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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 892/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LI Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 471/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002393624 TARSU IMP. REG. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Sig.ra Resistente_1, per mezzo del quale impugnava I'intimazione di pagamento n. 29220229002393624, presumibilmente notificata il
5.9.2022 per la somma complessiva di € 8.544,84 e contestava I'intervenuta prescrizione della pretesa di cui alla cartella n. 29220170000143325, articolando i seguenti motivi:
1) inesistenza della pretesa di cui alla cartella n. 2912012000073315200, che era stata annullata con sentenza della CTP in data 18.1.2019;
2) intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 29220170000143325;
3) procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile dell'intimazione di pagamento;
4) difetto di motivazione;
5) violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies l. n. 241/90 nonché art. 7, comma2, l. n. 212/2000; violazione dell'art. 19, comma 2, D.L.vo n. 546/92;
6) omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 471/02/2023 - pubblicata in data 17 luglio 2023, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato, condannando parte resistente (Agente della RI, non costituito) al pagamento delle spese del giudizio, così statuendo: “ll ricorso deve essere accolto.
Assorbente ai fini della decisione è la contestazione della sussistenza delle pretese creditorie richiamate nell'intimazione.
In ordine alla cartella n.2912012000073315200 parte ricorrente fa riferimento da una sentenza della CTP che I'avrebbe annullata;
in ordine alla cartella n. 29220170000143325 essa riguarda TARSU delle annualità dal 2009 al 2012, che in ragione della prescrizione quinquennale sarebbero incorse in prescrizione tra il
31.12.2014 e il 31.12.2017, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
Tali deduzioni non sono state contrastate, non essendosi costituita la controparte citata in giudizio e non essendovi altrimenti prova della rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione, che avrebbero dovuto interrompere la prescrizione per le imposte di cui alla cartella n.29220170000143325, né vi è controprova all'affermazione che la cartella n. 2912012000073315200 sia stata impugnata e annullata dalla CTP”.
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – RI (AdER), subentrata al precedente Agente della RI, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto il ricorso introduttivo e nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese: a tale scopo, è stata prodotta – ma solo nell'odierno grado di appello, la documentazione attestante sia la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa tributaria de qua (con riferimento alla cartella di pagamento avente numeri finali “143325”, mentre, con riferimento all'altra cartella, ha rilevato la sua totale estraneità all'odierna controversia, in quanto non compresa nell'intimazione di pagamento impugnata (che si riferisce, oltre che alla cartella poc'anzi indicata, ad una seconda cartella, non menzionata dalla ricorrente nel suo ricorso). Ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi.
3.- Si è costituita l'originaria ricorrente, formulando appello incidentale, per i seguenti rilievi:
1) Fondatezza e legittimità gravata sentenza.
2) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost.
Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER.
3) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. IL PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON
PUÒ ESSERE INIZIATO O PROSEGUITO EX ARTT. 77 E 81 C.P.C. (SS.UU. N. 7514/2022). IRREGOLARE
FORMAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 101 C.P.C. E ART. 111 COSTITUZIONE.
INAMMISSIBILITÀ COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE. VIZIO LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL PROCURATORE SPECIALE AUTORIZZATO
PER PROCURA SPECIALE EX ART. 77 CPC. VIZIO LEGITIMATIO AD CAUSAM EX ART. 81 C.P.C. DEL
DIFENSORE LEGALE COSTITUITO SFORNITO AB IMIS DI VALIDA PROCURA AD LITEM. DIFETTO IUS
POSTULANDI. OMESSA CONTESTUALITÀ PROCURA ALL'ATTO PROCESSUALE (CASS. 19100/2017).
RILEVABILITÀ EX OFFICIO. GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA SUPREMA CORTE ACCOLTA DALLA
CTR LI . VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E 18 D.LGS. 546/1992 E ARTT. 77, 81,
83, 101 E 115 C.P.C.
4) Difensore privo di valida procura comporta inesistenza giuridica atto introduttivo. Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità.
5) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c., art. 53 e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92.
Inammissibilità costituzione in giudizio di RI Sicilia. Contestata radicale nullità procura ad litem.
Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico.
Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale.
6) Inammissibilità, improcedibilità e inesistenza giuridica atto appello. Infondatezza e illegittimità motivi del ricorso.
