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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625/2021 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
in persona del Direttore Generale f.f., Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo via Maggiore Pietro Toselli n. 87, presso lo studio dell'Avv. Dora Corsaro (PEC:
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresen- CP_1 P.IVA_1
tante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. France- sco Costantino (PEC: , Email_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio del medesimo;
Appellato
E
(già Controparte_2 [...]
) (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro p.t.;
Appellato contumace
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 1507/2021 del 06/04/2021;
OGGETTO: Condannatorio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia la Corte di appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Riformare, con qualsiasi statuizione, la sentenza n.1507/2021 pronunciata il
06.04.2021 dal Tribunale di Palermo, nella persona della dott.ssa Elisabetta La
Franca e pubblicata il 06.04.2021, nel procedimento iscritto al R.G. n.3615 /19 e mai notificata, ed, in conseguenza, accogliere il presente appello;
Per l'effetto:
- Annullare la statuizione di accoglimento della della condanna della CP_1 [...]
in solido al , al paga- Controparte_4 Controparte_5 mento della somma di €.24.277,59, in favore della stessa, oltre interessi dal dovu- to al soddisfo;
- Annullare la statuizione di condanna della in solido al Parte_1
, al pagamento delle spese di lite che si liqui- Controparte_5
dano in €.3.000,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_1
- Dichiarare la estromissione della;
Parte_1
- Con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, comprensive di quelle generali.”. per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, adversis reiectis,
- confermare in toto la sentenza impugnata;
- con il favore delle spese anche di questo grado del giudizio da liquidarsi nei valo- ri massimi di quanto previsto dal D.M. 55/2014 per il corrispondente scaglione di valore.”.
IN FATTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 Con atto di citazione del 20.2.2019 la conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_5
(oggi ) e Controparte_2 [...]
per la Provincia di Palermo, chieden- Controparte_6
do la condanna al pagamento della somma di € 24.277,59, oltre interessi legali, già corrisposta in forza di una cartella di pagamento poi annullata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5581 del 04.11.2016.
Con sentenza n. 1507/2021 del 6.4.2021 il Tribunale di Palermo, ritenendo raggiunta la prova del diritto di credito vantato dalla CP_1
condannava il e la in solido tra
[...] CP_5 Parte_1 loro al pagamento della detta somma di € 24.277,59, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale del- la convenuta e condannava il a tenerla in- Parte_1 CP_5
denne per le somme che detta Società avrebbe versato in favore della
CP_1
Con atto di appello del 6.10.2021 pro- Parte_1
pone allora gravame avverso la citata sentenza, interponendo quattro di- versi motivi di impugnazione. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. ad opera del Giudice di prime cure, il quale avrebbe accertato la fondatezza del credito sulla base della documentazione pro- dotta da parte attrice, ritenuta invece incerta e non univoca, pure consi- derata la contumacia del , che da Controparte_5 sola non renderebbe incontroverso il credito preteso. Con il secondo mo- tivo si duole della violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 D.P.R.
n.602/1973 lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresenta, a tal fine, che il citato D.P.R. attribuisce all' CP_6
un mero onere di recuperare le somme risultanti dai ruoli
[...] formati dagli enti impositori, lasciando a questi la titolarità del diritto di credito. Dalla normativa in esame discenderebbe, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'aver affermato la legittima-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 zione passiva della medesima sulla base del difetto di allegazione e prova in punto di effettivo versamento al impositore delle somme al- CP_5 la stessa già corrisposte da Con il terzo motivo lamenta la CP_1
violazione dell'art.1292 c.c., ribadendo che l'unico soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione sarebbe il appellato, essen- CP_5
do l'ente di riscossione estraneo alle vicende del credito in quanto mero esattore nell'interesse del soggetto impositore. Il primo Giudice, pertan- to, non avrebbe fatto buon governo dei principi della solidarietà. Con il quarto e ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. per avere il Decidente di primo grado condannato anche la medesima alla refusione delle sostenute spese processuali.
Con comparsa avversativa del 22.10.2021 si costituisce allora in questo grado la la quale, preliminarmente, eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto non più esi- stente e dunque altresì privo di legittimazione processuale. Rileva, a tal fine, che dal giorno 1.10.2021 è su- Controparte_7
bentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a sciolta e cancellata dal registro delle Parte_1
imprese con decorrenza dal 30.9.2021, e ciò ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021. Rappresenta che l'atto di appello proposto da
[...]
