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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2528/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Trombadore Parte_1
RICORRENTE
E
; Controparte_1 CP_2 [...]
, difesi come in atti CP_3
RESISTENTE
Oggetto: rettifica punteggio graduatorie di Istituto ATA di III fascia.
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 19.11.24 la ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata valutazione dei titoli inerenti il servizio svolto dalla sig.ra in istituti pubblici nei periodi 11- Parte_1
15.05.22, 16-29.05.22, 30.05-3.06.22, 24-27.11.22, 28.11-2.12.22, 26-31.01.23, 23-
24.02.23, 25.02-3.03.23,9.03.23, 13.03.23, 15-21.03.23, 22-26.03.23, 29-31.03.23, 3-
5.04.23, 12-23.04.23, 26-28.04.23, 2.05.23, 4.05.23, 5.05.23, 8-12.05.23, 15-16.05.23,
17-19.05.23, 22.05-3.06.23, 5.06.23, 20.09-3.10.23, 5-18.10.23, 19.10-15.12.23,
16.12.23-5.01.24, 8.01-6.03.23 e 7.03-5.06.24; - per l'effetto, e previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento contrario, riconoscere la valutazione dei titoli inerenti il servizio svolto dalla sig.ra in istituti pubblici nei periodi 11-15.05.22, 16- Parte_1
29.05.22, 30.05-3.06.22, 24-27.11.22, 28.11-2.12.22, 26-31.01.23, 23-24.02.23, 25.02-
3.03.23,9.03.23, 13.03.23, 15-21.03.23, 22-26.03.23, 29-31.03.23, 3-5.04.23, 12-
23.04.23, 26-28.04.23, 2.05.23, 4.05.23, 5.05.23, 8-12.05.23, 15-16.05.23, 17-19.05.23,
22.05-3.06.23, 5.06.23, 20.09-3.10.23, 5-18.10.23, 19.10-15.12.23, 16.12.23-5.01.24,
8.01-6.03.23 e 7.03-5.06.24;5 - conseguentemente, disporre la modifica del punteggio conseguito dalla sig.ra in esito alle procedure di aggiornamento delle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio
2024/2027 con assegnazione alla ricorrente di complessivi punti 16,25 e conseguente modifica della posizione dalla stessa occupata in graduatoria.. “
La ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività professionale quale collaboratrice scolastica presso l'I.C. di Ospitaletto (Bs) e dopo essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 21/22-23/24 ha precisato di aver presentato in data 24.06.24 domanda di conferma aggiornamento della propria posizione per il triennio 24/25-26/27.
Ha evidenziato la ricorrente che all'atto della presentazione della domanda, il sistema informatico “istanze online” di compilazione della domanda aveva importato
2 automaticamente i servizi prestati e presenti sul reclutamento (caratterizzati dalla dicitura “sidi”), di talchè LA si era limitata ad inserire i soli due servizi ivi non presenti
(periodi 6-8.06.24 e 9-28.06.24) in quanto successivi.
Pubblicate in data 19.08.24 le graduatorie di III fascia per il personale ATA per i profili professionali per cui la ricorrente aveva chiesto l'aggiornamento della propria posizione la ricorrente verificava la mancata valutazione dei servizi prestati presso vari istituti del bresciano tra l'11.05.22 ed il 5.06.24, servizi ovviamente noti all'Amministrazione e automaticamente preinseriti dal sistema nella procedura telematica di presentazione della domanda.
La ricorrente ha evidenziato che i titoli di cui era stata omessa la valutazione erano stati tutti maturati in periodi di servizio prestati in istituti statali con retribuzioni regolarmente pagate dalle amministrazioni convenute.
Nella prospettazione del ricorrente, sulla base dell'art. 43 (rubricato accertamenti d'ufficio) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la convenuta essendo già in possesso dei dati e dei documenti che attestavano il servizio svolto ed i conseguenti titoli acquisiti, avrebbe dovuto valutarli.
