Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2025, proposto da
AR CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Veneto, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Padova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa Ida LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24/07/2025 e depositato in pari data, il ricorrente deduceva:
-che il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza del giorno 15/05/2024 n. 334, aveva accolto il ricorso proposto da esso ricorrente contro il Ministero dell’istruzione e del merito e aveva così statuito: “- accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00, per ciascun anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024; condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del procuratore antistatario”;
-che l’anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in forma esecutiva in data 20/05/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Si costituiva in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale deduceva che, ai fini dell’ottemperanza, era stata predisposta una procedura informatica da attivarsi a cura dell’istante e di cui era stato dato avviso su sito web del Ministero in data 01/12/2025.
All’esito della camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio in data 24/07/2025 (v. allegato n. 3 al ricorso);
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda in data 15/05/2024 e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 (v. allegati n.4 e ss. al ricorso).
Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta al ricorrente, non potendo assurgere a prova dell’esatto adempimento la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme dovute sulla cd. Carta docente.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. AR CI della somma di euro 1.000,00# (mille/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o direttore generale o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. AR CI della somma di euro 1.000,00# (mille/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
b)nomina quale Commissario ad acta, ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega per l’espletamento della funzione di cui in motivazione;
c)condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Andrea ND, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida LA |
IL SEGRETARIO