7) Violazione artt. 57 e 58 D.Lgs. 546/1992. Inammissibilità produzione documentale probatoria per conto di soggetti terzi. Domanda nuova con inserimento di nuovo tema di indagine. Nullità titolo esecutivo. Nullità derivata atto successivo.
8) Violazione art. 15 D.Lgs. 546/92, artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 2233 c.c., D.M. 55/2022, art. 4 e tabella n. 23 dei parametri ad esso allegata. Responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co 3, c.p.c.
La contribuente – appellante incidentale ha concluso con richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento della propria impugnazione incidentale, con vittoria di sese e compensi, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
4.- Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie illustrative e prodotto ulteriore documentazione, con le quali hanno controdedotto in ordine alle rispettive argomentazioni.
5.- All'udienza pubblica del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello agenziale (principale) va accolto, ma solo parzialmente, mentre quello incidentale della contribuente deve essere respinto.
7.- Va, innanzi tutto, rilevato la totale estraneità, all'oggetto del contendere nella presente controversia, delle questioni relative alla cartella di pagamento avente numeri finali “3315200”, dal momento che, non risultando la stessa compresa tra le due - effettivamente indicate nella cartella di pagamento impugnata (una sola delle quali, peraltro, oggetto di specifiche doglianze, formulate dalla contribuente), non si riesce a comprendere il collegamento – sia soggettivo che oggettivo, con l'odierna causa.
8.- In ordine ai diversi profili (che possono essere congiuntamente scrutinati) con i quali l'appellante incidentale lamenta l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER, il Collegio rileva come del tutto errate ed infondate appaiono le argomentazioni addotte dalla contribuente a sostegno delle proprie tesi laddove deduce l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione avvenuta per il tramite di un avvocato del libero foro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai costantemente affermato che l'Agenzia delle Entrate–
RI (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria Cass. 16/06/2025 n. 16040, (Cass.
01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
La documentazione prodotta dall'appellata AdER, inoltre, è da ritenere senz'altro congrua in ordine alla valida costituzione dell'AdER medesima;
infatti, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata alla Dott.ssa Nominativo_1 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate RI Avv. Nominativo_2 in data 22/6/2023 come da procura speciale notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22 giugno 2023, depositata nei termini di cui all'art. 32 comma I del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (prima difesa utile).
Né la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio ne impedisce la partecipazione nel successivo grado.
E' jus receptum, infatti, che la costituzione in giudizio dell'appellato contumace è sempre consentita, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il giudizio
Legittima e valida, pertanto, è la costituzione dell'Ader nel presente grado di giudizio, atteso che la parte non costituitasi nel primo grado ha piena facoltà di resistere in appello.
8.1.- Dalle superiori argomentazioni consegue, inoltre, che alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado non è preclusa la produzione di nuovi documenti in appello.
Per unanime orientamento giurisprudenziale, infatti “alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese” (Cass. 21059/2007, 12088/2011,
Cass. 32213/2023).
9.- Al riguardo, infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata da AdER, sollevata dall'appellante incidentale, in quanto alla luce della recentissima pronuncia della Corte
Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, deve ritenersi costituzionalmente illegittima l'applicazione retroattiva dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – ai giudizi di secondo grado incardinati prima dell'entrata in vigore della novella.
La Consulta ha, infatti, dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto riformato, nella parte in cui estende l'immediata applicabilità della nuova disciplina anche a giudizi di appello originati da controversie già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma.
Ne discende, in via consequenziale, la persistente vigenza della disciplina previgente in tali giudizi, con piena operatività del principio di disponibilità delle prove in appello, in coerenza con la versione dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anteriore alla modifica.
Pertanto, nei procedimenti d'appello derivanti da giudizi di primo grado instaurati prima del 4 gennaio 2024
(data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023), l'Agenzia delle Entrate – RI conserva la piena facoltà di produrre in appello documentazione probatoria ulteriore, ivi inclusa quella afferente alla notificazione degli atti presupposti, non trovando applicazione il divieto processuale introdotto dal nuovo comma 3 dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'interpretazione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, impone dunque di disapplicare il divieto in esame con riferimento ai giudizi “pendenti” in secondo grado ma “maturi” sotto la vigenza del precedente regime, preservando così il diritto di difesa e l'equilibrio del contraddittorio, in ossequio ai principi ex artt. 3,
24 e 111 Cost.