Sulla base di tali allegazioni parte ricorrente ha concluso come sopra indicato. Contr Si è costituito il evidenziando che la ricorrente nella domanda presentata” si era limitata a riportare solo i servizi relati agli anni 2023/2024, senza altra dichiarazione degli altri servizi prestati negli anni precedenti e che l'art. 5, comma 4 del DM 89/2024 dispone espressamente che: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo”.
3 Pertanto, nella prospettazione di parte resistente i titoli di servizio non dichiarati nella precedente istanza, ancorché presenti nel sistema informativo SIDI, avrebbero dovuto essere inseriti a cura dell'interessata, nella domanda di aggiornamento, ai fini della loro valutazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Viene in rilievo la tematica dell'applicazione dei principi di imparzialità, razionalità e buon andamento, oltre che del canone di buona fede, anche sulla base dell'art. 6 l.
241/1990 prevede l'obbligo del soccorso istruttorio, per regolarizzare o integrare la documentazione carente.
Ha sostenuto la ricorrente che i titoli di cui aveva chiesto la valutazione erano già inseriti nell'archivio SIDI e dunque già a conoscenza della P.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, n. 8020 del 15 dicembre 2020, ha esaminato il caso in cui la candidata non aveva indicato alcuni titoli, di cui lamentava la mancata valutazione, in violazione del principio del soccorso istruttorio previsto dagli artt. 6 e 18 della l. n. 241 del 1990, affermando che il ricorso al suddetto principio in caso di procedure comparative determinerebbe la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
In particolare, nella predetta sentenza si è messo in risalto che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e,
4 in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione".
Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Questo Giudice condivide e fa proprie le riportate considerazioni, le quali si attagliano anche al caso di specie, in cui non è contestato che la ricorrente abbia omesso di indicare i titoli in questione.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Spese di lite compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese
Brescia, 5.12.25
Il Giudice del lavoro
Marco TT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco TT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2528/2024 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Trombadore Parte_1
RICORRENTE
E
; Controparte_1 CP_2 [...]
, difesi come in atti CP_3
RESISTENTE
Oggetto: rettifica punteggio graduatorie di Istituto ATA di III fascia.
Motivi della decisione
1 Con ricorso depositato in data 19.11.24 la ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata valutazione dei titoli inerenti il servizio svolto dalla sig.ra in istituti pubblici nei periodi 11- Parte_1
15.05.22, 16-29.05.22, 30.05-3.06.22, 24-27.11.22, 28.11-2.12.22, 26-31.01.23, 23-
24.02.23, 25.02-3.03.23,9.03.23, 13.03.23, 15-21.03.23, 22-26.03.23, 29-31.03.23, 3-
5.04.23, 12-23.04.23, 26-28.04.23, 2.05.23, 4.05.23, 5.05.23, 8-12.05.23, 15-16.05.23,
17-19.05.23, 22.05-3.06.23, 5.06.23, 20.09-3.10.23, 5-18.10.23, 19.10-15.12.23,
16.12.23-5.01.24, 8.01-6.03.23 e 7.03-5.06.24; - per l'effetto, e previa disapplicazione di ogni atto e provvedimento contrario, riconoscere la valutazione dei titoli inerenti il servizio svolto dalla sig.ra in istituti pubblici nei periodi 11-15.05.22, 16- Parte_1
29.05.22, 30.05-3.06.22, 24-27.11.22, 28.11-2.12.22, 26-31.01.23, 23-24.02.23, 25.02-
3.03.23,9.03.23, 13.03.23, 15-21.03.23, 22-26.03.23, 29-31.03.23, 3-5.04.23, 12-
23.04.23, 26-28.04.23, 2.05.23, 4.05.23, 5.05.23, 8-12.05.23, 15-16.05.23, 17-19.05.23,
22.05-3.06.23, 5.06.23, 20.09-3.10.23, 5-18.10.23, 19.10-15.12.23, 16.12.23-5.01.24,
8.01-6.03.23 e 7.03-5.06.24;5 - conseguentemente, disporre la modifica del punteggio conseguito dalla sig.ra in esito alle procedure di aggiornamento delle Parte_1
graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio
2024/2027 con assegnazione alla ricorrente di complessivi punti 16,25 e conseguente modifica della posizione dalla stessa occupata in graduatoria.. “
La ricorrente ha allegato di aver prestato la propria attività professionale quale collaboratrice scolastica presso l'I.C. di Ospitaletto (Bs) e dopo essere stata inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 21/22-23/24 ha precisato di aver presentato in data 24.06.24 domanda di conferma aggiornamento della propria posizione per il triennio 24/25-26/27.
