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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 376/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale (proposta cumulativamente a domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da rappresentata e difesa dall'avv. TELCH LUCA e dall'avv. ECCLI Parte_1
MARZIO giusta delega in atti, presso il cui studio in PIAZZA CESARE BATTISTI, 13 in 39040
SALORNO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
29/05/2025: “I procuratori di parte precisano le conclusioni come formulate Parte_1
nel ricorso di data 10/02/2025, chiedendo che il Tribunale si pronuncia sulla domanda di separazione
pagina 1 di 8 dei coniugi e rispettive condizioni di separazione e rispettive altre domande come formulate nel ricorso;
chiedono inoltre che la causa successivamente prosegua per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49. cpc.” conclusioni formulate nel ricorso di data 10/02/2025: “voglia il Tribunale di Bolzano, previa comparizione delle parti e disattesa ogni contraria istanza […] in via principale e nel merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli nata in data [...] e , nato in [...]_1 Per_2
16.05.2014, con collocazione prevalente presso la madre;
- in subordine disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
3) ordinare al OR di contribuire al mantenimento dei figli minori e CP_1 Persona_3
con il pagamento di un contributo di mantenimento mensile di Euro 700,00.-, e ciò Persona_4
sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
tale importo andrà corrisposto alla ORa mediante accredito sul suo conto corrente da effettuarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese e sarà soggetto ad automatica rivalutazione ASTAT con prima rivalutazione a febbraio
2026;
4) stabilire che le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori, comprese quelle per le attività estive, siano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del OR CP_1
e del 30% a carico della ORa , con obbligo di rimborso della rispettiva
[...] Parte_1
quota di spettanza al genitore che le ha anticipate;
5) disporre che degli assegni familiari e dei sussidi pubblici di altro genere spettanti per i figli minori usufruisca esclusivamente la madre , mentre delle ritenute e delle detrazioni fiscali Parte_1
beneficeranno entrambi i coniugi al 50%;
6) condannare il OR alla restituzione in favore della ORa delle CP_1 Parte_1
somme incassate a titolo di assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) pari ad Euro 7.780,67.-
- in subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato, sul quale in data 31.01.2025 erano giacenti Euro 10.061,28.-, accertando e dichiarando che la somma di Euro
7.780,67.- equivalente all'ammontare degli assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) spetta alla ORa
, ed il residuo al OR ed autorizzando la ORa Parte_1 CP_1 Parte_1
ad accreditarsi detto importo, anche mediante più prelievi dal conto corrente cointestato;
pagina 2 di 8 - in estremo subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato assegnando a ciascun coniuge la quota del 50%;
7) disporre che i figli trascorrano con il padre un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad una notte infrasettimanale durante l'anno scolastico (prelevandoli direttamente da scuola e riportandoveli la mattina dopo) così come previsto dall'allegato piano genitoriale al quale ci si richiama anche per le festività e le vacanze;
8) ordinare la liberazione dell'immobile di proprietà della ricorrente ad oggi occupato dal OR
; CP_1
9) ordinare al OR di procedere all'intestazione in proprio favore del veicolo CP_1
Wolkswagen Touran il quale, pur essendo stato acquistato con il denaro proveniente dal conto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà nella sua disponibilità;
10) condannare il OR a rifondere alla ORa le spese e gli onorari CP_1 Parte_1
del presente procedimento
11) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. parte ricorrente chiede sin d'ora lo scioglimento del matrimonio.
In via istruttoria, ferma ogni più ampia riserva ex art. 473bis.17 comma 2 c.p.c., si producono i seguenti documenti: …”
e dal Pubblico Ministero in data 02-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano proponendo domanda di separazione cumulativamente a domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc;
il convenuto non si è costituito in giudizio ed è CP_1
stato dichiarato contumace all'udienza del 07/05/2025.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte convenuta.
Il giudice delegato ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22. cpc di data 08/05/2025 e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per il giorno 29/05/2025 dove la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
pagina 3 di 8 In questa sede deve quindi procedersi a decidere le domande riguardanti la separazione e le condizioni di separazione (il procedimento proseguirà poi in ordine alla domanda di divorzio, domanda che diverrà procedibile solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza dei termini previsti dalla legge).
