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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1426/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5998/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118834406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, EN , a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio era la cartella di pagamento n. 4406, derivata dall'ente Impositore
Regione Sicilia, anno d'imposta 2016 per Tassa automobilistica relativa all'anno 2016, dell'importo di
€ 158,48, notificata in data 16.12.2022, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso annullando la cartella e compensava le spese tenuto conto che non vi era prova dell'avvenuto pagamento, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, deduceva erroneità della decisione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., perché le spese di lite possono essere compensate solo in casi eccezionali e a seguito di un'attività valutativa del giudice che nella specie era mancata, inoltre la condanna alle spese si ispira al principio di causalità totalmente omesso nel caso di specie, né l'esiguo valore della lite avrebbe potuto giustificare tale regolamento delle spese, infine la contumacia non poteva giustificare la decisione impugnata. Chiedeva la riforma della sentenza con la condanna alle spese disponendo la distrazione in favore del difensore.
Parte appellante ha anche prodotto una memoria illustrativa con la quale ha insistito sulle difese esercitate e dedotte.
Non si costituiva l'agente della riscossione, il quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citato.
La causa veniva posta in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto.
E' ormai principio consolidato che la compensazione delle spese è ammissibile solo nell'ipotesi di reciproca soccombenza ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, mentre la circostanza che il contribuente non abbia pagato il tributo non riveste alcuna rilevanza (Cass., Sez. T., sent. n. 34693 del 2025).
Sicché, quanto alle spese, va pronunciata condanna della parte contumace non vittoriosa in conformità al principio di causalità.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e va pronunciata condanna della parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che si liquidano in euro 240,00 per il primo grado e in euro 250,00 per questo grado, oltre all'IVA, CPA e spese generali al 15%, disponendo la distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida come in motivazione, disponendone la distrazione in favore del difensore. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5998/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
EN - CF_EN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
14 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210118834406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, EN , a mezzo difensore, dichiarava di impugnare, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio era la cartella di pagamento n. 4406, derivata dall'ente Impositore
Regione Sicilia, anno d'imposta 2016 per Tassa automobilistica relativa all'anno 2016, dell'importo di
€ 158,48, notificata in data 16.12.2022, che il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso annullando la cartella e compensava le spese tenuto conto che non vi era prova dell'avvenuto pagamento, presentava un unico motivo di impugnazione. Col detto motivo, deduceva erroneità della decisione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost., perché le spese di lite possono essere compensate solo in casi eccezionali e a seguito di un'attività valutativa del giudice che nella specie era mancata, inoltre la condanna alle spese si ispira al principio di causalità totalmente omesso nel caso di specie, né l'esiguo valore della lite avrebbe potuto giustificare tale regolamento delle spese, infine la contumacia non poteva giustificare la decisione impugnata. Chiedeva la riforma della sentenza con la condanna alle spese disponendo la distrazione in favore del difensore.
Parte appellante ha anche prodotto una memoria illustrativa con la quale ha insistito sulle difese esercitate e dedotte.
Non si costituiva l'agente della riscossione, il quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citato.
La causa veniva posta in decisione come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e va accolto.
E' ormai principio consolidato che la compensazione delle spese è ammissibile solo nell'ipotesi di reciproca soccombenza ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, mentre la circostanza che il contribuente non abbia pagato il tributo non riveste alcuna rilevanza (Cass., Sez. T., sent. n. 34693 del 2025).
Sicché, quanto alle spese, va pronunciata condanna della parte contumace non vittoriosa in conformità al principio di causalità.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e va pronunciata condanna della parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che si liquidano in euro 240,00 per il primo grado e in euro 250,00 per questo grado, oltre all'IVA, CPA e spese generali al 15%, disponendo la distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida come in motivazione, disponendone la distrazione in favore del difensore. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente