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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3149/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3149/2023 avente ad oggetto accertamento diritto di proprietà promosso DA
), con il patrocinio dell'Avv. Maria Ladon, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti ATTORE CONTRO
, Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
)
[...] C.F._3 Parte_2
) in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.F._4
), con il Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. LE Ferrero, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE Rejectis adversis Ammettersi le prove tutte già dedotte con la memoria istruttoria ex art. 171 ter n° 2 c.p.c. e così in maggior dettaglio: Acquisirsi agli atti del giudizio i documenti prodotti, numerati da n° 1 a n° 24. Ammettersi se del caso la prova per testi ad integrazione dei sopra detti documenti, sui capi qui seguito testualmente riscritti e riproposti.
Prova per testi sui capi da n° 1 a n° 5 mirata a comprovare che è stata Persona_1
a scrivere e sottoscrivere la lettera raccomandata di cui al doc. n° 6, oggi ancora in busta chiusa, da aprirsi a cura del Giudice, in presenza delle parti (cfr. infra). Capo 1. “Vero che, verso la fine del 2020, nei giorni immediatamente antecedenti al Pt_3
ha consegnato al figlio in presenza della nuora un fascicoletto Persona_1 Pt_1 Pt_4 che conteneva gli originali del proprio testamento (doc. 4) e della dichiarazione del figlio Per_ (doc. 5) nonché altri documenti in fotocopia tra i quali quelli infra indicati e prodotti
1 (docc. 9 e 10)”. Capo 2. “Vero che, in data anteriore e prossima al 23 giugno 2021, ha Persona_1 mostrato agli stessi e il testo di una lettera - scritta al computer - da inviare Pt_1 Pt_4 all'altra nuora ( e ai tre nipoti e )”. Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_3
Capo 3. “Vero che, in quella stessa occasione, ha ribadito al figlio e alla Persona_1 Pt_1 nuora le proprie difficoltà economiche, come era solita fare e lamentare. Al Pt_4 contempo, ha riferito la propria decisione di rivendicare la proprietà dell'alloggio di via Prato onde poter far fronte alle sue necessità”. Capo 4. “Vero che, in quella stessa occasione, ha dichiarato di aver lei stessa Persona_1 scritto la lettera al computer, ha chiesto tuttavia al figlio, ora avvocato in pensione, consigli e delucidazioni circa la correttezza del testo da lei predisposto”. Capo 5. Vero che, un paio di giorni dopo, presumibilmente il 23 giugno 2021, Persona_1 ha consegnato al figlio e alla nuora una busta chiusa, da indirizzare alla nuora Pt_1 Pt_4
( e ai tre nipoti ( e ) con preghiera di spedirla Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_3
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Prova per testi sui capi da n° 6 a n° 10 mirata a dimostrare l'esistenza di un patto fiduciario intercorso nel corso degli anni tra ed il figlio nell'ambito Persona_1 Persona_3 del loro rapporto avente anche natura economica. Per_ Capo 6. “Vero che la scrittura privata (doc. 9) nonché la missiva indirizzata da alla moglie e allegate istruzioni (doc. 10) erano contenute nel fascicoletto consegnato CP_4 da al figlio ciò nei giorni immediatamente antecedenti al Natale del Persona_1 Pt_1
2020”. Capo 7. “Vero che la vettura Suzuki Splash era stata acquistata da , è sempre Persona_1 stata nella piena disponibilità di costei e da costei utilizzata in via esclusiva dall'aprile del 2015 (data dell'acquisto) sino al gennaio del 2020”. Capo 8. “Vero che la Fin.Geco s.r.l. - società costituita / amministrata da - Persona_3 oppure - lui personalmente - accreditavano mensilmente ad la Persona_3 Persona_1 somma di 500 € sul conto corrente bancario n° 2468 acceso presso la Cassa di Risparmio di Cuneo, conto cointestato / ”. Persona_1 Persona_3
Capo 9. “Vero che gli accrediti venivano usualmente eseguiti a mezzo bonifico, ciò nel periodo che dalla data di costituzione della Fin.Geco s.r.l. (2001) sino al decesso di
[...]
(2014). Vero che, subito dopo - nel settembre del 2014 - sono cessati”. Per_3
Capo 10. “Vero che - nell'ambito della Fin.Geco s.r.l. - non aveva poteri, né Persona_1 incarichi, né mansioni di sorta, mai ha frequentato la sede della società, mai ha svolto attività lavorativa alle sue dipendenze, né quale dirigente né quale impiegata”.
Prova per testi sui capi da n° 11 a n° 23 mirata a dimostrare le condizioni di salute di
[...]
e correlate necessità. Per_1
Capo 11. “Vero che il 22 gennaio del 2020, è stata ricoverata presso Persona_1
l'Ospedale di Mondovì a seguito dell'aggravarsi dei suoi problemi di cuore e diabete, ed ivi è rimasta per circa 3 settimane consecutive”. Capo 12. “Vero che, nei mesi successivi a tale ricovero, le condizioni di salute di
[...] sono via via andate peggiorando”. Per_1
2 Capo 13. “Vero che si è resa necessaria - indicativamente a far data dal marzo / aprile del 2020 - la collaborazione e l'assistenza da parte di uno e poi di due badanti, tali la Per_4 mattina e LE il pomeriggio, sino all'ora di cena”. Capo 14. “Vero che le critiche condizioni di salute della “nonna” ed il loro aggravarsi erano note alla nuora e ai nipoti, in quanto periodicamente riferite sia dalla stessa Controparte_4 Per_ sia da sia da (al telefono)”. Pt_1 Pt_4
Capo 15. “Vero che in quel periodo e nei mesi successivi, deambulava con Persona_1 estrema difficoltà, si spostava a malapena e solo con l'aiuto di un carrello deambulatore e poi di una carrozzina, non usciva e non è più uscita di casa se non con l'ausilio di addetti della Croce Rossa per recarsi in tre o quattro occasioni presso l'ospedale di Mondovì, per accertamenti e/o visite mediche”. Capo 16. “Vero che dal marzo / aprile del 2020 sino al giugno del 2022, non Persona_1
è più stata in grado di svolgere attività all'esterno della sua abitazione, quali le più usuali commissioni, visite a conoscenti, acquisti di vestiario, di alimentari, di medicine, prelievi mediante bancomat, spedizioni presso la Posta ecc.”. Capo 17. “Vero che in sua vece erano l'attore e/o la di lui moglie a Persona_5 provvedere di prassi ad ogni incombenza esterna”. Capo 18. “Vero che l'attore e la di lui moglie provvedevano anche alla somministrazione dei Per_ pasti, presso la contigua abitazione di collegata da scala a chiocciola interna”. Capo 19. “Vero peraltro che, nonostante il progressivo declino cognitivo, nonostante la parziale cecità, nonostante gli innumerevoli acciacchi e le patologie più gravi, Persona_1
è stata in grado - indicativamente sin verso la fine del 2021 - di gestire i suoi risparmi, di controllare l'estratto conto, l'accredito della pensione, i prelievi del bancomat, di intrattenere rapporti esterni mediante l'uso del cellulare, di utilizzare il proprio computer, di conversare con alcune amiche o con i medici curanti che la venivano a visitare a domicilio, di pagare direttamente i due badanti ecc.”. Capo 20). “Vero che, in quel periodo di quasi totale immobilità, perdurato più di due anni, Per_ si lamentava continuamente dell'assenza delle due nipoti, della mancata assistenza da parte di costoro, della mancanza di qualsivoglia contributo da parte di nuora e nipoti, né sul piano affettivo né sul piano economico”. Capo 21). “Vero che, in quello stesso periodo, era solita lagnarsi di non poter soddisfare interamente i propri bisogni economici, ritenendo insufficiente la pensione di cui godeva. La mancata conciliazione con nuora e nipoti - relativamente alla questione dell'appartamento di via Prato - era diventato il suo costante cruccio, mai sopito. Per_ Capo 22). “Vero che, verso la fine del 2021, le condizioni di sono notevolmente peggiorate, rendendo oltremodo difficile poterle offrirle un'adeguata assistenza casalinga, specie di notte, in assenza dei due badanti diurni”. Capo 23). “Vero che, nel giugno del 2022, l'attore è stato costretto a ricoverare la madre presso la casa di riposo di Vicoforte, laddove è deceduta il 31 ottobre di quello stesso anno”.
Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 CPC del contratto di locazione dell'alloggio di via Prato 18, in subordine ammettersi prova per testi sui capi n° 24 a n° 25 mirata e comprovare la
3 locazione dell'alloggio di via Prato 18 ed il relativo canone. Capo 24). “Vero che l'appartamento interno A/11 sito in Mondovì via Prato 18 è attualmente locato ed è stato ininterrottamente locato dal giugno del 2021 ad oggi. Capo 25). “Vero che, in questi ultimi tre anni, il canone di locazione dell'alloggio - pari a circa 700/800 € mensili - è stato esclusivamente incamerato da o comunque Controparte_4 dalle parti convenute”. Si richiama il nominativo dei testi, peraltro già indicati:
moglie dell'attore in regime di separazione dei beni, Persona_5 Per_
, già dipendente del Pastificio Gazzola s.p.a., segretaria personale di Persona_6
e poi di consulente di Fin.Geco s.r.l. e delle altre società facenti capo
[...] Persona_3
a e ai suoi familiari sino al 2017, Persona_3
amministratore del condominio di via Prato 18, Persona_8
L'inquilino dell'appartamento di via Prato 18 interno 11/A, il cui nominativo potrà essere riferito dall'amministratore . Per_8
Disporsi l'apertura della busta di cui al capo di prova n° 5 (doc. n° 6) e ciò in udienza, a cura del Giudice, in presenza delle parti e/o dei legali delle parti. Accertarsi e dichiararsi che, stante la dichiarazione resa da , ricognitiva Persona_3 dell'intestazione fiduciaria e promissiva del trasferimento, l'immobile sito in Mondovì Via Prato n. 18 int. A/11 censito a C.U. del predetto Comune al F. 92 part. 552 sub 36 e 554 sub 17 cat. A/3 cl. 3 era di proprietà sostanziale, piena ed esclusiva di , Persona_1
Accertarsi e dichiararsi che gli eredi di , e segnatamente i convenuti tutti Persona_3
, e in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 legale rappresentante di , non hanno adempiuto Controparte_3 all'obbligazione assunta dal loro dante causa di trasferire alla signora Persona_1
l'immobile sovra descritto, Per conseguenza, pronunziarsi sentenza ex art. 2932 CC che produca gli effetti del trasferimento del bene immobile in capo , ovvero nel patrimonio morendo Persona_1 dismesso da costei, accertando e dichiarando di seguito in capo a quale Parte_1 erede di , il diritto di comproprietà per la quota di un mezzo (1/2) sull'immobile Persona_1 sito in Mondovì Via Prato n. 18 int. A/11 censito a C.U. del predetto Comune al F. 92, part. 552 sub 36 e 554 sub 17 cat. A/3 cl. 3, Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cuneo di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità. Dichiararsi tenuti e condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni subiti dall'attore per il ritardato trasferimento del bene immobile sovra identificato, danno da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del presente giudizio ed anche della procedura di mediazione.
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
- in via istruttoria:
si richiamano le istanze istruttorie a prova contraria formulate con la memoria ex art.
4 171 ter n. 3 cpc del 15.05.2024
si richiama la memoria generica del 25.06.2024 contente istanza di rigetto dell'irrituale istanza di modifica/integrazione dell'ordinanza istruttoria depositata da parte attrice in data 18.06.2024
- nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatte ed in diritto oltre che non adeguatamente provate per i motivi di cui in narrativa e comunque prescritte per i motivi indicati in narrativa
- In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1
e dei figli di costei, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
minorenne e rappresentato dalla madre, deducendo di Controparte_3 essere figlio di deceduta a Vicoforte nel 2022, e fratello di Persona_1 Persona_3 coniuge della odierna convenuta premorto alla madre nel 2014, e che nel 2020, CP_4 la madre gli aveva consegnato il proprio testamento e un fascicolo con documenti relativi Per_ a rapporti con il figlio , tra cui una scrittura sottoscritta da quest'ultimo, risalente al 2002, con cui riconosceva la proprietà, in capo alla madre, di un alloggio sito in Mondovì alla via Prato 18, che, benchè a lui intestato per ragioni fiscali, avrebbe ritrasferito alla madre a sua semplice richiesta.
1.1. Per l'effetto, l'attore chiede l'accertamento della proprietà, in capo alla defunta madre, dell'appartamento di cui trattasi, destinato pertanto a confluire nel compendio ereditario;
aveva pertanto tentato vanamente di raggiungere un accordo con la convenuta, su incarico della propria madre, che aveva rivendicato la piena titolarità dell'immobile e, successivamente al decesso di costei, rivendicando la comproprietà dell'alloggio e tanto anche in ragione delle disposizioni testamentarie della de cuius, che aveva lasciato legati ai figli dell'odierna convenuta, per il resto devolvendo l'eredità all'attore, alla sua coniuge e ai suoi figli. Invocando pertanto l'esistenza di un pactum Per_ fiduciae, tra la madre e l'altro figlio , relativo all'immobile oggetto di controversia, l'attore ha concluso, previo accertamento della proprietà dell'immobile in capo alla defunta madre, chiedendo la condanna dei convenuti al trasferimento della proprietà in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in forza dell'obbligo assunto dal defunto
[...]
