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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere
pronunciando sul ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150\2011 e 281 decies c.p.c. vigenti ratione temporis iscritto al n. 206/2024 R.G. proposto da
Avv. (c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenica Urselli contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Angela Tucci Controparte_1 C.F._2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150\2011 e art. 281 decies c.p.c. vigenti ratione temporis
l'Avv. , sulla premessa di aver rappresentato e difeso Parte_1 CP_1
● nel giudizio di separazione svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto, sia nella
[...]
fase presidenziale sia nella fase di merito, definito con sentenza n. 858/2020 pubblicata l'11 maggio 2020, ● nel giudizio di reclamo iscritto definito con decreto del 22 dicembre 2016 e ● nel giudizio di appello definito con sentenza n. 137/2021, previa instaurazione del contraddittorio ha chiesto la condanna della al pagamento in CP_1
proprio favore del complessivo importo di euro 33.056,00, ivi comprese le somme versate a titolo di contributo unificato, calcolate le tariffe vigenti ratione temporis per le cause di valore di valore indeterminabile parametrato allo scaglione sino ad euro
260.000,00, oltre il 30% a titolo di maggiorazione per il rilevante vantaggio ottenuto dalla cliente, avendo in particolare quest'ultima ottenuto l'addebito della separazione al coniuge, oltre i.v.a. e c.a.p. nonché interessi moratori ex d.lgs. n. Parte_2
231/2002 e danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la prescrizione presuntiva Controparte_1 prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c..
La causa viene in decisione all'esito dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 281 terdecies
e 275 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si passano ad esporre. non ha contestato le prestazioni rese dall'Avv. Controparte_1 Parte_1
né gli importi pretesi avendo eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c..
All'eccezione di prescrizione la professionista ha replicato assumendone l'avvenuta interruzione con l'invio della lettera raccomandata datata 13 giugno 2022, ricevuta in data 15 giugno 2022 come risulta dall'avviso di ricevimento in atti.
La ha, però, contestato l'efficacia interruttiva di tale lettera in quanto di contenuto CP_1
indeterminato, poiché indirizzata a due diversi destinatari, contenente una mera elencazione di procedimenti giudiziari e non corredata da una formale richiesta di somme specifiche e/o da una costituzione in mora.
Tanto premesso, si osserva che con la missiva su menzionata l'Avv. , per Parte_1
quel che qui interessa, preannunciava il ricorso all'autorità giudiziaria per far valere i suoi crediti e domandava il pagamento delle competenze maturate a fronte delle prestazioni rese su mandato di in numerosi giudizi che passava ad Controparte_1
elencare, tra i quali figura il giudizio svoltosi contro dinanzi alla Corte Parte_2
di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G..
Ne deriva che non è ravvisabile la indeterminatezza lamentata dalla convenuta.
Si osserva poi che la circostanza che la lettera fosse indirizzata, oltre che alla CP_1
anche a tale con riferimento a due specifici procedimenti, debitamente Persona_1 identificati attraverso la indicazione della tipologia, dell'ufficio giudiziario e del numero di iscrizione a ruolo, all'evidenza diversi da quelli riguardanti la non CP_1
pregiudicava in alcun modo la individuazione da parte di quest'ultima dei giudizi che la riguardavano e per i quali era stata formulata la domanda di pagamento delle competenze.
Passando oltre, si evidenzia che per condivisibile orientamento di legittimità l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o pag. 2/5 intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, co. 4, c.c. in sinergia con la norma più generale dettata dall'art. 2934 c.c. (si vedano in particolare Cass. ord. 18 agosto
2022, n. 24913, Cass. 12 luglio 2006, n. 15766).
Ebbene, con la missiva in scrutinio l'Avv. espresse in maniera chiara ed Parte_1
inequivoca la volontà di esercitare il proprio diritto di credito e ne richiese il pagamento preannunciando, previa rinuncia ai mandati a suo tempo conferitile, che si sarebbe rivolta all'autorità giudiziaria per la tutela delle sue ragioni. Non vi sono dubbi, quindi, sulla valenza del contenuto della lettera. L'assenza di una quantificazione del credito, inoltre, non priva la manifestazione di intenti della sua portata non essendo essa necessaria per il prodursi dell'effetto interruttivo (Cass. 15 marzo 2006, n. 5681), non senza considerare che la formulazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva di per sé presuppone che la debitrice conoscesse l'importo dovuto.