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio a Egna (BZ) in data 26/09/2015, trascritto presso lo stato civile del Comune di Egna;
- già prima del matrimonio erano nati i figli comuni e;
Per_1 Per_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
3. In ordine all'affidamento da disporre va evidenziato che nel caso di specie non ricorrono ragioni per discostarsi dall'applicazione del principio generale dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori disposto dall'art. 337-ter c.c., poiché il padre ultimamente si sta occupando regolarmente dei figli (li vede regolarmente, pur essendo i figli comunque collocati prevalentemente presso la madre).
La madre è stata, infatti sentita dal giudice delegato all'udienza del 07/05/2025, dove ha dichiarato tra l'altro che “[…] Da due anni abito di fatto, con i figli, a , pur avendo mantenuto CP_2
la residenza anagrafica a Egna. In questo periodo sento mio marito abbastanza frequentemente per le questioni riguardanti i figli. Lui, attualmente, vede i figli una volta alla settimana (di solito il mercoledì, dalle ore 17.00 al giovedì mattina alle ore 7.15) e i fine settimana, da venerdì pomeriggio, ore 17.00 fino a domenica sera. […]”
Le ulteriori argomentazioni proposte dalla madre alla detta udienza giustificano un collocamento prevalente della prole presso di lei, ma non appaiono sufficienti per derogare al principio dell'affidamento condiviso.
Ne consegue che l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento presso la madre e residenza anagrafica presso la madre stessa, risponde all'interesse dei figli.
pagina 4 di 8 Per quanto riguarda le visite tra padre e figli, questo Collegio ritiene che corrisponda all'interesse della prole vedere regolarmente il loro padre, quantomeno un giorno infrasettimanale e i fine settimana alternate, come peraltro già di fatto praticato dai genitori da tempo.
Ai fini di determinare il contributo al mantenimento da porre a carico del padre va considerato
- che entrambi i genitori dispongo di piena capacità lavorativa;
- che il OR lavora quale dipendente della Würth srl di Egna, con una retribuzione CP_1 mensile media netta di ca. € 2.000,00; paga la rata mensile di € 460,00 del mutuo acceso dalla ORa per l'abitazione familiare (di proprietà della ORa;
Pt_1 Pt_1
- che la ORa lavora quale operaia agricola presso l'Agritur Coflari Ranch di Parte_1
Ruffrè con uno stipendio netto mensile medio di ca. € 1.500,00 ed è proprietaria dell'abitazione familiare presso la quale vive attualmente il marito essa vive attualmente con i CP_1
figli a Ruffré;
- il tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza delle parti, le esigenze della prole comune, tenuto conto in concreto di tutti i fattori indicati nell'art. 337-ter c.c., e della regolamentazione disposta in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre.
Alla luce di tali premesse appare congruo determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli in € 300,00 mensili per figlio (e quindi € 600,00 mensili complessivamente) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT.
Le spese straordinarie per i figli devono essere sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali contributi pubblici spettanti per i figli potranno essere fatti valere in via esclusiva dalla madre collocataria, mentre eventuali detrazioni spettanti per i figli potranno essere fatte valere da ciascun genitore nella misura del 50%.
4. Sono, invece, inammissibili le domande della ricorrente volte a
- “condannare il OR alla restituzione in favore della ORa CP_1 Parte_1
delle somme incassate a titolo di assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) pari ad Euro
7.780,67.- in subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato, sul quale in data 31.01.2025 erano giacenti Euro 10.061,28.-, accertando e dichiarando che la somma di
Euro 7.780,67.- equivalente all'ammontare degli assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) spetta alla ORa , ed il residuo al OR ed Parte_1 CP_1
pagina 5 di 8 autorizzando la ORa ad accreditarsi detto importo, anche mediante più Parte_1
prelievi dal conto corrente cointestato;
in estremo subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato assegnando a ciascun coniuge la quota del 50%;”
- “ordinare la liberazione dell'immobile di proprietà della ricorrente ad oggi occupato dal OR;
” CP_1
- “ordinare al OR di procedere all'intestazione in proprio favore del veicolo CP_1
Wolkswagen Touran il quale, pur essendo stato acquistato con il denaro proveniente dal conto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà nella sua disponibilità;”.