Per_3
2. I convenuti si sono costituiti contestando fermamente la domanda attorea, in particolare evidenziando che aveva acquistato l'immobile in autonomia, Persona_3 stipulando successivamente un mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile, contestando altresì la natura giuridica di pactum fiduciae ascritta alla dichiarazione unilaterale di contemplando la restituzione dell'immobile Persona_3
5 solo per il caso di situazione di bisogno della madre I convenuti hanno Persona_1 altresì contestato la richiesta di rivendica della proprietà da parte di non Persona_1 sottoscritta e non risultando pertanto la prova della richiesta, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
3. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza fissata per la trattazione è stata tentata la conciliazione, dall'esito negativo. Parte attrice ha prodotto in giudizio originale della busta della raccomandata, contenente la rivendica formulata e sottoscritta da e prodotta in copia come documento n. 6 agli atti di causa. Parte Persona_1 convenuta ha contestato tale deposito, assumendone la tardività. All'esito dello scioglimento della riserva, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale, con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione.
4. La domanda attorea, come innanzi già rilevato, è volta ad ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in Mondovì alla via Prato 18 in capo alla defunta madre deceduta nel 2022 e, secondo la ricostruzione attorea, solo formalmente Persona_1 intestato all'altro figlio coniuge della convenuta Persona_3 Parte_2 deceduto nel 2014 e tanto sulla scorta della dichiarazione resa da quest'ultimo nel 2002, del seguente tenore: “Alla cara mamma … riconosco che l'alloggio sito in via Prato 18 a Mondovì (interno A/11) è di tua proprietà ma per ragioni fiscali continua ad essere a me intestato. In caso di necessità io o i miei eredi ci impegniamo a venderlo o a intestarlo dietro tua semplice richiesta” (doc. 5 fascicolo parte attrice).
4.1. Sulla scorta del riconoscimento della proprietà da parte del defunto
[...]
e il conseguente impegno di quest'ultimo o dei suoi eredi al trasferimento in Per_3 capo alla madre “a sua semplice richiesta” si fonda la domanda attorea di trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c., anche in ragione delle disposizioni testamentarie della de cuius, che aveva nominato eredi l'attore – unitamente alla moglie e ai figli – (doc. 4 fascicolo parte attrice). I convenuti contestano tale ricostruzione, ritenendo che la dichiarazione unilaterale non costituisca ex se prova del patto fiduciario tra Persona_1
e il figlio né ricognizione del diritto di proprietà in capo alla defunta, ma Persona_3 soltanto promessa di pagamento, potendo al più integrare una ipotesi di donazione indiretta. 5. Occorre in primo luogo richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, muovendo dalla generale considerazione che il patto fiduciario è un accordo con cui il soggetto fiduciante trasferisce un bene ad un altro soggetto fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante. L'accordo è stato inquadrato nell'ambio del mandato senza rappresentanza (C. Civ. n. 10633/2014), secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili non necessita della forma scritta ai fini della validità del patto, potendo la prescrizione di forma essere soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto in forza del quale il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione dell'accordo.
6 5.1. Sulla scorta di tali principi, la più recente giurisprudenza ha affermato conseguentemente che anche per la validità di tale patto, con cui si stabilisce l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto interno tra fiduciante e fiduciario, destinato a dispiegare effetti sul piano obbligatorio, non costituendo la dichiarazione unilaterale del fiduciario, di ricognizione della intestazione fiduciaria dell'immobile, una fonte di obbligazione, ma rappresentando una promessa di pagamento che ha effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario e realizzando in tal modo un'astrazione processuale della causa ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente esonero del fiduciante, dell'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (C. Civ. n. 10472/2023).
5.2. In altri termini, l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante non sorge dalla dichiarazione di riconoscimento, che pertanto non può essere qualificata come fonte autonoma dell'obbligo, ma dal precedente patto fiduciario, anche concluso in forma orale, con la conseguenza che la dichiarazione determina la c.d. “astrazione processuale”, ovvero l'effetto di invertire l'onere probatorio in favore del fiduciante, che viene esonerato da tale onere. La ricostruzione era già stata confermata dalle Sezioni Unite che, con sentena n. 6459/2020, avevano in primo luogo osservato che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che l'accordo, una volta provato in giudizio, giustifica l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
5.3. Ciò premesso, la Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (C. Civ. Sez. Un., n. 6459/2020).
5.4. In altri termini, ed in sintesi, dalla dichiarazione unilaterale non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante, non costituendo fonte autonoma di tale obbligo, che invece discende dall'accordo fiduciario, anche in forma verbale, avendo come unica conseguenza quella di determinare la relevatio ad onere probandi, rafforzando in tal modo la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione, esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto sottostante, la cui esistenza si presume iuris tantum. Conseguentemente, il fiduciario assume l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione dell'accordo, coerentemente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la promessa di pagamento o ricognizione di debito “…non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando ex art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della “causa
7 debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contrari, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (C. Civ. n. 20689/2016). 6. Fermi restando i principi fin qui richiamati, in applicazione delle suddette coordinate interpretative, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta per quanto di seguito si osserva. In primo luogo, risulta in atti la produzione, da parte dei convenuti, dell'atto di acquisto dell'immobile di cui trattasi da parte del defunto recante la data del 27 giugno 1992, sul quale era stata iscritta, nel 1994, Persona_3 ipoteca a favore dell'INPDAP, a garanzia del mutuo fruttifero di lire 100.000.000 concesso al medesimo proprietario (doc. 2 fascicolo parte convenuta). In secondo luogo, parte convenuta valorizza il contenuto della dichiarazione unilaterale, con cui il Per_3 si era impegnato a ritrasferire l'immobile alla madre, a sua semplice richiesta, “in caso di necessità”. Tale circostanza non è priva di rilievo, poiché, per quanto si è innanzi osservato, in ordine alla natura giuridica della dichiarazione, presenta indubbi riflessi sul contenuto dell'obbligo, quanto meno in termini di esigibilità.
6.1. Ed invero, a fronte di tale contestazione, ciò che parte attrice non ha provato – fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine alla presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fiduciario – è la necessità che la de cuius rientrasse nella titolarità dell'immobile. A sostegno della prospettazione, parte attrice ha prodotto la dichiarazione di con cui la stessa aveva rivendicato la proprietà dell'immobile (doc. 6 Persona_1 fascicolo parte attrice). Occorre sul punto premettere che tale documento è stato contestato da parte convenuta, che ha rilevato la mancanza di sottoscrizione della Gazzera. Parte attrice ha pertanto provveduto al deposito dell'originale della richiesta, recante la sottoscrizione della e tuttavia contenuto in una busta chiusa inviata a Per_1 mezzo raccomandata presso l'indirizzo di residenza dei convenuti, di cui parte attrice ha chiesto l'apertura. La produzione dell'originale è stata contestata dai convenuti che ne hanno eccepito la tardività.
