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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 1158/2024 R.G.
Il giorno 23.10.2025 innanzi al Giudice dott. AR LO compaiono per parte attrice l'avv. Daccà in sostituzione dell'avv. Tidona e per la convenuta e la terza intervenuta l'avv. Raviola in sostituzione dell'avv. Veneziano.
L'avv. Daccà richiama le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione nonché ai successivi scritti difensivi e verbali, insistendo altresì nelle istanze istruttorie.
L'avv. Raviola si oppone alle istanze istruttorie per i motivi in atti e precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Le parti richiamano le difese in atti.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. AR LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da in persona del legale rappresentante sig. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Asti, via Morelli n. 22, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IC Daccà, e rappresentata e difesa dall'avv. Marialuisa Tidona come da procura in atti
- attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Campobasso, via Antonio Cardarelli n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonello
Veneziano, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte convenuta opposta –
E in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Controparte_2 in Campobasso, via Antonio Cardarelli n. 23, presso lo studio dell'avv. Antonello Veneziano, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terza intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 437/2024 emesso dal Tribunale di Asti in data 16.4.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla la somma di € 25.227,13, oltre interessi e spese, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per forniture di energia elettrica.
L'opponente ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Asti e l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito ha contestato l'esistenza del credito azionato in quanto non provato e basato in ogni caso su erronee misurazioni dei consumi a causa del malfunzionamento del contatore.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle eccezioni Controparte_1 pregiudiziali avversarie e osservando nel merito che l'ente distributore (E-Distribuzione s.p.a.) aveva in effetti evidenziato possibili anomalie nelle letture dei consumi che avevano coinvolto centinaia di clienti tra cui anche l'odierno opponente, riservandosi pertanto di riquantificare la pretesa creditoria qualora ne fossero ricorsi i presupposti.
In data 22.10.2024 è intervenuta la in qualità di cessionaria del ramo di azienda di Controparte_2
comprendente il credito oggetto di giudizio, la quale ha fatto proprie le domande e Controparte_1 difese già svolte dalla propria dante causa.
Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in ragione della clausola di cui all'art. 24 delle condizioni generali del contratto di somministrazione, il quale prevede che “Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta al foro di residenza o domicilio del Cliente” (doc. 2 del fascicolo documenti della fase monitoria).
L'eccezione appare infondata in quanto l'art. 29, secondo comma, c.p.c. dispone che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito e nel caso di specie la clausola pattuita dalle parti, pur prevedendo la competenza del Foro di residenza o domicilio del cliente (così individuando la competenza del Tribunale di Ragusa), non attribuisce a tale competenza natura esclusiva.
Merita richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, l'inequivoca intenzione delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori;
tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
2214 del 15/02/2001).
Nel caso di specie la natura esclusiva del foro convenzionale individuato dalle parti, oltre a non essere espressamente pattuita, non può quindi essere desunta dalla mera enunciazione che ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto sarebbe stata devoluta al foro di pagina 2 di 5 residenza o domicilio del cliente, non trattandosi, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, di un'espressione idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.
L'opponente aveva, pertanto, l'onere di dimostrare che l'eccezione fosse fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del
29/08/2008) e di indicare quello competente con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 14096 del 07/07/2020).
Tale onere non è stato assolto, non avendo l'opponente sollevato alcuna contestazione della competenza con riferimento ai fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative a diritti di obbligazione.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
In merito all'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 24 delle condizioni generali di contratto pare sufficiente richiamare in questa sede quanto già osservato con l'ordinanza del 2.12.2024 ossia che la predetta clausola contrattuale onera il solo “Cliente” di esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione e trattandosi di una disposizione limitativa della facoltà di agire in giudizio essa deve ritenersi di stretta interpretazione. In ogni caso, ritenuto che la domanda proposta da
[...]
, avendo ad oggetto un rapporto di somministrazione, rientrasse tra le materie soggette CP_1 al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/2010, è stato disposto l'espletamento di tale procedura, la quale ha dato esito negativo come risulta dal verbale prodotto in data 24.1.2025.
Nel merito, l'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
La domanda formulata dalla in sede monitoria trae origine da un rapporto di Controparte_1 fornitura di energia elettrica pacificamente intercorso tra le parti, nell'ambito del quale sono state emesse tra l'altro le due fatture oggetto di domanda ossia la n. 80230800177900 del 7.2.2023 di €
29.258,74 e la n. 80230801139868 del 16.10.2023 di € 1.263,29 (doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opponente ha contestato la correttezza degli importi addebitati con le suddette fatture, sostenendo che essi sarebbero esorbitanti rispetto ai consumi effettivi, come si evincerebbe sia dalle fatture precedenti della stessa società convenuta relative all'anno 2022 sia da quelle successivamente emesse dalla nuova fornitrice Nova AEG s.p.a., aventi tutte ad oggetto importi decisamente inferiori.
Al riguardo va osservato, in punto riparto degli oneri probatori, che “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo
pagina 3 di 5 strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020; Cass. civ., 21/05/2019, n.
