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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
25/02/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.36508 /2024
Tra
avv.DE PAMPHILIS MASSIMO ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.GAMBARDELLA Controparte_1
GIUSEPPE , SIANO FRANCESCO)
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la esponendo : di aver Controparte_1 lavorato alle sue dipendenze dal 4 ottobre 2022 al 12 aprile 2024 presso l'unità operativa di
PI senza alcuna regolarizzazione;
di essersi occupato delle mansioni analiticamente descritte in ricorso con orario lavorativo dalle 22:00 alle 7:00, dal lunedì al venerdì e la domenica;
di aver percepito somma fissa mensile di 2300 euro di essere stato verbalmente licenziato il 12 aprile 2024.Tanto premesso ha chiesto , previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in ricorso nonché, previo accertamento della nullità del licenziamento, ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento delle le retribuzioni medio tempore maturate dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali.
La convenuta si è costituita eccependo l' incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che la competenza spetta al Tribunale di Napoli, dove si trova la sede legale della società.Nel merito ha contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato evidenziando che il titolare di partita IVA, ha collaborato in via autonoma come consulente per la Pt_1 gestione e la logistica del magazzino ortofrutticolo e che non vi è stato alcun licenziamento verbale avendo il ricorrente interrotto la propria collaborazione.
All'udienza odierna le parti hanno concluso come in atti.
Va dichiarata l' incompetenza per territorio del giudice adito.
L' art.413 cpc stabilisce che, per le controversie in materia di lavoro ai sensi dell' art.409 cpc,
è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l' azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.I fori previsti dalla norma sono esclusivi, alternativamente concorrenti. Il ricorrente è libero dunque, ove possibile, di scegliere tra tali fori, ma ha l' onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale. Nel caso in esame la società ha sede legale a Napoli e lo stesso ricorrente ha dedotto di aver svolto prova attività lavorativa presso l'unità di PI ( rientrante nella competenza del Tribunale di Velletri).
Consegue la declaratoria di incompetenza del giudice adito in favore di quello di Napoli o, alternativamente di Velletri, ritenendosi congruo un termine di trenta giorni per la riassunzione ai sensi dell' art.428 cpc.
La natura processuale della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l' incompetenza per territorio del giudice adito, essendo competenti alternativamente il Tribunale di Napoli o il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro.
Assegna alle parti il termine di 30 giorni per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
Compensa le spese di lite.
Il Giudice