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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/11/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1135/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1135/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN GO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN GO
RICORRENTE/I nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 19.9.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 01-002112324 CP_1
dell'importo di € 3.382,50 relativa al mancato versamento in qualità di legale rappresentante della società Powergen Srl, esponendo che in data 24.7.2025 riceveva notifica di ingiunzione di pagamento n. 01-002112324 per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziale relative all'anno 2018; che non ha ricevuto alcuna antecedente notifica da parte dell' ; che la Powergen CP_1
Srl, di cui era legale rappresentante è stata dichiarata fallita con sentenza n.
5/2018 emessa dal Tribunale di Arezzo il 29 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 31 gennaio 2018; che il responsabile del pagamento delle ritenute previdenziali e dei contributi dal 29 gennaio 2018 era il curatore fallimentare avv. Francesca Boschi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che ha notificato atto di accertamento della violazione e dell'importo della sanzione relativa al DM 12/2017 in data
18.2.2020; che la sentenza che ha dichiarato il fallimento risale al 31.1.2018
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, al fine di risolvere la presente controversia, è necessario ricordare che – come anche ammesso dal ricorrente - il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che dopo la dichiarazione di fallimento della società questa responsabilità passa al curatore fallimentare, che deve versare le trattenute e i contributi.
Tuttavia, la società Powergen Srl è stata dichiarata fallita il 29 gennaio
2018, mentre la violazione di cui è causa si è prodotta alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero in data 16.1.2018.
Dunque, non essendo ancora stato dichiarato il fallimento a quella data, responsabile del mancato versamento è l'odierno ricorrente.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
PO, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1135/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN GO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. AN GO
RICORRENTE/I nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 19.9.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 01-002112324 CP_1
dell'importo di € 3.382,50 relativa al mancato versamento in qualità di legale rappresentante della società Powergen Srl, esponendo che in data 24.7.2025 riceveva notifica di ingiunzione di pagamento n. 01-002112324 per il mancato pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziale relative all'anno 2018; che non ha ricevuto alcuna antecedente notifica da parte dell' ; che la Powergen CP_1
Srl, di cui era legale rappresentante è stata dichiarata fallita con sentenza n.
5/2018 emessa dal Tribunale di Arezzo il 29 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 31 gennaio 2018; che il responsabile del pagamento delle ritenute previdenziali e dei contributi dal 29 gennaio 2018 era il curatore fallimentare avv. Francesca Boschi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che ha notificato atto di accertamento della violazione e dell'importo della sanzione relativa al DM 12/2017 in data
18.2.2020; che la sentenza che ha dichiarato il fallimento risale al 31.1.2018
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, al fine di risolvere la presente controversia, è necessario ricordare che – come anche ammesso dal ricorrente - il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che dopo la dichiarazione di fallimento della società questa responsabilità passa al curatore fallimentare, che deve versare le trattenute e i contributi.
Tuttavia, la società Powergen Srl è stata dichiarata fallita il 29 gennaio
2018, mentre la violazione di cui è causa si è prodotta alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero in data 16.1.2018.
Dunque, non essendo ancora stato dichiarato il fallimento a quella data, responsabile del mancato versamento è l'odierno ricorrente.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente respinto, con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
2 L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 19/11/2025
Il giudice
Giorgio PO
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