Ha evidenziato la ricorrente che all'atto della presentazione della domanda, il sistema informatico “istanze online” di compilazione della domanda aveva importato
2 automaticamente i servizi prestati e presenti sul reclutamento (caratterizzati dalla dicitura “sidi”), di talchè LA si era limitata ad inserire i soli due servizi ivi non presenti
(periodi 6-8.06.24 e 9-28.06.24) in quanto successivi.
Pubblicate in data 19.08.24 le graduatorie di III fascia per il personale ATA per i profili professionali per cui la ricorrente aveva chiesto l'aggiornamento della propria posizione la ricorrente verificava la mancata valutazione dei servizi prestati presso vari istituti del bresciano tra l'11.05.22 ed il 5.06.24, servizi ovviamente noti all'Amministrazione e automaticamente preinseriti dal sistema nella procedura telematica di presentazione della domanda.
La ricorrente ha evidenziato che i titoli di cui era stata omessa la valutazione erano stati tutti maturati in periodi di servizio prestati in istituti statali con retribuzioni regolarmente pagate dalle amministrazioni convenute.
Nella prospettazione del ricorrente, sulla base dell'art. 43 (rubricato accertamenti d'ufficio) del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la convenuta essendo già in possesso dei dati e dei documenti che attestavano il servizio svolto ed i conseguenti titoli acquisiti, avrebbe dovuto valutarli.
Sulla base di tali allegazioni parte ricorrente ha concluso come sopra indicato. Contr Si è costituito il evidenziando che la ricorrente nella domanda presentata” si era limitata a riportare solo i servizi relati agli anni 2023/2024, senza altra dichiarazione degli altri servizi prestati negli anni precedenti e che l'art. 5, comma 4 del DM 89/2024 dispone espressamente che: “Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo”.
3 Pertanto, nella prospettazione di parte resistente i titoli di servizio non dichiarati nella precedente istanza, ancorché presenti nel sistema informativo SIDI, avrebbero dovuto essere inseriti a cura dell'interessata, nella domanda di aggiornamento, ai fini della loro valutazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Viene in rilievo la tematica dell'applicazione dei principi di imparzialità, razionalità e buon andamento, oltre che del canone di buona fede, anche sulla base dell'art. 6 l.
241/1990 prevede l'obbligo del soccorso istruttorio, per regolarizzare o integrare la documentazione carente.
Ha sostenuto la ricorrente che i titoli di cui aveva chiesto la valutazione erano già inseriti nell'archivio SIDI e dunque già a conoscenza della P.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, n. 8020 del 15 dicembre 2020, ha esaminato il caso in cui la candidata non aveva indicato alcuni titoli, di cui lamentava la mancata valutazione, in violazione del principio del soccorso istruttorio previsto dagli artt. 6 e 18 della l. n. 241 del 1990, affermando che il ricorso al suddetto principio in caso di procedure comparative determinerebbe la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
In particolare, nella predetta sentenza si è messo in risalto che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest'ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e,
4 in difetto di una puntuale indicazione dell'interessata, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione".
Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Questo Giudice condivide e fa proprie le riportate considerazioni, le quali si attagliano anche al caso di specie, in cui non è contestato che la ricorrente abbia omesso di indicare i titoli in questione.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Spese di lite compensate stante la natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese
Brescia, 5.12.25
Il Giudice del lavoro
Marco TT
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