6.2. L'eccezione dei convenuti è fondata, dovendo essere l'originale prodotto entro il termine delle preclusioni processuali e, pertanto al più al momento del deposito della memoria istruttoria e ciò in quanto l'originale che, secondo quanto prospettato da parte attrice, reca la sottoscrizione della costituisce documento diverso e ulteriore Per_1 rispetto a quello prodotto in copia dall'attore e privo di sottoscrizione. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il contenuto della dichiarazione di rivendica da parte della Per_1 coerentemente con la dichiarazione unilaterale del non contiene alcun Per_3 riferimento alla sussistenza della “necessità” che avrebbe giustificato l'adempimento dell'obbligo posto a carico del e il conseguente ritrasferimento dell'immobile. Per_3
6.3. A tal fine, parte attrice richiama altresì la corposa documentazione depositata in atti, volta ad attestare sia l'esistenza dell'accordo fiduciario e sia la sussistenza della causa
8 di necessità che avrebbe indotto la a rivendicare la proprietà dell'immobile. Per_1
Sennonchè le circostanze dedotte e la documentazione richiamata a sostegno non appaiono idonee a tal fine, posto che le deduzioni attoree sul punto, quanto alla esistenza del rapporto fiduciario, si fondano su mere congetture, laddove ritiene che le ragioni dell'intestazione dell'immobile al fratello risiedessero verosimilmente nella necessità di ottenere il mutuo, a distanza di tempo dall'acquisto dell'immobile. E pertanto, devono ritenersi del tutto irrilevanti le circostanze dedotte dall'attore, quanto ai pregressi accordi familiari, successivamente alla morte del padre Persona_9
6.4. L'attore richiama in particolare gli accordi riversati nella scrittura privata del Per_ dicembre 1994, intervenuti tra la madre, il fratello , la moglie di quest'ultimo e la moglie dell'attore, , volti a disciplinare i rapporti patrimoniali e, in Persona_5 particolare, le quote della società Pastificio Gazzola. Alcuno specifico riferimento vi è all'immobile di cui trattasi, né al preteso accordo fiduciario, atteso che con detta scrittura si fa riferimento alla costituzione di una rendita vitalizia in favore di Persona_1 garantita da un fondo fiduciario costituito dal defunto “oggetto di Persona_9 futura integrazione da parte di , mediante versamento di lire 400.000.000, Persona_3 garantendo alla madre, come si legge al punto 2b), “una rendita pari ad annui 40 milioni di lire rivalutabili secondo gli indici Istat”, da versarsi in rate mensili dal 1 gennaio 1995, salva integrazione del fondo da parte del nei termini innanzi indicati, che, con il Per_3 versamento integrale nulla più avrebbe dovuto alla madre “a titolo personale” (doc. 9 fascicolo parte attrice).
6.5. Secondo la ricostruzione dell'attore, il non avrebbe adempiuto tali Per_3 impegni, che, al contrario, nel 2003 avrebbe avuto ancora debiti con la madre per l'importo di “circa 125.000,00” euro, successivamente corrisposti con periodici versamenti mensili, sino alla sua morte avvenuta nel 2014. Le circostanze valorizzate dall'attore, tuttavia, oltre che lacunose – essendo per lo più fondate, come già innanzi rilevato, in parte su mere congetture – risulta irrilevanti ai fini del presente giudizio, in cui si discute dell'esistenza dell'accordo fiduciario tra e nei Persona_1 Persona_3 termini innanzi descritti;
né tale conclusione può ritenersi raggiunta per la sola circostanza dell'esistenza di altri accordi di carattere patrimoniale in conseguenza di rapporti di debito-credito tra madre e figlio, non potendo per ciò solo desumersi
“verosimilmente” l'intestazione dell'alloggio di via Prato 18 in Mondovì al in Per_3 ragione di tali rapporti.
6.6. Sotto altro profilo, anche gli elementi che parte attrice valorizza nel senso della
“necessità” che avrebbe indotto la a rivendicare l'immobile, provano troppo Per_1 poco. Parte attrice valorizza in particolare la circostanza che le precarie condizioni di salute di sin dal 2020, avrebbero richiesto cure e assistenza continua, in Persona_1 parte fornita dall'attore e dalla coniuge , pur nel disinteresse degli altri Persona_5 congiunti, odierni convenuti. In particolare, parte attrice richiama sul punto la mail inviata il 26 febbraio 2021 al fratello della convenuta, in cui si fa Persona_10 riferimento alle somme necessarie per l'assistenza all'anziana madre e, nell'ultima parte, all'alloggio di via Prato (doc. 20 fascicolo parte attice). La mail era stata preceduta da
9 altra comunicazione inviata dal in cui rappresenta – sostanzialmente CP_4 contestando la ricostruzione dell'attore – che, quanto all'immobile di Via Prato,
[...] aveva acceso un mutuo pagato interamente con suoi denari, contestando di Per_3 fatto l'esistenza dell'accordo fiduciario (doc. 19 fascicolo parte attrice) ed evidenziando, invece, l'esistenza di un accordo per il “riacquisto” dell'immobile da parte del Per_3 circostanza contestata dall'attore con la richiamata comunicazione del 26 febbraio 2021 (doc. 20 fascicolo parte attrice).
7. In altri termini, per quanto fin qui osservato e all'esito della disamina della documentazione complessivamente acquisita agli atti, si deve concludere che la dichiarazione di risalente al lontano 2002, costituisca promessa di Persona_3 pagamento ex art. 1988 c.c., ovvero ricognizione dell'obbligo di trasferire l'immobile a lui formalmente intestato, alla madre, a semplice richiesta di quest'ultima e in caso di necessità. La scrittura costituisce prova presuntiva dell'accordo fiduciario di cui, tuttavia, non è stata fornita la prova della esigibilità, in termini di “necessità” della a Per_1 sostegno della rivendica dell'immobile; né la prova poteva essere assolta con una inammissibile prova orale, in considerazione del contenuto generico e in gran parte irrilevante dei capitoli articolati sul punto. A ciò si aggiunga che la rivendica formulata dalla defunta risulta priva di sottoscrizione, fermo restando quanto innanzi Persona_1 si è evidenziato in ordine alla produzione della busta chiusa in originale. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'attore soccombente sarà tenuto a rifondere ai convenuti in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda dell'attore Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Cuneo, 20 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3149/2023 avente ad oggetto accertamento diritto di proprietà promosso DA
), con il patrocinio dell'Avv. Maria Ladon, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti ATTORE CONTRO
, Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
)
[...] C.F._3 Parte_2
) in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore C.F._4
), con il Controparte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. LE Ferrero, come da procura in atti CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE Rejectis adversis Ammettersi le prove tutte già dedotte con la memoria istruttoria ex art. 171 ter n° 2 c.p.c. e così in maggior dettaglio: Acquisirsi agli atti del giudizio i documenti prodotti, numerati da n° 1 a n° 24. Ammettersi se del caso la prova per testi ad integrazione dei sopra detti documenti, sui capi qui seguito testualmente riscritti e riproposti.
