Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 374
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Strumentalità del veicolo all'attività d'impresa

    La società ricorrente ha fornito prova adeguata del nesso di strumentalità del veicolo all'attività d'impresa, attraverso la produzione di visura camerale, estratto del registro beni ammortizzabili e dichiarazione sostitutiva di utilizzo esclusivo per spostamenti verso cantieri.

  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La notifica della cartella di pagamento è avvenuta regolarmente a mezzo PEC in data 10/03/2025. Non essendo stata impugnata nei termini, la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Pertanto, le doglianze relative alla pretesa tributaria sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Errato calcolo degli interessi di mora per mancata applicazione sospensione COVID-19

    Le doglianze relative al merito della pretesa tributaria, inclusi gli interessi di mora, sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione della cartella di pagamento, ormai divenuta definitiva.

  • Inammissibile
    Sproporzione della misura e vizi formali dell'atto

    Le doglianze relative ai vizi propri del preavviso di fermo sono state in parte accolte (strumentalità del veicolo) e in parte dichiarate inammissibili in quanto attinenti alla pretesa tributaria ormai definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 374
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 374
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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