Le parti erano, infatti, sposate in regime di separazione dei beni (come emerge dall'atto di matrimonio dimesso in atti). Ne consegue che le domande proposte in punto importi versati sul conto corrente cointestato costituiscono domande legate allo scioglimento di una comunione ordinaria. Tali domande - così come anche le domande volte alla restituzione di somme di danaro, alla liberazione di immobile occupato senza titolo e domande volte alla gestione di beni mobili registrati (Volkswagen Tiguan) - devono essere proposte con il rito ordinario e non con il rito di famiglia. E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte (a cui questo Tribunale aderisce) che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione / divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, azioni di accertamento (patrimoniale) negativo o positivo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (la parte ricorrente è solo parzialmente vincitrice), sicché
la parte va condannata a rifondere alla parte ricorrente la metà (50%) delle spese CP_1
della fase della separazione del presente giudizio, che vanno compensate per il resto e che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, per l'intero (100%) come segue:
Euro 1.700,00 per la fase di studio della controversia, Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro
1.000,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente Euro 3.350,00 per compenso totale nonché € 242.56 per spese anticipate, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 6 di 8 6. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi ed i figli l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione e rispettive condizioni di separazione, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Egna (BZ) il 26/09/2015 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Egna sub numero 10 parte I anno 2015; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni di separazione:
1. affida i comuni figli (nata in data [...]) e (nato in data [...]) ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori in affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale avranno anche la loro residenza anagrafica;
2. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore dei figli minorenni, che il padre trascorra con quest'ultimi
- un giorno a settimana con pernottamento, in difetto di diverso accordo dei genitori ogni mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina alle ore 7.15;
- i fine settimana alternate da venerdì pomeriggio, ore 17.00, fino a domenica sera ore 17.00;
- i genitori potranno in ogni momento concordare un aumento delle visite tra padre e figli;
- una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno (dal 24 dicembre ore 9.00 al 30 dicembre ore 21.00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 21.00); le altre vacanze (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con un genitore le vacanze di Ognissanti, la prima settimana delle vacanze di Natale e Carnevale, e con l'altro genitore la seconda settimana delle vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua, con alternanza annuale di tale regolamentazione;
quest'anno il primo periodo appena evidenziato spetta al padre e il secondo alla madre;
pagina 7 di 8 - durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive;
i detti periodi del dovere-diritto di visita durante le vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con i figli minore la prima settimana di luglio, la prima e l'ultima settimana di agosto;
la madre è libera di poter trascorrere nel periodo estivo fino a tre settimane anche non consecutive con i figli in vacanza;
3. impone al padre l'obbligo di versare a partire dal 10/02/2025 (data di introduzione della domanda) alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi, l'importo di euro 300,00 mensile per ciascun figlio (e quindi € 600,00 complessivamente al mese); tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti da 01/06/2026 con base maggio 2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
4. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie dei figli;
5. eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno familiare e l'assegno unico ed universale) spettanti per i figli potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. dichiara inammissibili le domande svolte dalla ricorrente sub numeri 6, 8 e 9 delle conclusioni;
7. condanna a rifondere alla parte la metà (50%) delle CP_1 Parte_1
spese della fase della separazione del presente giudizio, che compensa per il resto, e che liquida per l'intero (100%) in complessivamente € 3.350,00 per compenso totale, € 242,56 per spese anticipate oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 376/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale (proposta cumulativamente a domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49. c.p.c.) dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 376/2025 promossa da rappresentata e difesa dall'avv. TELCH LUCA e dall'avv. ECCLI Parte_1
MARZIO giusta delega in atti, presso il cui studio in PIAZZA CESARE BATTISTI, 13 in 39040
SALORNO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...]; CP_1
- parte resistente, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BO;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate dal procuratore della parte ricorrente all'udienza del Parte_1
29/05/2025: “I procuratori di parte precisano le conclusioni come formulate Parte_1
