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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6859 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 33706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI AN ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Vittorio Rossi e Parte_1 dall'Avv. Igor De Vincenzi Celiboni giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Faddili per procura generale in atti CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, premesso di avere presentato in data Parte_1
17.1.24 domanda all' per l'accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del t.f.r. per un CP_1 importo di € 6.165,24, adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro lamentando di avere ricevuto in data 12/04/2024 il provvedimento di rigetto per: “prescrizione quinquennale, art.
2948 C.C.; mancata insinuazione al passivo su fallimento chiuso per compiuta ripartizione dell'attivo; non quantificabili i crediti richiesti in assenza del ricorso”.
Esponeva, in particolare: di avere lavorato per Controparte_2 dal 03/12/1999 al 14/09/2009, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 7.10.2010 (Fall. n. 376/2010), procedimento chiuso definitivamente con Decreto ex art. 118
n. 3 L.F il 16/07/2014; di non avere provveduto all'insinuazione al passivo della datrice di lavoro fallita poiché il fallimento si sarebbe chiuso per “totale mancanza di attivo” (cfr. pag. 2 del ricorso); di avere introdotto presso codesto Ufficio, nelle more della procedura fallimentare, un giudizio Par nei confronti della per il pagamento in suo favore di differenze retributive e TFR, all'esito CP_3 del quale veniva emessa sentenza n. 14133/2013 del 18/12/2013 che gli riconosceva la complessiva somma di € 12.239,36; che detta sentenza, non appellata, passava in giudicato il
18/06/2014; di avere notificato l'anzidetta sentenza n. 14133/2013 all' in data 19.1.2024. CP_1
Tanto premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contraris reiectis: a) accertare il diritto soggettivo del ricorrente per i fatti ed i motivi qui esposti e dichiarare il suo diritto a percepire il T.F.R., mai versato dalla dichiarata Controparte_2 fallita dal Tribunale di Roma, Procedimento n. 376/2010, chiuso definitivamente il 16/07/2014, come in atti
e mai versato neppure dal citato b) conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a Parte_3 percepire il T.F.R. per il periodo lavorato dal 03/12/1999 all'11/09/2009, come da sentenza definitivamente passata in giudicato di Codesto On. Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 14133/2013, in atti, ponendone il pagamento a carico e condannando al pagamento il Fondo di Garanzia dell' e per Esso l' stesso, CP_1 CP_1 in persona del Legale rappresentante pro tempore, nella misura di €. 6.165,24, con diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata, con decorrenza dal gennaio 2005 (data della domanda giudiziale, nella causa di cui alla richiamata sentenza) e sino al saldo effettivo;
c) condannare l' CP_1 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, come in atti, al pagamento delle spese legali del presente giudizio, come verranno quantificate in apposita Nota, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario e viene riconosciuto come tale nella procura alla lite, in calce al ricorso”.
Si costituiva in giudizio l' contestando, anzitutto, la data di cessazione dell'attività lavorativa CP_1 di parte ricorrente, la quale, da una verifica amministrativa, risultava avvenuta in data 31.1.2005
(e non il 11.9.2009), come del resto dichiarato dallo stesso nella propria istanza al Parte_1
Fondo di Garanzia e risultante dalla sentenza n.14133/13 allegata dal ricorrente medesimo: da qui la maturata prescrizione quinquennale del TFR prima della instaurazione del giudizio nei confronti della società datrice di lavoro, peraltro già fallita. L' contestava, altresì, la mancata CP_1 ricezione di documentazione integrativa richiesta al ricorrente con nota del 05.3.2024, e segnatamente: 1) atto interruttivo della prescrizione quinquennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
2) copia del ricorso relativo alla sentenza n. 14133/2013- Tribunale di Roma;
3) copia della domanda di ammissione al passivo.