è stato invece notificato il 6.10.2021, ossia dopo l'avvenuta Parte_1 estinzione della detta società. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello poiché privo delle indicazioni sulle modifiche richieste alla sentenza di primo grado, senza altresì spiegare la rilevanza delle do- glianze esternate sulla decisione impugnata, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito chiede eventualmente il rigetto dell'impugnazione e la con- ferma della sentenza impugnata, rappresentando che, come più volte af- fermato dalla giurisprudenza di merito dello stesso Tribunale di Paler- mo, la relazione intercorrente tra l'Ente impositore e l'Agente di riscos-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 sione è sussumibile nell'alveo della disciplina del mandato, di talché
l'esattore è tenuto alle medesime obbligazioni derivanti da un mandato, evidenziando che la delegata ha materialmente Parte_1
provveduto alla riscossione delle somme.
All'udienza del 2.7.2025, celebrata mediante note scritte sostituti- ve, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 18.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e del- le note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame si rivela inammissibile.
Eccepisce parte appellata che l'appello è stato proposto da sogget- to non più esistente e dunque altresì privo di legittimazione processuale.
Premesso che la contestazione di tardività della “domanda nuova” suddetta, prospettata dal difensore in memoria di replica, rivelasi inspie- gabile, non tanto perché l'eccezione è presente in comparsa di risposta -
e non trattasi naturalmente di “domanda”, ossia di tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva sostanziale che si intende lesa o minacciata – quanto soprattutto perché l'incapacità di essere parte sareb- be stata rilevabile d'ufficio, dall'esame degli atti di causa, infatti, risulta che l'appello è stato proposto da il 6.10.2021 e, Parte_1 quindi, dopo la sua estinzione avvenuta ex lege il 30.9.2021 ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, il tutto in forza di mandato con procura speciale alla lite conferito al difen- sore avv. Dora Corsaro in data 25.5.2021, anteriormente cioè all'estinzione, dal Direttore Generale f.f. giusta procura CP_8 notarile rilasciatagli dal Presidente.
Ora, come già affermato a proposito dell'identico fenomeno suc- cessorio occorso nel luglio 2017 ad Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., anche lì con subentro dell nei rapporti giuridici at- Controparte_7
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 tivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla società disciolta, l'atto introduttivo proposto dalla prima, cioè da un soggetto ormai inesistente e privo di capacità processuale in seguito alla sua cancellazione dal regi- stro delle imprese, è affetto da nullità insanabile, con conseguente nullità di tutti i successivi atti del procedimento, da esso necessariamente di- pendenti, ex artt. 159 e 161 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sez. I, 09/12/2021,
n. 39173, ove la Corte d'Appello avea comunque inteso l'atto introdutti- vo come proposto da sulla scorta di una parentesi ivi indicata). CP_9
Ancora per l'analoga vicenda dell'estinzione dell'agente della ri- scossione “Equitalia”, con automatico subentro del successore
[...]
, del resto, è stato altresì condivisibilmente ri- Controparte_7
tenuto che in forza del principio di ultrattività del mandato difensivo l'evento estintivo non priva il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della pre- detta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva, purchè nel medesimo grado di giudizio (vedasi Cass.,
n. 6249 del 2025; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3312, nonché SS.UU., n.
15911 del 2021, punto 9.4, pure espressesi sulla “…inapplicabilità del prin- cipio di ultrattività del mandato al difensore di già costi- Controparte_10 tuito nel giudizio di merito, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'eser- cizio della medesima attività di riscossione, in pendenza del termine per proporre
l'impugnazione avverso la sentenza di appello…).
Anche più in generale, a proposito delle vicende estintive societa- rie avvenute in pendenza dei giudizi di merito, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che la cancellazione della società dal registro delle im- prese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la socie- tà stessa della capacità di stare in giudizio (con l'eccezione della fictio iu- ris contemplata dall'art. 10 legge fall.), con la conseguenza che, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale l'ente era
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 parte, si determina normalmente un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. (non per il caso Equitalia - Agenzia delle Entrate-
Riscossione, e specularmente per il presente, non trattandosi di vera suc- cessione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì di subentro nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., in quanto successione tra enti pubblici: già Cass. 15/06/2018, n. 15869; poi Cass., SS.UU., n.
