Art. 9.
Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , sono aggiunti sei posti di professore per la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , sono aggiunti sei posti di professore per la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.