Eccepiva, in ogni caso, la mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento dell'istanza di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino all'11.6.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
Come noto, il Fondo di garanzia per il t.f.r. è stato istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982,
n. 297, per il pagamento del t.f.r. in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali. Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:
• la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
• l'accertamento dello stato d'insolvenza e l'apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
• l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di TFR (o delle ultime tre mensilità, evenienza che esula dal presente giudizio).
L'accertamento, nel fallimento, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. Se dopo l'apertura della procedura concorsuale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 102 L.F. decide di non procedere alla verifica dello stato passivo in quanto non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, il lavoratore può richiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 5, legge 297/1982.
2. Orbene, poiché nel caso di specie il datore di lavoro è pacificamente soggetto a procedure concorsuali, essendone stato dichiarato il fallimento con sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 7.10.2010 (Fall. n. 376/2010) e poiché, ancora, dalla documentazione in atti risulta che detta procedura fallimentare è stata definita ex art. 118 n. 3 L.F “per compiuta ripartizione dell'attivo”
(cfr. doc. 5 di parte ricorrente), deve ritenersi che operino a pieno titolo le condizioni sopra descritte ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia: in particolare, il ricorrente avrebbe dovuto dare dimostrazione di essersi insinuato a passivo e di un provvedimento di positiva ammissione divenuto esecutivo, non ricorrendo l'ipotesi in cui è mancato l'accertamento del passivo stante la previsione di insufficiente realizzo dell'attivo (ex art 102 L.F.).
Nel caso di specie, invece, il pacificamente non ha ottenuto il provvedimento di CP_4 ammissione del proprio credito allo stato passivo, in quanto – a detta dello stesso ricorrente – quest'ultimo non ha mai presentato la relativa istanza. 3. Né, d'altronde, soccorre alla tesi del ricorrente valorizzare l'emissione in suo favore della sentenza n. 14133/2013, erroneamente ritenuta presupposto da solo sufficiente a giustificare l'intervento del Fondo di Garanzia CP_1
Ebbene, premesso che tale pronuncia è stata resa a definizione del giudizio intrapreso da
[...]
nei confronti della per vero già fallita CP_4 Controparte_2 al momento dell'iscrizione a ruolo della causa (R.G. n. 20420/2011), costituisce orientamento consolidato in materia (19721/2013, 7129/2011, 2411/2010, 4051/2004) quello secondo cui le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento del crediti, rientrino nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà, però, limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto senza pronunciare condanne;
e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ai sensi della L. Fall., art. 24, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le "azioni derivanti dal fallimento" (cfr. Cassazione civile sez. lav., 06/10/2017, n. 23418).
Ed invero, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 7075/2002 "la L. Fall., art. 24, ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum”.
Da ciò consegue che, in costanza di procedura fallimentare (peraltro curiosamente non rilevata nel giudizio RG 20420/2011), ferma restando la competenza funzionale del Giudice del lavoro ad emettere pronunce di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, la verifica di eventuali e conseguenti crediti (id est: differenze retributive, TFR) andava compiuta sempre e comunque in sede concorsuale, non essendo tale vis actractiva altrimenti derogabile.
4. Infine, non risulta neppure che il ricorrente abbia esperito procedure esecutive per il recupero coattivo di quanto dovutogli in forza del titolo esecutivo (sentenza n. 14133/2013), soltanto notificato all' o dimostrato l'impossibilità di attivarle. Nella specie il ricorrente ben avrebbe CP_1 potuto dopo la chiusura del fallimento e il ritorno del datore di lavoro in bonis, procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione (come nella specie), nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (cfr. Cass. S.U.
n. 6070 del 2013).
Insomma, se il ricorrente non si è attivato in tal senso durante questo lungo periodo, imputet sibi. 5. Concludendo, nessuno dei presupposti richiesti per l'accesso al Fondo di garanzia risulta soddisfatto e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
6. La condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_1 liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe;
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge - nei confronti dell' CP_1
Roma, 12.6.2025
Il Giudice
SI AN