanto alla revoca del parere, a seguito del rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

  • Inammissibile
    Preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria

    Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per parziale sopravvenuta carenza di interesse quanto alla revoca del parere, a seguito del rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

  • Inammissibile
    Preavviso di diniego sulla richiesta di sanatoria

    Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto che tale nota sia un atto endoprocedimentale e non un provvedimento autonomamente impugnabile.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, ha esaminato l'appello proposto da un privato avverso la sentenza del TAR Sicilia che aveva rigettato il ricorso volto all'annullamento della revoca dell'autorizzazione paesaggistica, del diniego di sanatoria e dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie. L'appellante, proprietaria di un fondo a Realmonte, lamentava l'illegittimità dell'ordine di demolizione, sostenendo che le opere contestate, quali una piastra in cemento, la collocazione di una paratia e di un muro di sostegno, e l'interramento di vasche, non fossero essenziali difformità rispetto al progetto originario di un chiosco e di opere di consolidamento del terreno, e che, in ogni caso, la pendenza delle istanze di sanatoria e la successiva autorizzazione paesaggistica in sanatoria dovessero prevalere. L'appellante sollevava censure relative alla nullità dell'ordine di demolizione in pendenza di sequestro penale, all'illegittimità dello stesso prima della definizione della sanatoria, e al difetto di istruttoria e motivazione in ordine alla qualificazione delle opere di consolidamento come difformi rispetto al titolo edilizio. Si costituivano il Comune di Realmonte, resistente, che evidenziava la legittimità dell'ordine di demolizione e la necessità della doppia conformità per la sanatoria, e la Regione Siciliana, che eccepiva l'estraneità della Soprintendenza al giudizio.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza del TAR. In via preliminare, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione, ritenendo sussistente l'interesse all'impugnazione dell'ordine di demolizione, fondato sulla revoca dell'autorizzazione paesaggistica, anche a fronte del successivo rilascio di un'autorizzazione in sanatoria. Il Collegio ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità dell'ordinanza di demolizione per pendenza di sequestro penale, richiamando la propria giurisprudenza che considera tali ordinanze valide, seppur temporaneamente ineseguibili. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo all'illegittimità dell'ordine di demolizione in pendenza di sanatoria e per difetto di istruttoria, considerando che l'appellante aveva avviato le procedure per la demolizione di parte delle opere e aveva presentato istanze di sanatoria, e che la verificazione aveva accertato la rimozione di gran parte delle opere contestate e la successiva autorizzazione in sanatoria per le opere residue di consolidamento. Il Consiglio ha altresì valorizzato il parere della Soprintendenza sulla coerenza delle opere di contenimento con il progetto originario e il permesso di costruire in sanatoria rilasciato. Pertanto, ha annullato l'ordinanza di demolizione, compensando le spese del doppio grado di giudizio e ponendo il compenso del verificatore a carico del Comune appellato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 121
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 121
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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