Prova per testi sui capi da n° 1 a n° 5 mirata a comprovare che è stata Persona_1
a scrivere e sottoscrivere la lettera raccomandata di cui al doc. n° 6, oggi ancora in busta chiusa, da aprirsi a cura del Giudice, in presenza delle parti (cfr. infra). Capo 1. “Vero che, verso la fine del 2020, nei giorni immediatamente antecedenti al Pt_3
ha consegnato al figlio in presenza della nuora un fascicoletto Persona_1 Pt_1 Pt_4 che conteneva gli originali del proprio testamento (doc. 4) e della dichiarazione del figlio Per_ (doc. 5) nonché altri documenti in fotocopia tra i quali quelli infra indicati e prodotti
1 (docc. 9 e 10)”. Capo 2. “Vero che, in data anteriore e prossima al 23 giugno 2021, ha Persona_1 mostrato agli stessi e il testo di una lettera - scritta al computer - da inviare Pt_1 Pt_4 all'altra nuora ( e ai tre nipoti e )”. Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_3
Capo 3. “Vero che, in quella stessa occasione, ha ribadito al figlio e alla Persona_1 Pt_1 nuora le proprie difficoltà economiche, come era solita fare e lamentare. Al Pt_4 contempo, ha riferito la propria decisione di rivendicare la proprietà dell'alloggio di via Prato onde poter far fronte alle sue necessità”. Capo 4. “Vero che, in quella stessa occasione, ha dichiarato di aver lei stessa Persona_1 scritto la lettera al computer, ha chiesto tuttavia al figlio, ora avvocato in pensione, consigli e delucidazioni circa la correttezza del testo da lei predisposto”. Capo 5. Vero che, un paio di giorni dopo, presumibilmente il 23 giugno 2021, Persona_1 ha consegnato al figlio e alla nuora una busta chiusa, da indirizzare alla nuora Pt_1 Pt_4
( e ai tre nipoti ( e ) con preghiera di spedirla Controparte_4 CP_1 CP_2 CP_3
a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno”.
Prova per testi sui capi da n° 6 a n° 10 mirata a dimostrare l'esistenza di un patto fiduciario intercorso nel corso degli anni tra ed il figlio nell'ambito Persona_1 Persona_3 del loro rapporto avente anche natura economica. Per_ Capo 6. “Vero che la scrittura privata (doc. 9) nonché la missiva indirizzata da alla moglie e allegate istruzioni (doc. 10) erano contenute nel fascicoletto consegnato CP_4 da al figlio ciò nei giorni immediatamente antecedenti al Natale del Persona_1 Pt_1
2020”. Capo 7. “Vero che la vettura Suzuki Splash era stata acquistata da , è sempre Persona_1 stata nella piena disponibilità di costei e da costei utilizzata in via esclusiva dall'aprile del 2015 (data dell'acquisto) sino al gennaio del 2020”. Capo 8. “Vero che la Fin.Geco s.r.l. - società costituita / amministrata da - Persona_3 oppure - lui personalmente - accreditavano mensilmente ad la Persona_3 Persona_1 somma di 500 € sul conto corrente bancario n° 2468 acceso presso la Cassa di Risparmio di Cuneo, conto cointestato / ”. Persona_1 Persona_3
Capo 9. “Vero che gli accrediti venivano usualmente eseguiti a mezzo bonifico, ciò nel periodo che dalla data di costituzione della Fin.Geco s.r.l. (2001) sino al decesso di
[...]
(2014). Vero che, subito dopo - nel settembre del 2014 - sono cessati”. Per_3
Capo 10. “Vero che - nell'ambito della Fin.Geco s.r.l. - non aveva poteri, né Persona_1 incarichi, né mansioni di sorta, mai ha frequentato la sede della società, mai ha svolto attività lavorativa alle sue dipendenze, né quale dirigente né quale impiegata”.
Prova per testi sui capi da n° 11 a n° 23 mirata a dimostrare le condizioni di salute di
[...]
e correlate necessità. Per_1
Capo 11. “Vero che il 22 gennaio del 2020, è stata ricoverata presso Persona_1
l'Ospedale di Mondovì a seguito dell'aggravarsi dei suoi problemi di cuore e diabete, ed ivi è rimasta per circa 3 settimane consecutive”. Capo 12. “Vero che, nei mesi successivi a tale ricovero, le condizioni di salute di
[...] sono via via andate peggiorando”. Per_1
2 Capo 13. “Vero che si è resa necessaria - indicativamente a far data dal marzo / aprile del 2020 - la collaborazione e l'assistenza da parte di uno e poi di due badanti, tali la Per_4 mattina e LE il pomeriggio, sino all'ora di cena”. Capo 14. “Vero che le critiche condizioni di salute della “nonna” ed il loro aggravarsi erano note alla nuora e ai nipoti, in quanto periodicamente riferite sia dalla stessa Controparte_4 Per_ sia da sia da (al telefono)”. Pt_1 Pt_4
Capo 15. “Vero che in quel periodo e nei mesi successivi, deambulava con Persona_1 estrema difficoltà, si spostava a malapena e solo con l'aiuto di un carrello deambulatore e poi di una carrozzina, non usciva e non è più uscita di casa se non con l'ausilio di addetti della Croce Rossa per recarsi in tre o quattro occasioni presso l'ospedale di Mondovì, per accertamenti e/o visite mediche”. Capo 16. “Vero che dal marzo / aprile del 2020 sino al giugno del 2022, non Persona_1
è più stata in grado di svolgere attività all'esterno della sua abitazione, quali le più usuali commissioni, visite a conoscenti, acquisti di vestiario, di alimentari, di medicine, prelievi mediante bancomat, spedizioni presso la Posta ecc.”. Capo 17. “Vero che in sua vece erano l'attore e/o la di lui moglie a Persona_5 provvedere di prassi ad ogni incombenza esterna”. Capo 18. “Vero che l'attore e la di lui moglie provvedevano anche alla somministrazione dei Per_ pasti, presso la contigua abitazione di collegata da scala a chiocciola interna”. Capo 19. “Vero peraltro che, nonostante il progressivo declino cognitivo, nonostante la parziale cecità, nonostante gli innumerevoli acciacchi e le patologie più gravi, Persona_1
è stata in grado - indicativamente sin verso la fine del 2021 - di gestire i suoi risparmi, di controllare l'estratto conto, l'accredito della pensione, i prelievi del bancomat, di intrattenere rapporti esterni mediante l'uso del cellulare, di utilizzare il proprio computer, di conversare con alcune amiche o con i medici curanti che la venivano a visitare a domicilio, di pagare direttamente i due badanti ecc.”. Capo 20). “Vero che, in quel periodo di quasi totale immobilità, perdurato più di due anni, Per_ si lamentava continuamente dell'assenza delle due nipoti, della mancata assistenza da parte di costoro, della mancanza di qualsivoglia contributo da parte di nuora e nipoti, né sul piano affettivo né sul piano economico”. Capo 21). “Vero che, in quello stesso periodo, era solita lagnarsi di non poter soddisfare interamente i propri bisogni economici, ritenendo insufficiente la pensione di cui godeva. La mancata conciliazione con nuora e nipoti - relativamente alla questione dell'appartamento di via Prato - era diventato il suo costante cruccio, mai sopito. Per_ Capo 22). “Vero che, verso la fine del 2021, le condizioni di sono notevolmente peggiorate, rendendo oltremodo difficile poterle offrirle un'adeguata assistenza casalinga, specie di notte, in assenza dei due badanti diurni”. Capo 23). “Vero che, nel giugno del 2022, l'attore è stato costretto a ricoverare la madre presso la casa di riposo di Vicoforte, laddove è deceduta il 31 ottobre di quello stesso anno”.
Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 CPC del contratto di locazione dell'alloggio di via Prato 18, in subordine ammettersi prova per testi sui capi n° 24 a n° 25 mirata e comprovare la
3 locazione dell'alloggio di via Prato 18 ed il relativo canone. Capo 24). “Vero che l'appartamento interno A/11 sito in Mondovì via Prato 18 è attualmente locato ed è stato ininterrottamente locato dal giugno del 2021 ad oggi. Capo 25). “Vero che, in questi ultimi tre anni, il canone di locazione dell'alloggio - pari a circa 700/800 € mensili - è stato esclusivamente incamerato da o comunque Controparte_4 dalle parti convenute”. Si richiama il nominativo dei testi, peraltro già indicati:
moglie dell'attore in regime di separazione dei beni, Persona_5 Per_
, già dipendente del Pastificio Gazzola s.p.a., segretaria personale di Persona_6
e poi di consulente di Fin.Geco s.r.l. e delle altre società facenti capo
[...] Persona_3
a e ai suoi familiari sino al 2017, Persona_3
amministratore del condominio di via Prato 18, Persona_8
L'inquilino dell'appartamento di via Prato 18 interno 11/A, il cui nominativo potrà essere riferito dall'amministratore . Per_8
Disporsi l'apertura della busta di cui al capo di prova n° 5 (doc. n° 6) e ciò in udienza, a cura del Giudice, in presenza delle parti e/o dei legali delle parti. Accertarsi e dichiararsi che, stante la dichiarazione resa da , ricognitiva Persona_3 dell'intestazione fiduciaria e promissiva del trasferimento, l'immobile sito in Mondovì Via Prato n. 18 int. A/11 censito a C.U. del predetto Comune al F. 92 part. 552 sub 36 e 554 sub 17 cat. A/3 cl. 3 era di proprietà sostanziale, piena ed esclusiva di , Persona_1
Accertarsi e dichiararsi che gli eredi di , e segnatamente i convenuti tutti Persona_3
, e in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 legale rappresentante di , non hanno adempiuto Controparte_3 all'obbligazione assunta dal loro dante causa di trasferire alla signora Persona_1
l'immobile sovra descritto, Per conseguenza, pronunziarsi sentenza ex art. 2932 CC che produca gli effetti del trasferimento del bene immobile in capo , ovvero nel patrimonio morendo Persona_1 dismesso da costei, accertando e dichiarando di seguito in capo a quale Parte_1 erede di , il diritto di comproprietà per la quota di un mezzo (1/2) sull'immobile Persona_1 sito in Mondovì Via Prato n. 18 int. A/11 censito a C.U. del predetto Comune al F. 92, part. 552 sub 36 e 554 sub 17 cat. A/3 cl. 3, Ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cuneo di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità. Dichiararsi tenuti e condannare i convenuti tutti al risarcimento dei danni subiti dall'attore per il ritardato trasferimento del bene immobile sovra identificato, danno da liquidarsi in via equitativa.
Con il favore delle spese del presente giudizio ed anche della procedura di mediazione.
PARTE CONVENUTA Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
- in via istruttoria:
si richiamano le istanze istruttorie a prova contraria formulate con la memoria ex art.
4 171 ter n. 3 cpc del 15.05.2024
si richiama la memoria generica del 25.06.2024 contente istanza di rigetto dell'irrituale istanza di modifica/integrazione dell'ordinanza istruttoria depositata da parte attrice in data 18.06.2024
- nel merito: respingere le domande attoree perché infondate in fatte ed in diritto oltre che non adeguatamente provate per i motivi di cui in narrativa e comunque prescritte per i motivi indicati in narrativa
- In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, incluse le spese forfettarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha introdotto il presente giudizio nei confronti di Parte_1
e dei figli di costei, e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
minorenne e rappresentato dalla madre, deducendo di Controparte_3 essere figlio di deceduta a Vicoforte nel 2022, e fratello di Persona_1 Persona_3 coniuge della odierna convenuta premorto alla madre nel 2014, e che nel 2020, CP_4 la madre gli aveva consegnato il proprio testamento e un fascicolo con documenti relativi Per_ a rapporti con il figlio , tra cui una scrittura sottoscritta da quest'ultimo, risalente al 2002, con cui riconosceva la proprietà, in capo alla madre, di un alloggio sito in Mondovì alla via Prato 18, che, benchè a lui intestato per ragioni fiscali, avrebbe ritrasferito alla madre a sua semplice richiesta.
1.1. Per l'effetto, l'attore chiede l'accertamento della proprietà, in capo alla defunta madre, dell'appartamento di cui trattasi, destinato pertanto a confluire nel compendio ereditario;
aveva pertanto tentato vanamente di raggiungere un accordo con la convenuta, su incarico della propria madre, che aveva rivendicato la piena titolarità dell'immobile e, successivamente al decesso di costei, rivendicando la comproprietà dell'alloggio e tanto anche in ragione delle disposizioni testamentarie della de cuius, che aveva lasciato legati ai figli dell'odierna convenuta, per il resto devolvendo l'eredità all'attore, alla sua coniuge e ai suoi figli. Invocando pertanto l'esistenza di un pactum Per_ fiduciae, tra la madre e l'altro figlio , relativo all'immobile oggetto di controversia, l'attore ha concluso, previo accertamento della proprietà dell'immobile in capo alla defunta madre, chiedendo la condanna dei convenuti al trasferimento della proprietà in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in forza dell'obbligo assunto dal defunto
[...]