15911 del 2021, punto 7.3) con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qua- lora però l'evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare in tali modi non sarebbe stato più pos- sibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della so- cietà, a pena d'inammissibilità deve provenire dai successori, normal- mente i soci, o essere indirizzata verso questi, atteso che la stabilizzazio- ne processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudi- zio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. Cass., n. 19272 del 2022).
Per quanto detto, nullo deve pertanto ritenersi l'atto di appello in- troduttivo del presente giudizio, apparentemente riferito ad un soggetto già estinto in forza di un mandato difensivo con procura parimenti estin- ti, al pari dell'apparente, ma in realtà inesistente, intervento della succe- duta , per la prima volta “apparsa” con le note di Controparte_7 trattazione scritta del 27.1.2022, in assenza però di una qualsivoglia pro- cura alla lite conferita da un organo di rappresentanza di questa (con conseguente eventuale insanabilità di una procura “inesistente”), e dun- que sulla base del mandato suddetto conferito da Parte_1
[...]
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame, formalmente e sostanzialmente proposto dall'avv. Dora Corsaro, non riverberando l'at- tività della stessa alcun effetto sulla parte che intendeva rappresentare, non più esistente, segue la condanna della medesima al pagamento delle spese sostenute dalla per questo grado di giudizio, come da CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 dispositivo (il principio è pacifico: vedasi, ex pluribus, Cass., n. 25435 del
2019). Nulla invece per il , Controparte_2 rimasto contumace.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, anch'esso da imputarsi al medesimo difensore appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Palermo n.
1507/2021 del 6.4.2021:
1. Dichiara inammissibile l'appello apparentemente proposto dalla nei confronti di e del Parte_1 CP_1 [...]
del ; Controparte_11 CP_2
2. Condanna l'avv. Dora Corsaro al pagamento delle spese di lite sostenute dalla per il presente giudizio, che liquida CP_1 in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Co- stantino.
Dà atto che sussistono nei confronti del difensore suddetto i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1625/2021 del ruolo generale degli Affari
Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio
DA
in persona del Direttore Generale f.f., Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo via Maggiore Pietro Toselli n. 87, presso lo studio dell'Avv. Dora Corsaro (PEC:
[...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresen- CP_1 P.IVA_1
tante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. France- sco Costantino (PEC: , Email_2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio del medesimo;
Appellato
E
(già Controparte_2 [...]
) (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro p.t.;
Appellato contumace
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza Tribunale di Palermo n. 1507/2021 del 06/04/2021;
OGGETTO: Condannatorio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“voglia la Corte di appello di Palermo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Riformare, con qualsiasi statuizione, la sentenza n.1507/2021 pronunciata il
06.04.2021 dal Tribunale di Palermo, nella persona della dott.ssa Elisabetta La
Franca e pubblicata il 06.04.2021, nel procedimento iscritto al R.G. n.3615 /19 e mai notificata, ed, in conseguenza, accogliere il presente appello;
Per l'effetto:
- Annullare la statuizione di accoglimento della della condanna della CP_1 [...]
in solido al , al paga- Controparte_4 Controparte_5 mento della somma di €.24.277,59, in favore della stessa, oltre interessi dal dovu- to al soddisfo;
- Annullare la statuizione di condanna della in solido al Parte_1
, al pagamento delle spese di lite che si liqui- Controparte_5
dano in €.3.000,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
Parte_1
- Dichiarare la estromissione della;
Parte_1
- Con il favore delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, comprensive di quelle generali.”. per l'appellato CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di appello adìta, adversis reiectis,
- confermare in toto la sentenza impugnata;
- con il favore delle spese anche di questo grado del giudizio da liquidarsi nei valo- ri massimi di quanto previsto dal D.M. 55/2014 per il corrispondente scaglione di valore.”.
IN FATTO
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 Con atto di citazione del 20.2.2019 la conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_5
(oggi ) e Controparte_2 [...]
per la Provincia di Palermo, chieden- Controparte_6
do la condanna al pagamento della somma di € 24.277,59, oltre interessi legali, già corrisposta in forza di una cartella di pagamento poi annullata con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5581 del 04.11.2016.
