CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2446/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7372/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IU AR LL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. ha proposto ricorso contro la DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, avverso il silenzio diniego serbato dalla predetta Agenzia delle
Entrate –Direzione Regionale del Lazio in relazione all'istanza presentata via p.e.c. in data 2 dicembre 2022
(istanza in all. 3, ricevuta di consegna p.e.c. in all. 4) per il rimborso di € 39.544.670,00, oltre interessi maturati e maturandi, corrisposti in data 30 novembre 2022 (quietanza di versamento ai sensi dell'art. 37 del d.l. 21 maggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17 maggio
2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, a titolo di saldo di contributo straordinario contro il caro bollette (di seguito, anche solo “Contributo”), nonché per la condanna della Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale del Lazio, al rimborso della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
Con il ricorso si deduce l'illegittimità del diniego per violazione dell' art. 37, comma 3, del D.L. 21 marzo
2022, n. 21 (convertito in Legge 20 maggio 2022 n. 51), come modificato dall' art. 55 del D.L. 17 maggio
2022, n. 50 (convertito in Legge 15 luglio 2022 n. 91) e dall'art.1, comma 120, della Legge 29 dicembre 2022
n. 197 nonché degli artt. 3 e 53 Cost.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere al ricorso.
Successivamente l'udienza è stata rinviata in attesa della decisione della Corte costituzionale.
In data odierna è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte costituzionale sentenza, con la sentenza n. 111/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione, dell' art. 37, comma 3, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito in Legge 20 maggio 2022 n. 51), come modificato dall' art. 55 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in
Legge 15 luglio 2022 n. 91) e dall'art.1, comma 120, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, nella parte in cui prevede che, in tema di determinazione della base imponibile del contributo straordinario a carico di alcune società operanti nel settore energetico, ai fini del calcolo del saldo indicato nel precedente secondo comma, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, anziché assumere il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
Con memoria depositata il 19 . 12 . 2025 parte resistente ha comunicato che l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio, competente per l'erogazione del rimborso oggetto del presente giudizio, con nota del 7 febbraio 2025 che si allega, ha comunicato l'esito dell'istruttoria condotta al fine di tener conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2024 sulla richiesta di restituzione formulata da controparte.
L'istruttoria si è conclusa con il riconoscimento della spettanza del rimborso di euro 65.907.783,00 corrispondente alla quota di contributo versata in ragione della partecipazione delle accise alla determinazione della base imponibile.
Di tale somma: euro 26.363.113,00 si riferiscono al contributo versato a titolo di acconto, oggetto del giudizio di cui al R.G.R. n. 841/2023; euro 39.544.670,00 si riferiscono al contributo versato a titolo di saldo, oggetto del presente giudizio.
Con riguardo alle spese considerato che la restituzione è avvenuta in ragione della sentenza della Corte costituzionale si può procedere con compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente
FILIPPI PAOLA, OR
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7372/2023 depositato il 26/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IU AR LL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.P.A. ha proposto ricorso contro la DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, avverso il silenzio diniego serbato dalla predetta Agenzia delle
Entrate –Direzione Regionale del Lazio in relazione all'istanza presentata via p.e.c. in data 2 dicembre 2022
(istanza in all. 3, ricevuta di consegna p.e.c. in all. 4) per il rimborso di € 39.544.670,00, oltre interessi maturati e maturandi, corrisposti in data 30 novembre 2022 (quietanza di versamento ai sensi dell'art. 37 del d.l. 21 maggio 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17 maggio
2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, a titolo di saldo di contributo straordinario contro il caro bollette (di seguito, anche solo “Contributo”), nonché per la condanna della Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale del Lazio, al rimborso della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi e ogni altro accessorio di legge.
Con il ricorso si deduce l'illegittimità del diniego per violazione dell' art. 37, comma 3, del D.L. 21 marzo
2022, n. 21 (convertito in Legge 20 maggio 2022 n. 51), come modificato dall' art. 55 del D.L. 17 maggio
2022, n. 50 (convertito in Legge 15 luglio 2022 n. 91) e dall'art.1, comma 120, della Legge 29 dicembre 2022
n. 197 nonché degli artt. 3 e 53 Cost.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere al ricorso.
Successivamente l'udienza è stata rinviata in attesa della decisione della Corte costituzionale.
In data odierna è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte costituzionale sentenza, con la sentenza n. 111/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 Costituzione, dell' art. 37, comma 3, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (convertito in Legge 20 maggio 2022 n. 51), come modificato dall' art. 55 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in
Legge 15 luglio 2022 n. 91) e dall'art.1, comma 120, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, nella parte in cui prevede che, in tema di determinazione della base imponibile del contributo straordinario a carico di alcune società operanti nel settore energetico, ai fini del calcolo del saldo indicato nel precedente secondo comma, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, anziché assumere il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive.
Con memoria depositata il 19 . 12 . 2025 parte resistente ha comunicato che l'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio, competente per l'erogazione del rimborso oggetto del presente giudizio, con nota del 7 febbraio 2025 che si allega, ha comunicato l'esito dell'istruttoria condotta al fine di tener conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2024 sulla richiesta di restituzione formulata da controparte.
L'istruttoria si è conclusa con il riconoscimento della spettanza del rimborso di euro 65.907.783,00 corrispondente alla quota di contributo versata in ragione della partecipazione delle accise alla determinazione della base imponibile.
Di tale somma: euro 26.363.113,00 si riferiscono al contributo versato a titolo di acconto, oggetto del giudizio di cui al R.G.R. n. 841/2023; euro 39.544.670,00 si riferiscono al contributo versato a titolo di saldo, oggetto del presente giudizio.
Con riguardo alle spese considerato che la restituzione è avvenuta in ragione della sentenza della Corte costituzionale si può procedere con compensazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 15.01.2026
La Giudice relatrice Paola Filippi
La Presidente Donatella Ferranti