Per_3
2. I convenuti si sono costituiti contestando fermamente la domanda attorea, in particolare evidenziando che aveva acquistato l'immobile in autonomia, Persona_3 stipulando successivamente un mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca sul medesimo immobile, contestando altresì la natura giuridica di pactum fiduciae ascritta alla dichiarazione unilaterale di contemplando la restituzione dell'immobile Persona_3
5 solo per il caso di situazione di bisogno della madre I convenuti hanno Persona_1 altresì contestato la richiesta di rivendica della proprietà da parte di non Persona_1 sottoscritta e non risultando pertanto la prova della richiesta, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
3. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza fissata per la trattazione è stata tentata la conciliazione, dall'esito negativo. Parte attrice ha prodotto in giudizio originale della busta della raccomandata, contenente la rivendica formulata e sottoscritta da e prodotta in copia come documento n. 6 agli atti di causa. Parte Persona_1 convenuta ha contestato tale deposito, assumendone la tardività. All'esito dello scioglimento della riserva, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale, con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c. e, all'esito, trattenuta in decisione.
4. La domanda attorea, come innanzi già rilevato, è volta ad ottenere l'accertamento della proprietà dell'immobile sito in Mondovì alla via Prato 18 in capo alla defunta madre deceduta nel 2022 e, secondo la ricostruzione attorea, solo formalmente Persona_1 intestato all'altro figlio coniuge della convenuta Persona_3 Parte_2 deceduto nel 2014 e tanto sulla scorta della dichiarazione resa da quest'ultimo nel 2002, del seguente tenore: “Alla cara mamma … riconosco che l'alloggio sito in via Prato 18 a Mondovì (interno A/11) è di tua proprietà ma per ragioni fiscali continua ad essere a me intestato. In caso di necessità io o i miei eredi ci impegniamo a venderlo o a intestarlo dietro tua semplice richiesta” (doc. 5 fascicolo parte attrice).
4.1. Sulla scorta del riconoscimento della proprietà da parte del defunto
[...]
e il conseguente impegno di quest'ultimo o dei suoi eredi al trasferimento in Per_3 capo alla madre “a sua semplice richiesta” si fonda la domanda attorea di trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c., anche in ragione delle disposizioni testamentarie della de cuius, che aveva nominato eredi l'attore – unitamente alla moglie e ai figli – (doc. 4 fascicolo parte attrice). I convenuti contestano tale ricostruzione, ritenendo che la dichiarazione unilaterale non costituisca ex se prova del patto fiduciario tra Persona_1
e il figlio né ricognizione del diritto di proprietà in capo alla defunta, ma Persona_3 soltanto promessa di pagamento, potendo al più integrare una ipotesi di donazione indiretta. 5. Occorre in primo luogo richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, muovendo dalla generale considerazione che il patto fiduciario è un accordo con cui il soggetto fiduciante trasferisce un bene ad un altro soggetto fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante. L'accordo è stato inquadrato nell'ambio del mandato senza rappresentanza (C. Civ. n. 10633/2014), secondo cui l'accordo fiduciario, anche quando ha ad oggetto beni immobili non necessita della forma scritta ai fini della validità del patto, potendo la prescrizione di forma essere soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto in forza del quale il fiduciario si impegna a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione dell'accordo.
6 5.1. Sulla scorta di tali principi, la più recente giurisprudenza ha affermato conseguentemente che anche per la validità di tale patto, con cui si stabilisce l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto interno tra fiduciante e fiduciario, destinato a dispiegare effetti sul piano obbligatorio, non costituendo la dichiarazione unilaterale del fiduciario, di ricognizione della intestazione fiduciaria dell'immobile, una fonte di obbligazione, ma rappresentando una promessa di pagamento che ha effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario e realizzando in tal modo un'astrazione processuale della causa ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente esonero del fiduciante, dell'onere di provare il rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria (C. Civ. n. 10472/2023).
5.2. In altri termini, l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante non sorge dalla dichiarazione di riconoscimento, che pertanto non può essere qualificata come fonte autonoma dell'obbligo, ma dal precedente patto fiduciario, anche concluso in forma orale, con la conseguenza che la dichiarazione determina la c.d. “astrazione processuale”, ovvero l'effetto di invertire l'onere probatorio in favore del fiduciante, che viene esonerato da tale onere. La ricostruzione era già stata confermata dalle Sezioni Unite che, con sentena n. 6459/2020, avevano in primo luogo osservato che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che l'accordo, una volta provato in giudizio, giustifica l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
5.3. Ciò premesso, la Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui “la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (C. Civ. Sez. Un., n. 6459/2020).
5.4. In altri termini, ed in sintesi, dalla dichiarazione unilaterale non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante, non costituendo fonte autonoma di tale obbligo, che invece discende dall'accordo fiduciario, anche in forma verbale, avendo come unica conseguenza quella di determinare la relevatio ad onere probandi, rafforzando in tal modo la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione, esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto sottostante, la cui esistenza si presume iuris tantum. Conseguentemente, il fiduciario assume l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione dell'accordo, coerentemente con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la promessa di pagamento o ricognizione di debito “…non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando ex art. 1988 c.c. un'astrazione meramente processuale della “causa
7 debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contrari, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (C. Civ. n. 20689/2016). 6. Fermi restando i principi fin qui richiamati, in applicazione delle suddette coordinate interpretative, ritiene il Tribunale che la domanda attorea non possa essere accolta per quanto di seguito si osserva. In primo luogo, risulta in atti la produzione, da parte dei convenuti, dell'atto di acquisto dell'immobile di cui trattasi da parte del defunto recante la data del 27 giugno 1992, sul quale era stata iscritta, nel 1994, Persona_3 ipoteca a favore dell'INPDAP, a garanzia del mutuo fruttifero di lire 100.000.000 concesso al medesimo proprietario (doc. 2 fascicolo parte convenuta). In secondo luogo, parte convenuta valorizza il contenuto della dichiarazione unilaterale, con cui il Per_3 si era impegnato a ritrasferire l'immobile alla madre, a sua semplice richiesta, “in caso di necessità”. Tale circostanza non è priva di rilievo, poiché, per quanto si è innanzi osservato, in ordine alla natura giuridica della dichiarazione, presenta indubbi riflessi sul contenuto dell'obbligo, quanto meno in termini di esigibilità.
6.1. Ed invero, a fronte di tale contestazione, ciò che parte attrice non ha provato – fermo restando quanto innanzi si è osservato in ordine alla presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fiduciario – è la necessità che la de cuius rientrasse nella titolarità dell'immobile. A sostegno della prospettazione, parte attrice ha prodotto la dichiarazione di con cui la stessa aveva rivendicato la proprietà dell'immobile (doc. 6 Persona_1 fascicolo parte attrice). Occorre sul punto premettere che tale documento è stato contestato da parte convenuta, che ha rilevato la mancanza di sottoscrizione della Gazzera. Parte attrice ha pertanto provveduto al deposito dell'originale della richiesta, recante la sottoscrizione della e tuttavia contenuto in una busta chiusa inviata a Per_1 mezzo raccomandata presso l'indirizzo di residenza dei convenuti, di cui parte attrice ha chiesto l'apertura. La produzione dell'originale è stata contestata dai convenuti che ne hanno eccepito la tardività.