Consegue che la missiva in esame possiede i connotati dell'atto interruttivo della prescrizione presuntiva eccepita dalla debitrice, prescrizione a cui si applicano le disposizioni contenute delle Sezioni I. II, III del Capo I del Titolo V del Libro IV del
Codice civile.
Quanto al profilo temporale la lettera cade entro il triennio decorrente dalla sentenza d'appello n. 137 del 19 aprile 2021, la quale segna l'esaurimento del rapporto professionale ed è dunque idonea, anche sotto detto aspetto, a produrre l'effetto interruttivo.
Tuttavia tale conclusione non consente di superare del tutto l'eccezione di prescrizione.
Ed infatti nella lettera in questione si fa riferimento, per quel che rileva nella presente sede, al solo giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce-Sezione
Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020, i.e. al giudizio instaurato nei confronti della sentenza di separazione del Tribunale di Taranto n. 858/2020, mentre non vi è alcun cenno al giudizio di primo grado definitosi con la sentenza impugnata e neppure al procedimento di reclamo ex art. 708, co. 4, c.p.c. proposto da Parte_2
L'efficacia interruttiva, pertanto, deve essere limitata ai soli compensi relativi alle prestazioni svolte nel giudizio di appello posto che unicamente ad essi si riferiva la pag. 3/5 lettera datata 13 giugno 2022, con la conseguenza che la domanda qui avanzata dall'Avv. va circoscritta ai compensi non coperti dalla prescrizione Parte_1
presuntiva eccepita.
Un'ultima notazione: nella missiva si sollecitava l'adempimento dell'obbligazione assunta dai destinatari con un non meglio definito contratto del 22 marzo 2021. Di tale contratto, la cui esistenza, ove concernente il rapporto professionale, escluderebbe in radice l'applicazione della prescrizione presuntiva (si vedano ex plurimis Cass. 4 luglio
2012, n. 11145, Cass. 7 aprile 2006, n. 8200), non vi è traccia in atti né in verità parte ricorrente ha utilizzato tale argomento per contrastare l'eccezione avversaria.
Con riguardo all'entità delle somme dovute, i compensi indicati in ricorso - in difetto di alcuna contestazione in ordine al loro ammontare come del resto accade nei casi in cui venga validamente eccepita la prescrizione presuntiva fondata sull'assunto dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto - non sono sindacabili ed ammontano ad euro 9.991,00 da accrescersi della percentuale del 30% come da domanda, neppur essa sindacabile, e delle spese generali nella percentuale del 15%, per un totale di euro
14.936,54 (euro 9.991,00 + euro 2.997,30 + euro 1.948,24), a cui vanno ulteriormente aggiunti euro 147,00 a titolo di spese anticipate per contributo unificato.
Da tale somma non possono detrarsi gli acconti versati, documentati in atti, poiché essi non si riferiscono a prestazioni concernenti il giudizio di appello.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, va Controparte_1 condannata a pagare in favore dell'Avv. la somma di euro 147,00 Parte_1
a titolo di rimborso del contributo unificato e la somma di euro 14.936,54, a titolo di compensi professionali per le attività espletate nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di
Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G. definito con sentenza n. 137/2021, oltre i.v.a. e c.p.a..
Sugli importi sopra indicati spettano poi gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. e dunque calcolati in base al d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso (si vedano da ultimo Cass. 19 agosto 2022, n. 24973, Cass. ord. 16 marzo 2022, n. 8611). Non ricorrono i presupposti della spettanza della rivalutazione monetaria, neppure specificamente allegati.
pag. 4/5 Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del decisum e della circostanza che la causa non ha richiesto la soluzione di questioni complesse in fatto e/o in diritto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Taranto, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150\2011 proposto dall'Avv. nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della complessiva somma di Parte_1
euro 147,00 a titolo di contributo unificato anticipato e di euro 14.936,54 a titolo di compensi professionali maturati per le attività espletate nel giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G. definito con sentenza n. 137/2021, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso al saldo nonché i.v.a. e c.a.p. sui compensi su indicati;
condanna, infine, la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per anticipazioni ed in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere
pronunciando sul ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150\2011 e 281 decies c.p.c. vigenti ratione temporis iscritto al n. 206/2024 R.G. proposto da
Avv. (c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenica Urselli contro
(c.f. , rappr. e dif. dall'Avv. Angela Tucci Controparte_1 C.F._2
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150\2011 e art. 281 decies c.p.c. vigenti ratione temporis
l'Avv. , sulla premessa di aver rappresentato e difeso Parte_1 CP_1
● nel giudizio di separazione svoltosi dinanzi al Tribunale di Taranto, sia nella
[...]