Dunque, in merito alla produzione documentale, si osserva che il giudizio di primo grado è stato introdotto in data 27/02/2023 R.G.R. 183/2023, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta
Sezione 2, prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546; da ciò, l'infondatezza dell'eccezione.
10.- Esaminando, dunque, la documentazione prodotta da AdER, con specifico riferimento alla notifica della cartella di pagamento – avente numeri finali “143325” (TARSU per gli anni dal 2009 al 2012), se, da un lato, tale notifica deve essere ritenuta validamente effettuata, con la conseguente efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale (stabilito per le imposte locali), dall'altro lato, tale efficacia, nella fattispecie, va riconosciuta soltanto con riferimento alla TARSU relativa all'anno 2012 (il relativo termine prescrizionale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2017, a fronte della notifica della cartella de qua, avvenuta nel mese di luglio dello stesso anno 2017), mentre deve essere confermata l'avvenuta prescrizione dell'imposta de qua, riferita al triennio 2009-2011, certamente intervenuta alla data di notifica della stessa cartella, in assenza di notifica di precedenti atti interruttivi.
11.- E' per tali motivi che, come sopra anticipato, l'appello agenziale merita solo parziale accoglimento, in parziale riforma della decisione impugnata e che deve essere respinto l'appello incidentale della contribuente.
12.- L'esito della controversia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma in parte qua la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LI Sezione 7, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - Caltanissetta - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 471/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 17/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220229002393624 TARSU IMP. REG. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi di appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Sig.ra Resistente_1, per mezzo del quale impugnava I'intimazione di pagamento n. 29220229002393624, presumibilmente notificata il
5.9.2022 per la somma complessiva di € 8.544,84 e contestava I'intervenuta prescrizione della pretesa di cui alla cartella n. 29220170000143325, articolando i seguenti motivi:
1) inesistenza della pretesa di cui alla cartella n. 2912012000073315200, che era stata annullata con sentenza della CTP in data 18.1.2019;
2) intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 29220170000143325;
3) procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/o inesistente. Invalidità insanabile dell'intimazione di pagamento;
4) difetto di motivazione;
5) violazione degli artt. 3, comma 4, e 21 octies l. n. 241/90 nonché art. 7, comma2, l. n. 212/2000; violazione dell'art. 19, comma 2, D.L.vo n. 546/92;
6) omesso perfezionamento del procedimento notificatorio, la C.G.T. di primo grado di Caltanissetta, con la sentenza n. 471/02/2023 - pubblicata in data 17 luglio 2023, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato, condannando parte resistente (Agente della RI, non costituito) al pagamento delle spese del giudizio, così statuendo: “ll ricorso deve essere accolto.
Assorbente ai fini della decisione è la contestazione della sussistenza delle pretese creditorie richiamate nell'intimazione.
In ordine alla cartella n.2912012000073315200 parte ricorrente fa riferimento da una sentenza della CTP che I'avrebbe annullata;
in ordine alla cartella n. 29220170000143325 essa riguarda TARSU delle annualità dal 2009 al 2012, che in ragione della prescrizione quinquennale sarebbero incorse in prescrizione tra il
31.12.2014 e il 31.12.2017, senza che siano intervenuti atti interruttivi.
Tali deduzioni non sono state contrastate, non essendosi costituita la controparte citata in giudizio e non essendovi altrimenti prova della rituale notifica degli atti prodromici all'intimazione, che avrebbero dovuto interrompere la prescrizione per le imposte di cui alla cartella n.29220170000143325, né vi è controprova all'affermazione che la cartella n. 2912012000073315200 sia stata impugnata e annullata dalla CTP”.
2.- Ha proposto appello, avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate – RI (AdER), subentrata al precedente Agente della RI, chiedendone l'integrale riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha accolto il ricorso introduttivo e nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese: a tale scopo, è stata prodotta – ma solo nell'odierno grado di appello, la documentazione attestante sia la rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione della pretesa tributaria de qua (con riferimento alla cartella di pagamento avente numeri finali “143325”, mentre, con riferimento all'altra cartella, ha rilevato la sua totale estraneità all'odierna controversia, in quanto non compresa nell'intimazione di pagamento impugnata (che si riferisce, oltre che alla cartella poc'anzi indicata, ad una seconda cartella, non menzionata dalla ricorrente nel suo ricorso). Ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi.