13605).
Nel caso di specie la ha allegato il malfunzionamento del contatore e dimostrato di Parte_1 aver richiesto in data 10.5.2023 al distributore E-Distribuzione s.p.a. il registro delle misure per verificare i consumi effettivi (doc. 5 di parte attrice).
L'opponente ha, inoltre, prodotto le fatture precedentemente emesse nei suoi confronti da
[...]
nel 2022, le quali recano l'importo complessivo di € 10.817,55 per il periodo da gennaio CP_1
2022 a gennaio 2023, corrispondente a una media di circa 800 euro mensili (doc. 2 di parte attrice).
Sono state altresì prodotte le fatture emesse dal successivo fornitore Nova AEG s.p.a., subentrato alla convenuta, relativamente al periodo maggio 2023 – marzo 2024, le quali si attestano mediamente sull'importo di circa 1.300 euro mensili (doc. 3 di parte attrice).
Non essendovi contestazione sul fatto che la società opponente abbia esercitato durante l'intero periodo in esame, mantenendo gli stessi ritmi di lavoro, un'attività di bar con pizzeria e ristorante, situata nel centro storico di Marina di Ragusa, svolta prevalentemente nei mesi estivi trattandosi di una località di mare, appare pertanto effettivamente anomalo il consumo risultante dalla fattura n.
80230800177900 del 7.2.2023, dell'importo di € 29.258,74, avente ad oggetto un conguaglio riferito al periodo dal 1.10.2022 al 31.1.2023: esso corrisponde, infatti, a un fatturato medio mensile di €
7.314,68, decisamente superiore alla media registrata nei mesi precedenti, tenuto conto oltretutto che esso sarebbe maturato nei mesi autunnali e invernali durante i quali il consumo di energia, alla luce del tipo di attività e del luogo in cui è stata esercitata, avrebbe viceversa dovuto essere minore rispetto alla restante parte dell'anno. L'importo di cui alla fattura in questione, rapportato su base mensile, è altresì nettamente superiore al consumo medio mensile che è stato successivamente fatturato dal nuovo fornitore Nova AEG.
La società opponente ha, pertanto, assolto l'onere di dimostrare l'esorbitanza dei consumi indicati nella fattura in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'eccezione di malfunzionamento del contatore trova, inoltre, riscontro nella comunicazione effettuata dal distributore E-Distribuzione s.p.a. a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da
[...]
in relazione alle contestazioni sollevate dalla : con tale comunicazione CP_1 Parte_1 veniva, infatti, evidenziato che “l'autodiagnostica interna al misuratore, in esercizio presso la fornitura, segnala possibili anomalie nelle letture. Le letture rilevate in teleletture potrebbero non essere attendibili e quindi non sono utilizzate (…) Risulta necessario procedere al controllo e all'eventuale sostituzione del misuratore” (doc. 3 di ). Controparte_1
pagina 4 di 5 A fronte di tali specifiche contestazioni dell'opponente, documentalmente riscontrate, incombeva pertanto sulla parte convenuta l'onere di provare che il contatore era regolarmente funzionante.
Tale onere non è stato assolto, non avendo la né la cessionaria del credito Controparte_1 [...]
offerto alcun elemento di prova al riguardo. CP_2
L'importo addebitato con la fattura n. 80230800177900 del 7.2.2023, pari a € 29.258,74, deve conseguentemente ritenersi inattendibile in quanto anomalo e basato su misurazioni effettuate mediante un contatore di cui non è stato provato il corretto funzionamento.
Tale rilievo si riverbera altresì sull'attendibilità dei consumi indicati nella successiva fattura n.
80230801139868 del 16.10.2023 dell'importo di € 1.263,29 e relativa al periodo dal 1.3.2023 al
31.3.2023: infatti, benché quest'ultimo importo risulti meno sproporzionato rispetto alla media dei consumi precedenti, esso è tuttavia relativo a un periodo in cui deve ritenersi che fosse ancora operante lo stesso contatore che aveva dato luogo alle anomalie e disfunzioni di cui si è appena detto, non essendovi prova né allegazione che nel frattempo si fosse proceduto alla sua sostituzione. La parte attrice ha, infatti, dedotto che il contatore sarebbe stato sostituito solo nel mese di luglio 2023 e la si è limitata a replicare di non avere ricevuto alcuna informazione al riguardo da parte CP_2 del distributore.
Non risultando, pertanto, che nel marzo 2023 il contatore fosse già stato sostituito, deve ritenersi che anche i dati dei consumi fatturati con la bolletta n. 80230801139868 del 16.10.2023 siano inattendibili e quindi inidonei a fondare la corrispondente pretesa creditoria della società fornitrice.
Alla luce di quanto precede l'opposizione va pertanto accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei parametri di cui al d.m. 55/14 – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta e di quella intervenuta in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, a pagare in favore dell'opponente, per le spese del presente giudizio, la somma di euro 3.000,00 per compenso professionale ed euro 145,50 per esposti, oltre pesi e accessori di legge.
Il Giudice
AR LO
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