fase presidenziale sia nella fase di merito, definito con sentenza n. 858/2020 pubblicata l'11 maggio 2020, ● nel giudizio di reclamo iscritto definito con decreto del 22 dicembre 2016 e ● nel giudizio di appello definito con sentenza n. 137/2021, previa instaurazione del contraddittorio ha chiesto la condanna della al pagamento in CP_1
proprio favore del complessivo importo di euro 33.056,00, ivi comprese le somme versate a titolo di contributo unificato, calcolate le tariffe vigenti ratione temporis per le cause di valore di valore indeterminabile parametrato allo scaglione sino ad euro
260.000,00, oltre il 30% a titolo di maggiorazione per il rilevante vantaggio ottenuto dalla cliente, avendo in particolare quest'ultima ottenuto l'addebito della separazione al coniuge, oltre i.v.a. e c.a.p. nonché interessi moratori ex d.lgs. n. Parte_2
231/2002 e danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito. si è costituita in giudizio ed ha eccepito la prescrizione presuntiva Controparte_1 prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c..
La causa viene in decisione all'esito dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 281 terdecies
e 275 bis c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che si passano ad esporre. non ha contestato le prestazioni rese dall'Avv. Controparte_1 Parte_1
né gli importi pretesi avendo eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c..
All'eccezione di prescrizione la professionista ha replicato assumendone l'avvenuta interruzione con l'invio della lettera raccomandata datata 13 giugno 2022, ricevuta in data 15 giugno 2022 come risulta dall'avviso di ricevimento in atti.
La ha, però, contestato l'efficacia interruttiva di tale lettera in quanto di contenuto CP_1
indeterminato, poiché indirizzata a due diversi destinatari, contenente una mera elencazione di procedimenti giudiziari e non corredata da una formale richiesta di somme specifiche e/o da una costituzione in mora.
Tanto premesso, si osserva che con la missiva su menzionata l'Avv. , per Parte_1
quel che qui interessa, preannunciava il ricorso all'autorità giudiziaria per far valere i suoi crediti e domandava il pagamento delle competenze maturate a fronte delle prestazioni rese su mandato di in numerosi giudizi che passava ad Controparte_1
elencare, tra i quali figura il giudizio svoltosi contro dinanzi alla Corte Parte_2
di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G..
Ne deriva che non è ravvisabile la indeterminatezza lamentata dalla convenuta.
Si osserva poi che la circostanza che la lettera fosse indirizzata, oltre che alla CP_1
anche a tale con riferimento a due specifici procedimenti, debitamente Persona_1 identificati attraverso la indicazione della tipologia, dell'ufficio giudiziario e del numero di iscrizione a ruolo, all'evidenza diversi da quelli riguardanti la non CP_1
pregiudicava in alcun modo la individuazione da parte di quest'ultima dei giudizi che la riguardavano e per i quali era stata formulata la domanda di pagamento delle competenze.
Passando oltre, si evidenzia che per condivisibile orientamento di legittimità l'atto interruttivo della prescrizione non deve necessariamente consistere in una richiesta o pag. 2/5 intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943, co. 4, c.c. in sinergia con la norma più generale dettata dall'art. 2934 c.c. (si vedano in particolare Cass. ord. 18 agosto
2022, n. 24913, Cass. 12 luglio 2006, n. 15766).
Ebbene, con la missiva in scrutinio l'Avv. espresse in maniera chiara ed Parte_1
inequivoca la volontà di esercitare il proprio diritto di credito e ne richiese il pagamento preannunciando, previa rinuncia ai mandati a suo tempo conferitile, che si sarebbe rivolta all'autorità giudiziaria per la tutela delle sue ragioni. Non vi sono dubbi, quindi, sulla valenza del contenuto della lettera. L'assenza di una quantificazione del credito, inoltre, non priva la manifestazione di intenti della sua portata non essendo essa necessaria per il prodursi dell'effetto interruttivo (Cass. 15 marzo 2006, n. 5681), non senza considerare che la formulazione dell'eccezione di prescrizione presuntiva di per sé presuppone che la debitrice conoscesse l'importo dovuto.