nel ricorso di data 10/02/2025, chiedendo che il Tribunale si pronuncia sulla domanda di separazione
pagina 1 di 8 dei coniugi e rispettive condizioni di separazione e rispettive altre domande come formulate nel ricorso;
chiedono inoltre che la causa successivamente prosegua per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49. cpc.” conclusioni formulate nel ricorso di data 10/02/2025: “voglia il Tribunale di Bolzano, previa comparizione delle parti e disattesa ogni contraria istanza […] in via principale e nel merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli nata in data [...] e , nato in [...]_1 Per_2
16.05.2014, con collocazione prevalente presso la madre;
- in subordine disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre;
3) ordinare al OR di contribuire al mantenimento dei figli minori e CP_1 Persona_3
con il pagamento di un contributo di mantenimento mensile di Euro 700,00.-, e ciò Persona_4
sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
tale importo andrà corrisposto alla ORa mediante accredito sul suo conto corrente da effettuarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese e sarà soggetto ad automatica rivalutazione ASTAT con prima rivalutazione a febbraio
2026;
4) stabilire che le spese straordinarie affrontate nell'interesse dei figli minori, comprese quelle per le attività estive, siano sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 70% a carico del OR CP_1
e del 30% a carico della ORa , con obbligo di rimborso della rispettiva
[...] Parte_1
quota di spettanza al genitore che le ha anticipate;
5) disporre che degli assegni familiari e dei sussidi pubblici di altro genere spettanti per i figli minori usufruisca esclusivamente la madre , mentre delle ritenute e delle detrazioni fiscali Parte_1
beneficeranno entrambi i coniugi al 50%;
6) condannare il OR alla restituzione in favore della ORa delle CP_1 Parte_1
somme incassate a titolo di assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) pari ad Euro 7.780,67.-
- in subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato, sul quale in data 31.01.2025 erano giacenti Euro 10.061,28.-, accertando e dichiarando che la somma di Euro
7.780,67.- equivalente all'ammontare degli assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) spetta alla ORa
, ed il residuo al OR ed autorizzando la ORa Parte_1 CP_1 Parte_1
ad accreditarsi detto importo, anche mediante più prelievi dal conto corrente cointestato;
pagina 2 di 8 - in estremo subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato assegnando a ciascun coniuge la quota del 50%;
7) disporre che i figli trascorrano con il padre un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla domenica sera, oltre ad una notte infrasettimanale durante l'anno scolastico (prelevandoli direttamente da scuola e riportandoveli la mattina dopo) così come previsto dall'allegato piano genitoriale al quale ci si richiama anche per le festività e le vacanze;
8) ordinare la liberazione dell'immobile di proprietà della ricorrente ad oggi occupato dal OR
; CP_1
9) ordinare al OR di procedere all'intestazione in proprio favore del veicolo CP_1
Wolkswagen Touran il quale, pur essendo stato acquistato con il denaro proveniente dal conto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà nella sua disponibilità;
10) condannare il OR a rifondere alla ORa le spese e gli onorari CP_1 Parte_1
del presente procedimento
11) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. parte ricorrente chiede sin d'ora lo scioglimento del matrimonio.
In via istruttoria, ferma ogni più ampia riserva ex art. 473bis.17 comma 2 c.p.c., si producono i seguenti documenti: …”
e dal Pubblico Ministero in data 02-03/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza presso il padre vanno determinati tenendo conto delle esigenze dei figli;
circa la determinazione dell'entità del mantenimento dovuto periodicamente dal padre si rimette la decisione al giudice.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/02/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano proponendo domanda di separazione cumulativamente a domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc;
il convenuto non si è costituito in giudizio ed è CP_1
stato dichiarato contumace all'udienza del 07/05/2025.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al giudice delegato non ha potuto essere esperito non essendo comparsa la parte convenuta.
Il giudice delegato ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22. cpc di data 08/05/2025 e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa per il giorno 29/05/2025 dove la parte ricorrente ha rassegnato le sopra estese conclusioni, il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
pagina 3 di 8 In questa sede deve quindi procedersi a decidere le domande riguardanti la separazione e le condizioni di separazione (il procedimento proseguirà poi in ordine alla domanda di divorzio, domanda che diverrà procedibile solo a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza dei termini previsti dalla legge).
2. Dagli atti emerge tra l'altro quanto segue:
- le parti hanno contratto matrimonio a Egna (BZ) in data 26/09/2015, trascritto presso lo stato civile del Comune di Egna;
- già prima del matrimonio erano nati i figli comuni e;
Per_1 Per_2
- successivamente al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- le parti non si sono riconciliate.
