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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3146/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli N. 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Via Cappuccini N. 2 95124
Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000500000 AR PIU' AN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4495/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2024 e depositato il giorno 21.5.2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificatagli in data 28.3.2025, relativa (oltre a ruoli di natura previdenziale, non oggetto del ricorso) a 23 cartelle di pagamento (tutte analiticamente individuate in ricorso) per vari ruoli tributari dell'importo complessivo di euro € 162.560,04 (somma comprensiva degli interessi di mora).
Lamenta, in sintesi, il ricorrente:
la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene da ipotecare;
la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notificazione delle cartelle di pagamento da essa presupposte;
la prescrizione del diritto degli enti impositori di riscuotere gli importi iscritti a ruolo
Ha chiesto, pertanto, dichiarare – previa sospensione – la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarando la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, con il favore delle spese di lite.
Sono stati chiamati in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che gli enti impositori, ossia l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Torino, la
Regione Sicilia – Assessorato Economia – Dipartimento delle Finanze e Credito, costituitisi con separate memorie che hanno eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La Camera di Commercio del Sud – Est Sicilia - ritualmente evocata in lite – non si è costituita.
All'udienza del 2.10.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di sospensione successivamente ha depositato memorie illustrative.
Indi, all'udienza pubblica del giorno 11.12.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca qui impugnata attiene ad una pluralità di ruoli di natura tributaria e – segnatamente quanto agli atti qui contestati – si riferisce a 23 cartelle di pagamento (individuate e numerate in ricorso) relative a: Canone di abbonamento alla Televisione - IRPEF
e relative addizionali per varie annualità - Tasse Automobilistiche per varie annualità - Sanzioni per mancati adempimenti catastali - IRAP per varie annualità – diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio ed il ricorrente ha espressamente escluso dalla domanda i ruoli formati dall'INPS e dall'INAIL la cui cognizione appartiene al Giudice del lavoro.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza è infondato.
Basti in proposito considerare che la normativa di riferimento non impone l'individuazione – in seno alla comunicazione preventiva di ipotecaria - degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria, essendo previsto, a carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di notificare un mero “preavviso” di iscrizione ipotecaria contenente l'avvertenza che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca (cfr. art. 77 comma 2^ del D.P.R. n. 602 del 1973) senza indicare uno specifico contenuto di tale atto (cfr. Cass. Ord. n. 24258/2014).
Del pari infondati risultano i restanti due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi.
In particolare (alla luce della documentazione prodotta in atti dall'Agente della riscossione) risultano notificate ritualmente a mezzo PEC le cartelle individuate in ricorso dal numero 1 a n. 12 mentre risultano notificate con le formalità di cui all'art. 60, comma 1, lett-b-bis) del d.P.R. 600 del 1973 (con il rituale invio all'indirizzo di residenza del contribuente e la ricezione dell'avviso di deposito) quelle contrassegnate dai nn. 13, 18 e
19, 21 e 22 del ricorso.
La cartella contrassegnata in ricorso dal n. 23 è stata invece notificata a mani proprie.
Si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di dette cartelle – svolta in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica del suddetto atto – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Va soggiunto, per completezza, che detta preclusione non può essere superata in ragione dell'eccezione, generica, di nullità di tale notifica, stante la struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale deve essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto e ciò in quanto le forme di invalidità dell'atto tributario, anche laddove indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il suddetto principio non può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n.
212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023), rubricato ”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che:
"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
Sul punto si osserva che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 attiene ai vizi di validità degli atti tributari e non si estende ai vizi delle notificazioni (oggetto della doglianza in esame) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del
2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
Ne deriva che - a fronte della produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione per contestare la lamentata mancanza delle notifiche degli atti presupposti dall'avviso qui contestato - il ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità/annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024).
Il secondo motivo risulta quindi infondato nche con riferimento alle restanti notifiche (di cui alle cartelle indicate ai punti 14, 15, 16, 17 e 20 del ricorso) effettuate con le formalità di cui all'art. 60, comma 1, lett-b- bis) del d.P.R. 600 del 1973.
Tali conclusioni comportano l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione “successiva”, dovendosi tenere conto (sia per i tributi soggetti a prescrizione breve, come la Tassa auto ed i diritti camerali, che, a fortiori, per quelli erariali) dell'esistenza di atti interruttivi intermedi (ed anteriori all'avviso opposto), tutti ritualmente notificati ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett-b-bis) del d.P.R. 600 del 1973, con il rituale invio dell'avviso di deposito all'indirizzo di residenza del contribuente (come si evince dalla documentazione prodotta in atti dall'agente della riscossione, ivi comprese le copie delle intimazioni, il che consente di individuare le cartelle cui le stesse si riferiscono).
Si tratta, in dettaglio dei seguenti atti:
- intimazione n. 29320239021305662000, notificata in data 22.01.2024 (relativa alle cartelle n.
29320170016838344000 e n. 29320170018707442000);
- intimazione n. 29320239007419449000, notificato in data 14.08.2023 (relativa alle cartelle di pagamento n. 29320160060202140000, n. 29320160071750417000, n. 29320170024200611000, n. 29320170026035842000,
n. 29320170038635423000, n. 29320180001588044000, n. 29320180014959222000, n. 29320180017312425000,
n. 29320190006467792000, n. 29320190015405807000 e n. 29320190018369671000);
- intimazione n. 29320229019776136000, notificata in data 14.08.2023 per la cartella di pagamento n. 29320160060202140000, n. 29320160071750417000, n. 29320170016838344000, n. 29320170018707442000,
n. 29320170024200611000, n. 29320170026035842000, n. 29320170038635423000, n. 29320180001588044000,
n. 29320180014959222000, n. 29320180017312425000, n. 29320190006467792000, n. 29320190015405807000
e n. 29320190018369671000;
- intimazione n. 29320239028933278000, notificata in data 4.12.2024 (relativa alle cartelle n.
29320160071750417000 e n. 29320170026035842000.
E' appena il caso di rilevare che i termini di prescrizione breve e quello decennale sono stati tempestivamente interrotti con la notificazione delle intimazioni sopra indicate e non erano decorsi alla data di ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in favore delle due parti resistenti costituite in lite, secondo la tariffa introdotta dal D.M. 20.07.2012 n° 140, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta – seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Nulla sulle spese quanto alle parti evocate in lite ma non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in euro 10.000,00, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il Presidente - rel. dott.
TO LO CO
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente e Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3146/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli N. 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Via Cappuccini N. 2 95124
Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 29376202500000500000 AR PIU' AN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4495/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2024 e depositato il giorno 21.5.2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificatagli in data 28.3.2025, relativa (oltre a ruoli di natura previdenziale, non oggetto del ricorso) a 23 cartelle di pagamento (tutte analiticamente individuate in ricorso) per vari ruoli tributari dell'importo complessivo di euro € 162.560,04 (somma comprensiva degli interessi di mora).
Lamenta, in sintesi, il ricorrente:
la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del bene da ipotecare;
la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notificazione delle cartelle di pagamento da essa presupposte;
la prescrizione del diritto degli enti impositori di riscuotere gli importi iscritti a ruolo
Ha chiesto, pertanto, dichiarare – previa sospensione – la nullità o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dichiarando la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, con il favore delle spese di lite.
Sono stati chiamati in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che gli enti impositori, ossia l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate- direzione provinciale di Torino, la
Regione Sicilia – Assessorato Economia – Dipartimento delle Finanze e Credito, costituitisi con separate memorie che hanno eccepito l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La Camera di Commercio del Sud – Est Sicilia - ritualmente evocata in lite – non si è costituita.
All'udienza del 2.10.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di sospensione successivamente ha depositato memorie illustrative.
Indi, all'udienza pubblica del giorno 11.12.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca qui impugnata attiene ad una pluralità di ruoli di natura tributaria e – segnatamente quanto agli atti qui contestati – si riferisce a 23 cartelle di pagamento (individuate e numerate in ricorso) relative a: Canone di abbonamento alla Televisione - IRPEF
e relative addizionali per varie annualità - Tasse Automobilistiche per varie annualità - Sanzioni per mancati adempimenti catastali - IRAP per varie annualità – diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio ed il ricorrente ha espressamente escluso dalla domanda i ruoli formati dall'INPS e dall'INAIL la cui cognizione appartiene al Giudice del lavoro.
Ciò premesso, il primo motivo di doglianza è infondato.
Basti in proposito considerare che la normativa di riferimento non impone l'individuazione – in seno alla comunicazione preventiva di ipotecaria - degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria, essendo previsto, a carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di notificare un mero “preavviso” di iscrizione ipotecaria contenente l'avvertenza che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca (cfr. art. 77 comma 2^ del D.P.R. n. 602 del 1973) senza indicare uno specifico contenuto di tale atto (cfr. Cass. Ord. n. 24258/2014).