Con sentenza n. 1507/2021 del 6.4.2021 il Tribunale di Palermo, ritenendo raggiunta la prova del diritto di credito vantato dalla CP_1
condannava il e la in solido tra
[...] CP_5 Parte_1 loro al pagamento della detta somma di € 24.277,59, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. Accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale del- la convenuta e condannava il a tenerla in- Parte_1 CP_5
denne per le somme che detta Società avrebbe versato in favore della
CP_1
Con atto di appello del 6.10.2021 pro- Parte_1
pone allora gravame avverso la citata sentenza, interponendo quattro di- versi motivi di impugnazione. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. ad opera del Giudice di prime cure, il quale avrebbe accertato la fondatezza del credito sulla base della documentazione pro- dotta da parte attrice, ritenuta invece incerta e non univoca, pure consi- derata la contumacia del , che da Controparte_5 sola non renderebbe incontroverso il credito preteso. Con il secondo mo- tivo si duole della violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 D.P.R.
n.602/1973 lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Rappresenta, a tal fine, che il citato D.P.R. attribuisce all' CP_6
un mero onere di recuperare le somme risultanti dai ruoli
[...] formati dagli enti impositori, lasciando a questi la titolarità del diritto di credito. Dalla normativa in esame discenderebbe, dunque, l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'aver affermato la legittima-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 zione passiva della medesima sulla base del difetto di allegazione e prova in punto di effettivo versamento al impositore delle somme al- CP_5 la stessa già corrisposte da Con il terzo motivo lamenta la CP_1
violazione dell'art.1292 c.c., ribadendo che l'unico soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione sarebbe il appellato, essen- CP_5
do l'ente di riscossione estraneo alle vicende del credito in quanto mero esattore nell'interesse del soggetto impositore. Il primo Giudice, pertan- to, non avrebbe fatto buon governo dei principi della solidarietà. Con il quarto e ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 93 c.p.c. per avere il Decidente di primo grado condannato anche la medesima alla refusione delle sostenute spese processuali.
Con comparsa avversativa del 22.10.2021 si costituisce allora in questo grado la la quale, preliminarmente, eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto da soggetto non più esi- stente e dunque altresì privo di legittimazione processuale. Rileva, a tal fine, che dal giorno 1.10.2021 è su- Controparte_7
bentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a sciolta e cancellata dal registro delle Parte_1
imprese con decorrenza dal 30.9.2021, e ciò ai sensi dell'art. 76 del D.L.
n. 73/2021. Rappresenta che l'atto di appello proposto da
[...]
è stato invece notificato il 6.10.2021, ossia dopo l'avvenuta Parte_1 estinzione della detta società. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità dell'appello poiché privo delle indicazioni sulle modifiche richieste alla sentenza di primo grado, senza altresì spiegare la rilevanza delle do- glianze esternate sulla decisione impugnata, nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito chiede eventualmente il rigetto dell'impugnazione e la con- ferma della sentenza impugnata, rappresentando che, come più volte af- fermato dalla giurisprudenza di merito dello stesso Tribunale di Paler- mo, la relazione intercorrente tra l'Ente impositore e l'Agente di riscos-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 sione è sussumibile nell'alveo della disciplina del mandato, di talché
l'esattore è tenuto alle medesime obbligazioni derivanti da un mandato, evidenziando che la delegata ha materialmente Parte_1
provveduto alla riscossione delle somme.
All'udienza del 2.7.2025, celebrata mediante note scritte sostituti- ve, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 18.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e del- le note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame si rivela inammissibile.
Eccepisce parte appellata che l'appello è stato proposto da sogget- to non più esistente e dunque altresì privo di legittimazione processuale.
Premesso che la contestazione di tardività della “domanda nuova” suddetta, prospettata dal difensore in memoria di replica, rivelasi inspie- gabile, non tanto perché l'eccezione è presente in comparsa di risposta -
e non trattasi naturalmente di “domanda”, ossia di tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva sostanziale che si intende lesa o minacciata – quanto soprattutto perché l'incapacità di essere parte sareb- be stata rilevabile d'ufficio, dall'esame degli atti di causa, infatti, risulta che l'appello è stato proposto da il 6.10.2021 e, Parte_1 quindi, dopo la sua estinzione avvenuta ex lege il 30.9.2021 ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, il tutto in forza di mandato con procura speciale alla lite conferito al difen- sore avv. Dora Corsaro in data 25.5.2021, anteriormente cioè all'estinzione, dal Direttore Generale f.f. giusta procura CP_8 notarile rilasciatagli dal Presidente.