Dagli atti emerge che il matrimonio delle parti è fallito: l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta sufficientemente provata. Si ritiene altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta della parte ricorrente in atti.
3. In ordine all'affidamento da disporre va evidenziato che nel caso di specie non ricorrono ragioni per discostarsi dall'applicazione del principio generale dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori disposto dall'art. 337-ter c.c., poiché il padre ultimamente si sta occupando regolarmente dei figli (li vede regolarmente, pur essendo i figli comunque collocati prevalentemente presso la madre).
La madre è stata, infatti sentita dal giudice delegato all'udienza del 07/05/2025, dove ha dichiarato tra l'altro che “[…] Da due anni abito di fatto, con i figli, a , pur avendo mantenuto CP_2
la residenza anagrafica a Egna. In questo periodo sento mio marito abbastanza frequentemente per le questioni riguardanti i figli. Lui, attualmente, vede i figli una volta alla settimana (di solito il mercoledì, dalle ore 17.00 al giovedì mattina alle ore 7.15) e i fine settimana, da venerdì pomeriggio, ore 17.00 fino a domenica sera. […]”
Le ulteriori argomentazioni proposte dalla madre alla detta udienza giustificano un collocamento prevalente della prole presso di lei, ma non appaiono sufficienti per derogare al principio dell'affidamento condiviso.
Ne consegue che l'affidamento condiviso della prole con prevalente collocamento presso la madre e residenza anagrafica presso la madre stessa, risponde all'interesse dei figli.
pagina 4 di 8 Per quanto riguarda le visite tra padre e figli, questo Collegio ritiene che corrisponda all'interesse della prole vedere regolarmente il loro padre, quantomeno un giorno infrasettimanale e i fine settimana alternate, come peraltro già di fatto praticato dai genitori da tempo.
Ai fini di determinare il contributo al mantenimento da porre a carico del padre va considerato
- che entrambi i genitori dispongo di piena capacità lavorativa;
- che il OR lavora quale dipendente della Würth srl di Egna, con una retribuzione CP_1 mensile media netta di ca. € 2.000,00; paga la rata mensile di € 460,00 del mutuo acceso dalla ORa per l'abitazione familiare (di proprietà della ORa;
Pt_1 Pt_1
- che la ORa lavora quale operaia agricola presso l'Agritur Coflari Ranch di Parte_1
Ruffrè con uno stipendio netto mensile medio di ca. € 1.500,00 ed è proprietaria dell'abitazione familiare presso la quale vive attualmente il marito essa vive attualmente con i CP_1
figli a Ruffré;
- il tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza delle parti, le esigenze della prole comune, tenuto conto in concreto di tutti i fattori indicati nell'art. 337-ter c.c., e della regolamentazione disposta in ordine all'esercizio del diritto di visita del padre.
Alla luce di tali premesse appare congruo determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli in € 300,00 mensili per figlio (e quindi € 600,00 mensili complessivamente) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ASTAT.
Le spese straordinarie per i figli devono essere sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Eventuali contributi pubblici spettanti per i figli potranno essere fatti valere in via esclusiva dalla madre collocataria, mentre eventuali detrazioni spettanti per i figli potranno essere fatte valere da ciascun genitore nella misura del 50%.
4. Sono, invece, inammissibili le domande della ricorrente volte a
- “condannare il OR alla restituzione in favore della ORa CP_1 Parte_1
delle somme incassate a titolo di assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) pari ad Euro
7.780,67.- in subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato, sul quale in data 31.01.2025 erano giacenti Euro 10.061,28.-, accertando e dichiarando che la somma di
Euro 7.780,67.- equivalente all'ammontare degli assegni INPS e provinciali erogati sul conto cointestato tra maggio 2023 e dicembre 2024 (detratto quanto già corrispostole da controparte) spetta alla ORa , ed il residuo al OR ed Parte_1 CP_1
pagina 5 di 8 autorizzando la ORa ad accreditarsi detto importo, anche mediante più Parte_1
prelievi dal conto corrente cointestato;
in estremo subordine disporre lo scioglimento della comunione del conto corrente cointestato assegnando a ciascun coniuge la quota del 50%;”
- “ordinare la liberazione dell'immobile di proprietà della ricorrente ad oggi occupato dal OR;
” CP_1
- “ordinare al OR di procedere all'intestazione in proprio favore del veicolo CP_1
Wolkswagen Touran il quale, pur essendo stato acquistato con il denaro proveniente dal conto intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà nella sua disponibilità;”.