Consegue che la missiva in esame possiede i connotati dell'atto interruttivo della prescrizione presuntiva eccepita dalla debitrice, prescrizione a cui si applicano le disposizioni contenute delle Sezioni I. II, III del Capo I del Titolo V del Libro IV del
Codice civile.
Quanto al profilo temporale la lettera cade entro il triennio decorrente dalla sentenza d'appello n. 137 del 19 aprile 2021, la quale segna l'esaurimento del rapporto professionale ed è dunque idonea, anche sotto detto aspetto, a produrre l'effetto interruttivo.
Tuttavia tale conclusione non consente di superare del tutto l'eccezione di prescrizione.
Ed infatti nella lettera in questione si fa riferimento, per quel che rileva nella presente sede, al solo giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce-Sezione
Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020, i.e. al giudizio instaurato nei confronti della sentenza di separazione del Tribunale di Taranto n. 858/2020, mentre non vi è alcun cenno al giudizio di primo grado definitosi con la sentenza impugnata e neppure al procedimento di reclamo ex art. 708, co. 4, c.p.c. proposto da Parte_2
L'efficacia interruttiva, pertanto, deve essere limitata ai soli compensi relativi alle prestazioni svolte nel giudizio di appello posto che unicamente ad essi si riferiva la pag. 3/5 lettera datata 13 giugno 2022, con la conseguenza che la domanda qui avanzata dall'Avv. va circoscritta ai compensi non coperti dalla prescrizione Parte_1
presuntiva eccepita.
Un'ultima notazione: nella missiva si sollecitava l'adempimento dell'obbligazione assunta dai destinatari con un non meglio definito contratto del 22 marzo 2021. Di tale contratto, la cui esistenza, ove concernente il rapporto professionale, escluderebbe in radice l'applicazione della prescrizione presuntiva (si vedano ex plurimis Cass. 4 luglio
2012, n. 11145, Cass. 7 aprile 2006, n. 8200), non vi è traccia in atti né in verità parte ricorrente ha utilizzato tale argomento per contrastare l'eccezione avversaria.
Con riguardo all'entità delle somme dovute, i compensi indicati in ricorso - in difetto di alcuna contestazione in ordine al loro ammontare come del resto accade nei casi in cui venga validamente eccepita la prescrizione presuntiva fondata sull'assunto dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto - non sono sindacabili ed ammontano ad euro 9.991,00 da accrescersi della percentuale del 30% come da domanda, neppur essa sindacabile, e delle spese generali nella percentuale del 15%, per un totale di euro
14.936,54 (euro 9.991,00 + euro 2.997,30 + euro 1.948,24), a cui vanno ulteriormente aggiunti euro 147,00 a titolo di spese anticipate per contributo unificato.
Da tale somma non possono detrarsi gli acconti versati, documentati in atti, poiché essi non si riferiscono a prestazioni concernenti il giudizio di appello.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, va Controparte_1 condannata a pagare in favore dell'Avv. la somma di euro 147,00 Parte_1
a titolo di rimborso del contributo unificato e la somma di euro 14.936,54, a titolo di compensi professionali per le attività espletate nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di
Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G. definito con sentenza n. 137/2021, oltre i.v.a. e c.p.a..
Sugli importi sopra indicati spettano poi gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. e dunque calcolati in base al d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso (si vedano da ultimo Cass. 19 agosto 2022, n. 24973, Cass. ord. 16 marzo 2022, n. 8611). Non ricorrono i presupposti della spettanza della rivalutazione monetaria, neppure specificamente allegati.
pag. 4/5 Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del decisum e della circostanza che la causa non ha richiesto la soluzione di questioni complesse in fatto e/o in diritto.
p.q.m.
La Corte di Appello di Taranto, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150\2011 proposto dall'Avv. nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della complessiva somma di Parte_1
euro 147,00 a titolo di contributo unificato anticipato e di euro 14.936,54 a titolo di compensi professionali maturati per le attività espletate nel giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n. 384/2020 R.G. definito con sentenza n. 137/2021, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso al saldo nonché i.v.a. e c.a.p. sui compensi su indicati;
condanna, infine, la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 545,00 per anticipazioni ed in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 5/5