3.- Si è costituita l'originaria ricorrente, formulando appello incidentale, per i seguenti rilievi:
1) Fondatezza e legittimità gravata sentenza.
2) Verifica del principio del contraddittorio. Irregolare formazione contraddittorio ex art. 101 e 111 Cost.
Sussistenza. Inammissibilità costituzione nel primo giudizio dell'AdER.
3) PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. IL PROCEDIMENTO NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON
PUÒ ESSERE INIZIATO O PROSEGUITO EX ARTT. 77 E 81 C.P.C. (SS.UU. N. 7514/2022). IRREGOLARE
FORMAZIONE DEL CONTRADDITTORIO EX ART. 101 C.P.C. E ART. 111 COSTITUZIONE.
INAMMISSIBILITÀ COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE. VIZIO LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL PROCURATORE SPECIALE AUTORIZZATO
PER PROCURA SPECIALE EX ART. 77 CPC. VIZIO LEGITIMATIO AD CAUSAM EX ART. 81 C.P.C. DEL
DIFENSORE LEGALE COSTITUITO SFORNITO AB IMIS DI VALIDA PROCURA AD LITEM. DIFETTO IUS
POSTULANDI. OMESSA CONTESTUALITÀ PROCURA ALL'ATTO PROCESSUALE (CASS. 19100/2017).
RILEVABILITÀ EX OFFICIO. GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA SUPREMA CORTE ACCOLTA DALLA
CTR LI . VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 12 E 18 D.LGS. 546/1992 E ARTT. 77, 81,
83, 101 E 115 C.P.C.
4) Difensore privo di valida procura comporta inesistenza giuridica atto introduttivo. Rilevabilità ex officio anche in sede di legittimità.
5) Violazione o falsa applicazione art. 125, comma 3, c.p.c., art. 53 e art. 18, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 546/92.
Inammissibilità costituzione in giudizio di RI Sicilia. Contestata radicale nullità procura ad litem.
Inapplicabilità sanatoria ex art. 182 c.p.c. Omessa sottoscrizione da difensore munito di apposito incarico.
Omessa sottoscrizione legale rappresentante della società in carica. Irregolare formazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost. Omessa contestualità procura all'atto processuale.
6) Inammissibilità, improcedibilità e inesistenza giuridica atto appello. Infondatezza e illegittimità motivi del ricorso.
7) Violazione artt. 57 e 58 D.Lgs. 546/1992. Inammissibilità produzione documentale probatoria per conto di soggetti terzi. Domanda nuova con inserimento di nuovo tema di indagine. Nullità titolo esecutivo. Nullità derivata atto successivo.
8) Violazione art. 15 D.Lgs. 546/92, artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 2233 c.c., D.M. 55/2022, art. 4 e tabella n. 23 dei parametri ad esso allegata. Responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co 3, c.p.c.
La contribuente – appellante incidentale ha concluso con richiesta di rigetto dell'appello principale, di accoglimento della propria impugnazione incidentale, con vittoria di sese e compensi, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
4.- Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie illustrative e prodotto ulteriore documentazione, con le quali hanno controdedotto in ordine alle rispettive argomentazioni.
5.- All'udienza pubblica del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello agenziale (principale) va accolto, ma solo parzialmente, mentre quello incidentale della contribuente deve essere respinto.
7.- Va, innanzi tutto, rilevato la totale estraneità, all'oggetto del contendere nella presente controversia, delle questioni relative alla cartella di pagamento avente numeri finali “3315200”, dal momento che, non risultando la stessa compresa tra le due - effettivamente indicate nella cartella di pagamento impugnata (una sola delle quali, peraltro, oggetto di specifiche doglianze, formulate dalla contribuente), non si riesce a comprendere il collegamento – sia soggettivo che oggettivo, con l'odierna causa.
8.- In ordine ai diversi profili (che possono essere congiuntamente scrutinati) con i quali l'appellante incidentale lamenta l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'AdER, il Collegio rileva come del tutto errate ed infondate appaiono le argomentazioni addotte dalla contribuente a sostegno delle proprie tesi laddove deduce l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione avvenuta per il tramite di un avvocato del libero foro.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ormai costantemente affermato che l'Agenzia delle Entrate–
RI (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria Cass. 16/06/2025 n. 16040, (Cass.