Le parti erano, infatti, sposate in regime di separazione dei beni (come emerge dall'atto di matrimonio dimesso in atti). Ne consegue che le domande proposte in punto importi versati sul conto corrente cointestato costituiscono domande legate allo scioglimento di una comunione ordinaria. Tali domande - così come anche le domande volte alla restituzione di somme di danaro, alla liberazione di immobile occupato senza titolo e domande volte alla gestione di beni mobili registrati (Volkswagen Tiguan) - devono essere proposte con il rito ordinario e non con il rito di famiglia. E', infatti, orientamento consolidato della Suprema Corte (a cui questo Tribunale aderisce) che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione / divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, azioni di accertamento (patrimoniale) negativo o positivo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza (la parte ricorrente è solo parzialmente vincitrice), sicché
la parte va condannata a rifondere alla parte ricorrente la metà (50%) delle spese CP_1
della fase della separazione del presente giudizio, che vanno compensate per il resto e che sono liquidate, ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 10/03/2014, per l'intero (100%) come segue:
Euro 1.700,00 per la fase di studio della controversia, Euro 650,00 per la fase introduttiva, Euro
1.000,00 per la fase di trattazione e decisione che nel caso in esame coincidono, e dunque complessivamente Euro 3.350,00 per compenso totale nonché € 242.56 per spese anticipate, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA
e IVA sulle poste soggette come per legge.
pagina 6 di 8 6. La competenza del Tribunale adito sussiste avendo avuti i coniugi ed i figli l'ultima residenza comune nel circondario di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione e rispettive condizioni di separazione, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Egna (BZ) il 26/09/2015 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Egna sub numero 10 parte I anno 2015; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni di separazione:
1. affida i comuni figli (nata in data [...]) e (nato in data [...]) ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori in affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale avranno anche la loro residenza anagrafica;
2. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore dei figli minorenni, che il padre trascorra con quest'ultimi
- un giorno a settimana con pernottamento, in difetto di diverso accordo dei genitori ogni mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina alle ore 7.15;
- i fine settimana alternate da venerdì pomeriggio, ore 17.00, fino a domenica sera ore 17.00;
- i genitori potranno in ogni momento concordare un aumento delle visite tra padre e figli;
- una settimana con ciascun genitore durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno (dal 24 dicembre ore 9.00 al 30 dicembre ore 21.00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio ore 21.00); le altre vacanze (Ognissanti, Carnevale, Pasqua) verranno alternate tra i genitori;
in caso di mancato accordo, i figli trascorreranno con un genitore le vacanze di Ognissanti, la prima settimana delle vacanze di Natale e Carnevale, e con l'altro genitore la seconda settimana delle vacanze di Natale e le vacanze di Pasqua, con alternanza annuale di tale regolamentazione;
quest'anno il primo periodo appena evidenziato spetta al padre e il secondo alla madre;
pagina 7 di 8 - durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive;
i detti periodi del dovere-diritto di visita durante le vacanze estive sono da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo, il padre trascorrerà con i figli minore la prima settimana di luglio, la prima e l'ultima settimana di agosto;
la madre è libera di poter trascorrere nel periodo estivo fino a tre settimane anche non consecutive con i figli in vacanza;
3. impone al padre l'obbligo di versare a partire dal 10/02/2025 (data di introduzione della domanda) alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimi, l'importo di euro 300,00 mensile per ciascun figlio (e quindi € 600,00 complessivamente al mese); tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta con effetti da 01/06/2026 con base maggio 2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
4. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere ciascuno il 50% delle spese straordinarie dei figli;
5. eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno familiare e l'assegno unico ed universale) spettanti per i figli potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i figli potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. dichiara inammissibili le domande svolte dalla ricorrente sub numeri 6, 8 e 9 delle conclusioni;
7. condanna a rifondere alla parte la metà (50%) delle CP_1 Parte_1
spese della fase della separazione del presente giudizio, che compensa per il resto, e che liquida per l'intero (100%) in complessivamente € 3.350,00 per compenso totale, € 242,56 per spese anticipate oltre al 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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