Ora, come già affermato a proposito dell'identico fenomeno suc- cessorio occorso nel luglio 2017 ad Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., anche lì con subentro dell nei rapporti giuridici at- Controparte_7
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 tivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla società disciolta, l'atto introduttivo proposto dalla prima, cioè da un soggetto ormai inesistente e privo di capacità processuale in seguito alla sua cancellazione dal regi- stro delle imprese, è affetto da nullità insanabile, con conseguente nullità di tutti i successivi atti del procedimento, da esso necessariamente di- pendenti, ex artt. 159 e 161 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sez. I, 09/12/2021,
n. 39173, ove la Corte d'Appello avea comunque inteso l'atto introdutti- vo come proposto da sulla scorta di una parentesi ivi indicata). CP_9
Ancora per l'analoga vicenda dell'estinzione dell'agente della ri- scossione “Equitalia”, con automatico subentro del successore
[...]
, del resto, è stato altresì condivisibilmente ri- Controparte_7
tenuto che in forza del principio di ultrattività del mandato difensivo l'evento estintivo non priva il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della pre- detta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva, purchè nel medesimo grado di giudizio (vedasi Cass.,
n. 6249 del 2025; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3312, nonché SS.UU., n.
15911 del 2021, punto 9.4, pure espressesi sulla “…inapplicabilità del prin- cipio di ultrattività del mandato al difensore di già costi- Controparte_10 tuito nel giudizio di merito, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'eser- cizio della medesima attività di riscossione, in pendenza del termine per proporre
l'impugnazione avverso la sentenza di appello…).
Anche più in generale, a proposito delle vicende estintive societa- rie avvenute in pendenza dei giudizi di merito, la Cassazione ha avuto modo di ribadire che la cancellazione della società dal registro delle im- prese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la socie- tà stessa della capacità di stare in giudizio (con l'eccezione della fictio iu- ris contemplata dall'art. 10 legge fall.), con la conseguenza che, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale l'ente era
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 parte, si determina normalmente un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c. (non per il caso Equitalia - Agenzia delle Entrate-
Riscossione, e specularmente per il presente, non trattandosi di vera suc- cessione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì di subentro nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., in quanto successione tra enti pubblici: già Cass. 15/06/2018, n. 15869; poi Cass., SS.UU., n.
15911 del 2021, punto 7.3) con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qua- lora però l'evento non sia stato fatto constatare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constatare in tali modi non sarebbe stato più pos- sibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della so- cietà, a pena d'inammissibilità deve provenire dai successori, normal- mente i soci, o essere indirizzata verso questi, atteso che la stabilizzazio- ne processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudi- zio nel quale l'evento estintivo è occorso (cfr. Cass., n. 19272 del 2022).
Per quanto detto, nullo deve pertanto ritenersi l'atto di appello in- troduttivo del presente giudizio, apparentemente riferito ad un soggetto già estinto in forza di un mandato difensivo con procura parimenti estin- ti, al pari dell'apparente, ma in realtà inesistente, intervento della succe- duta , per la prima volta “apparsa” con le note di Controparte_7 trattazione scritta del 27.1.2022, in assenza però di una qualsivoglia pro- cura alla lite conferita da un organo di rappresentanza di questa (con conseguente eventuale insanabilità di una procura “inesistente”), e dun- que sulla base del mandato suddetto conferito da Parte_1
[...]
Alla declaratoria di inammissibilità del gravame, formalmente e sostanzialmente proposto dall'avv. Dora Corsaro, non riverberando l'at- tività della stessa alcun effetto sulla parte che intendeva rappresentare, non più esistente, segue la condanna della medesima al pagamento delle spese sostenute dalla per questo grado di giudizio, come da CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 dispositivo (il principio è pacifico: vedasi, ex pluribus, Cass., n. 25435 del
2019). Nulla invece per il , Controparte_2 rimasto contumace.
Alla pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, anch'esso da imputarsi al medesimo difensore appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza Tribunale di Palermo n.
1507/2021 del 6.4.2021:
1. Dichiara inammissibile l'appello apparentemente proposto dalla nei confronti di e del Parte_1 CP_1 [...]
del ; Controparte_11 CP_2
2. Condanna l'avv. Dora Corsaro al pagamento delle spese di lite sostenute dalla per il presente giudizio, che liquida CP_1 in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Co- stantino.
Dà atto che sussistono nei confronti del difensore suddetto i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228/2012.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presi- dente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8