6.2. L'eccezione dei convenuti è fondata, dovendo essere l'originale prodotto entro il termine delle preclusioni processuali e, pertanto al più al momento del deposito della memoria istruttoria e ciò in quanto l'originale che, secondo quanto prospettato da parte attrice, reca la sottoscrizione della costituisce documento diverso e ulteriore Per_1 rispetto a quello prodotto in copia dall'attore e privo di sottoscrizione. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il contenuto della dichiarazione di rivendica da parte della Per_1 coerentemente con la dichiarazione unilaterale del non contiene alcun Per_3 riferimento alla sussistenza della “necessità” che avrebbe giustificato l'adempimento dell'obbligo posto a carico del e il conseguente ritrasferimento dell'immobile. Per_3
6.3. A tal fine, parte attrice richiama altresì la corposa documentazione depositata in atti, volta ad attestare sia l'esistenza dell'accordo fiduciario e sia la sussistenza della causa
8 di necessità che avrebbe indotto la a rivendicare la proprietà dell'immobile. Per_1
Sennonchè le circostanze dedotte e la documentazione richiamata a sostegno non appaiono idonee a tal fine, posto che le deduzioni attoree sul punto, quanto alla esistenza del rapporto fiduciario, si fondano su mere congetture, laddove ritiene che le ragioni dell'intestazione dell'immobile al fratello risiedessero verosimilmente nella necessità di ottenere il mutuo, a distanza di tempo dall'acquisto dell'immobile. E pertanto, devono ritenersi del tutto irrilevanti le circostanze dedotte dall'attore, quanto ai pregressi accordi familiari, successivamente alla morte del padre Persona_9
6.4. L'attore richiama in particolare gli accordi riversati nella scrittura privata del Per_ dicembre 1994, intervenuti tra la madre, il fratello , la moglie di quest'ultimo e la moglie dell'attore, , volti a disciplinare i rapporti patrimoniali e, in Persona_5 particolare, le quote della società Pastificio Gazzola. Alcuno specifico riferimento vi è all'immobile di cui trattasi, né al preteso accordo fiduciario, atteso che con detta scrittura si fa riferimento alla costituzione di una rendita vitalizia in favore di Persona_1 garantita da un fondo fiduciario costituito dal defunto “oggetto di Persona_9 futura integrazione da parte di , mediante versamento di lire 400.000.000, Persona_3 garantendo alla madre, come si legge al punto 2b), “una rendita pari ad annui 40 milioni di lire rivalutabili secondo gli indici Istat”, da versarsi in rate mensili dal 1 gennaio 1995, salva integrazione del fondo da parte del nei termini innanzi indicati, che, con il Per_3 versamento integrale nulla più avrebbe dovuto alla madre “a titolo personale” (doc. 9 fascicolo parte attrice).
6.5. Secondo la ricostruzione dell'attore, il non avrebbe adempiuto tali Per_3 impegni, che, al contrario, nel 2003 avrebbe avuto ancora debiti con la madre per l'importo di “circa 125.000,00” euro, successivamente corrisposti con periodici versamenti mensili, sino alla sua morte avvenuta nel 2014. Le circostanze valorizzate dall'attore, tuttavia, oltre che lacunose – essendo per lo più fondate, come già innanzi rilevato, in parte su mere congetture – risulta irrilevanti ai fini del presente giudizio, in cui si discute dell'esistenza dell'accordo fiduciario tra e nei Persona_1 Persona_3 termini innanzi descritti;
né tale conclusione può ritenersi raggiunta per la sola circostanza dell'esistenza di altri accordi di carattere patrimoniale in conseguenza di rapporti di debito-credito tra madre e figlio, non potendo per ciò solo desumersi
“verosimilmente” l'intestazione dell'alloggio di via Prato 18 in Mondovì al in Per_3 ragione di tali rapporti.
6.6. Sotto altro profilo, anche gli elementi che parte attrice valorizza nel senso della
“necessità” che avrebbe indotto la a rivendicare l'immobile, provano troppo Per_1 poco. Parte attrice valorizza in particolare la circostanza che le precarie condizioni di salute di sin dal 2020, avrebbero richiesto cure e assistenza continua, in Persona_1 parte fornita dall'attore e dalla coniuge , pur nel disinteresse degli altri Persona_5 congiunti, odierni convenuti. In particolare, parte attrice richiama sul punto la mail inviata il 26 febbraio 2021 al fratello della convenuta, in cui si fa Persona_10 riferimento alle somme necessarie per l'assistenza all'anziana madre e, nell'ultima parte, all'alloggio di via Prato (doc. 20 fascicolo parte attice). La mail era stata preceduta da
9 altra comunicazione inviata dal in cui rappresenta – sostanzialmente CP_4 contestando la ricostruzione dell'attore – che, quanto all'immobile di Via Prato,
[...] aveva acceso un mutuo pagato interamente con suoi denari, contestando di Per_3 fatto l'esistenza dell'accordo fiduciario (doc. 19 fascicolo parte attrice) ed evidenziando, invece, l'esistenza di un accordo per il “riacquisto” dell'immobile da parte del Per_3 circostanza contestata dall'attore con la richiamata comunicazione del 26 febbraio 2021 (doc. 20 fascicolo parte attrice).
7. In altri termini, per quanto fin qui osservato e all'esito della disamina della documentazione complessivamente acquisita agli atti, si deve concludere che la dichiarazione di risalente al lontano 2002, costituisca promessa di Persona_3 pagamento ex art. 1988 c.c., ovvero ricognizione dell'obbligo di trasferire l'immobile a lui formalmente intestato, alla madre, a semplice richiesta di quest'ultima e in caso di necessità. La scrittura costituisce prova presuntiva dell'accordo fiduciario di cui, tuttavia, non è stata fornita la prova della esigibilità, in termini di “necessità” della a Per_1 sostegno della rivendica dell'immobile; né la prova poteva essere assolta con una inammissibile prova orale, in considerazione del contenuto generico e in gran parte irrilevante dei capitoli articolati sul punto. A ciò si aggiunga che la rivendica formulata dalla defunta risulta priva di sottoscrizione, fermo restando quanto innanzi Persona_1 si è evidenziato in ordine alla produzione della busta chiusa in originale. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'attore soccombente sarà tenuto a rifondere ai convenuti in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta la domanda dell'attore Parte_1 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Cuneo, 20 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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