Del pari infondati risultano i restanti due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi.
In particolare (alla luce della documentazione prodotta in atti dall'Agente della riscossione) risultano notificate ritualmente a mezzo PEC le cartelle individuate in ricorso dal numero 1 a n. 12 mentre risultano notificate con le formalità di cui all'art. 60, comma 1, lett-b-bis) del d.P.R. 600 del 1973 (con il rituale invio all'indirizzo di residenza del contribuente e la ricezione dell'avviso di deposito) quelle contrassegnate dai nn. 13, 18 e
19, 21 e 22 del ricorso.
La cartella contrassegnata in ricorso dal n. 23 è stata invece notificata a mani proprie.
Si osserva che la deduzione dell'omessa notifica di dette cartelle – svolta in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica del suddetto atto – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed
è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Va soggiunto, per completezza, che detta preclusione non può essere superata in ragione dell'eccezione, generica, di nullità di tale notifica, stante la struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale deve essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto e ciò in quanto le forme di invalidità dell'atto tributario, anche laddove indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Il suddetto principio non può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n.
212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023), rubricato ”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che:
"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
Sul punto si osserva che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 attiene ai vizi di validità degli atti tributari e non si estende ai vizi delle notificazioni (oggetto della doglianza in esame) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del
2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
Ne deriva che - a fronte della produzione documentale versata in atti dall'agente della riscossione per contestare la lamentata mancanza delle notifiche degli atti presupposti dall'avviso qui contestato - il ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità/annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024).
Il secondo motivo risulta quindi infondato nche con riferimento alle restanti notifiche (di cui alle cartelle indicate ai punti 14, 15, 16, 17 e 20 del ricorso) effettuate con le formalità di cui all'art. 60, comma 1, lett-b- bis) del d.P.R. 600 del 1973.
Tali conclusioni comportano l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione “successiva”, dovendosi tenere conto (sia per i tributi soggetti a prescrizione breve, come la Tassa auto ed i diritti camerali, che, a fortiori, per quelli erariali) dell'esistenza di atti interruttivi intermedi (ed anteriori all'avviso opposto), tutti ritualmente notificati ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett-b-bis) del d.P.R. 600 del 1973, con il rituale invio dell'avviso di deposito all'indirizzo di residenza del contribuente (come si evince dalla documentazione prodotta in atti dall'agente della riscossione, ivi comprese le copie delle intimazioni, il che consente di individuare le cartelle cui le stesse si riferiscono).
Si tratta, in dettaglio dei seguenti atti:
- intimazione n. 29320239021305662000, notificata in data 22.01.2024 (relativa alle cartelle n.
29320170016838344000 e n. 29320170018707442000);
- intimazione n. 29320239007419449000, notificato in data 14.08.2023 (relativa alle cartelle di pagamento n. 29320160060202140000, n. 29320160071750417000, n. 29320170024200611000, n. 29320170026035842000,
n. 29320170038635423000, n. 29320180001588044000, n. 29320180014959222000, n. 29320180017312425000,
n. 29320190006467792000, n. 29320190015405807000 e n. 29320190018369671000);
- intimazione n. 29320229019776136000, notificata in data 14.08.2023 per la cartella di pagamento n. 29320160060202140000, n. 29320160071750417000, n. 29320170016838344000, n. 29320170018707442000,
n. 29320170024200611000, n. 29320170026035842000, n. 29320170038635423000, n. 29320180001588044000,
n. 29320180014959222000, n. 29320180017312425000, n. 29320190006467792000, n. 29320190015405807000
e n. 29320190018369671000;
- intimazione n. 29320239028933278000, notificata in data 4.12.2024 (relativa alle cartelle n.
29320160071750417000 e n. 29320170026035842000.
E' appena il caso di rilevare che i termini di prescrizione breve e quello decennale sono stati tempestivamente interrotti con la notificazione delle intimazioni sopra indicate e non erano decorsi alla data di ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in favore delle due parti resistenti costituite in lite, secondo la tariffa introdotta dal D.M. 20.07.2012 n° 140, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta – seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Nulla sulle spese quanto alle parti evocate in lite ma non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in euro 10.000,00, oltre IVA e cassa previdenza come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il Presidente - rel. dott.
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