01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass. 19/07/2023, n. 21370).
La documentazione prodotta dall'appellata AdER, inoltre, è da ritenere senz'altro congrua in ordine alla valida costituzione dell'AdER medesima;
infatti, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, la procura alle liti è stata regolarmente rilasciata alla Dott.ssa Nominativo_1 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate RI Avv. Nominativo_2 in data 22/6/2023 come da procura speciale notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22 giugno 2023, depositata nei termini di cui all'art. 32 comma I del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (prima difesa utile).
Né la mancata costituzione dell'agente della riscossione nel primo grado di giudizio ne impedisce la partecipazione nel successivo grado.
E' jus receptum, infatti, che la costituzione in giudizio dell'appellato contumace è sempre consentita, con la conseguente facoltà di compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il giudizio
Legittima e valida, pertanto, è la costituzione dell'Ader nel presente grado di giudizio, atteso che la parte non costituitasi nel primo grado ha piena facoltà di resistere in appello.
8.1.- Dalle superiori argomentazioni consegue, inoltre, che alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado non è preclusa la produzione di nuovi documenti in appello.
Per unanime orientamento giurisprudenziale, infatti “alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese” (Cass. 21059/2007, 12088/2011,
Cass. 32213/2023).
9.- Al riguardo, infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata da AdER, sollevata dall'appellante incidentale, in quanto alla luce della recentissima pronuncia della Corte
Costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, deve ritenersi costituzionalmente illegittima l'applicazione retroattiva dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 – ai giudizi di secondo grado incardinati prima dell'entrata in vigore della novella.
La Consulta ha, infatti, dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto riformato, nella parte in cui estende l'immediata applicabilità della nuova disciplina anche a giudizi di appello originati da controversie già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma.
Ne discende, in via consequenziale, la persistente vigenza della disciplina previgente in tali giudizi, con piena operatività del principio di disponibilità delle prove in appello, in coerenza con la versione dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anteriore alla modifica.
Pertanto, nei procedimenti d'appello derivanti da giudizi di primo grado instaurati prima del 4 gennaio 2024
(data di entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023), l'Agenzia delle Entrate – RI conserva la piena facoltà di produrre in appello documentazione probatoria ulteriore, ivi inclusa quella afferente alla notificazione degli atti presupposti, non trovando applicazione il divieto processuale introdotto dal nuovo comma 3 dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L'interpretazione, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, impone dunque di disapplicare il divieto in esame con riferimento ai giudizi “pendenti” in secondo grado ma “maturi” sotto la vigenza del precedente regime, preservando così il diritto di difesa e l'equilibrio del contraddittorio, in ossequio ai principi ex artt. 3,
24 e 111 Cost.
Dunque, in merito alla produzione documentale, si osserva che il giudizio di primo grado è stato introdotto in data 27/02/2023 R.G.R. 183/2023, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caltanissetta
Sezione 2, prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546; da ciò, l'infondatezza dell'eccezione.
10.- Esaminando, dunque, la documentazione prodotta da AdER, con specifico riferimento alla notifica della cartella di pagamento – avente numeri finali “143325” (TARSU per gli anni dal 2009 al 2012), se, da un lato, tale notifica deve essere ritenuta validamente effettuata, con la conseguente efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale (stabilito per le imposte locali), dall'altro lato, tale efficacia, nella fattispecie, va riconosciuta soltanto con riferimento alla TARSU relativa all'anno 2012 (il relativo termine prescrizionale sarebbe scaduto il 31 dicembre 2017, a fronte della notifica della cartella de qua, avvenuta nel mese di luglio dello stesso anno 2017), mentre deve essere confermata l'avvenuta prescrizione dell'imposta de qua, riferita al triennio 2009-2011, certamente intervenuta alla data di notifica della stessa cartella, in assenza di notifica di precedenti atti interruttivi.
11.- E' per tali motivi che, come sopra anticipato, l'appello agenziale merita solo parziale accoglimento, in parziale riforma della decisione impugnata e che deve essere respinto l'appello incidentale della contribuente.
12.- L'esito della controversia induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia – Sezione VII accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto riforma in parte qua la sentenza appellata.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso a Caltanissetta il 07.07.2025.
Il Relatore Il Presidente Dr. Eugenio Mirabelli Dr. Dauno Trebastoni