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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5710/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 RIT.A.C.IRPEF 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 RIT.IRPEF 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente eccepisce la produzione documentale fornita dall'Agenzia delle Entrate in quanto fuori termine e pertanto non se ne deve tenere conto nel presente giudizio. Fa presente, infine, che l'atto prodotto non è riscontrabile e conferente
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate fa presente che, con memorie del
09/01/2026, ha prodotto la relata di notifica della cartella presupposta notificata a mezzo PEC, pertanto insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 5710/2025, notificato e depositato in data 13/10/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 29380202500044137000, notificato in data 22/08/2025, per un importo complessivo di euro 5.604,76, relativo alla cartella di pagamento n.
29320250011429236000 per ritenute IRPEF, addizionali e sanzioni per l'anno d'imposta 2021.
La ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui: l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
la strumentalità del veicolo targato Targa_1 all'attività d'impresa; l'errato calcolo degli interessi di mora per mancata applicazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19; la sproporzione della misura e vizi formali dell'atto. Contestualmente, la ricorrente presentava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con cui eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non essere il preavviso di fermo un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, contestava la fondatezza delle doglianze avversarie, eccependo l'intervenuta definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in virtù delle sospensioni dei termini per l'emergenza COVID-19.
Con ordinanza n. 3219/2025, questa Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione e fissava per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 14/01/2026.
In prossimità dell'udienza, l'Agenzia delle Entrate, con nota del 09/01/2026, depositava documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data
10/03/2025.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità pubblica, il difensore della ricorrente eccepiva la tardività della produzione documentale avversaria e insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insisteva nelle proprie difese. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle
Entrate. Il preavviso di fermo amministrativo emesso per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, ricomprendendo ogni atto idoneo a generare un interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione della ricorrente circa la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 09/01/2026, in violazione del termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992. Sebbene la produzione sia tardiva, si osserva che nel processo tributario la violazione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente non comporta decadenze assolute, ma solo la preclusione dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, permanendo il diritto di produrre documenti.
Pertanto, la documentazione prodotta, consistente nella ricevuta di avvenuta consegna della notifica PEC della cartella di pagamento, risulta indispensabile ai fini della decisione e può essere ammessa nel presente giudizio.
Nel merito, la questione centrale attiene alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
29320250011429236000, atto presupposto al preavviso di fermo. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, che costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Tale ricevuta attesta la consegna della notifica della suddetta cartella in data 10/03/2025 all'indirizzo di posta certificata della società ricorrente.
La cartella di pagamento deve, dunque, ritenersi regolarmente notificata in data 10/03/2025. Non risultando impugnata nel termine perentorio di sessanta giorni, la pretesa tributaria in essa contenuta è divenuta definitiva. Di conseguenza, l'impugnazione del successivo preavviso di fermo può essere proposta solo per vizi propri dell'atto e non per contestare la legittimità della pretesa tributaria ormai cristallizzata nell'atto presupposto. Pertanto, tutte le doglianze della ricorrente relative alla prescrizione del credito, all'errato calcolo degli interessi di mora per la mancata applicazione della sospensione COVID-19 e, in generale, al merito della pretesa tributaria, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Residua l'esame dei vizi propri del preavviso di fermo. Tra questi, assume carattere assorbente e fondato il motivo relativo alla strumentalità del veicolo all'attività d'impresa. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la procedura di fermo non può essere eseguita quando il debitore dimostri che il bene mobile
è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova adeguata di tale presupposto. Ha depositato la visura camerale, da cui risulta l'esercizio dell'attività di "costruzioni residenziale edili", l'estratto del registro dei beni ammortizzabili, che include l'autovettura Toyota Yaris targata Targa_1 tra i beni dell'impresa, e una dichiarazione sostitutiva che ne attesta l'utilizzo esclusivo per gli spostamenti dei dipendenti verso i cantieri. Ai fini della qualificazione di un bene come strumentale, rileva il rapporto funzionale con il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. Tale corredo documentale, nel suo complesso, è idoneo a dimostrare il nesso di strumentalità del bene rispetto all'attività esercitata, escludendo un uso promiscuo del veicolo.
Sussistendo la condizione ostativa prevista dalla legge, il preavviso di fermo amministrativo risulta illegittimo e deve essere annullato.
La parziale reciproca soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso per un motivo di merito ma la declaratoria di inammissibilità delle altre doglianze, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500044137000.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14/01/2026
Il Giudice
IO MP
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5710/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 RIT.A.C.IRPEF 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 RIT.IRPEF 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500044137000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente eccepisce la produzione documentale fornita dall'Agenzia delle Entrate in quanto fuori termine e pertanto non se ne deve tenere conto nel presente giudizio. Fa presente, infine, che l'atto prodotto non è riscontrabile e conferente
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate fa presente che, con memorie del
09/01/2026, ha prodotto la relata di notifica della cartella presupposta notificata a mezzo PEC, pertanto insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 5710/2025, notificato e depositato in data 13/10/2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 29380202500044137000, notificato in data 22/08/2025, per un importo complessivo di euro 5.604,76, relativo alla cartella di pagamento n.
29320250011429236000 per ritenute IRPEF, addizionali e sanzioni per l'anno d'imposta 2021.
La ricorrente deduceva plurimi motivi di illegittimità, tra cui: l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta;
la strumentalità del veicolo targato Targa_1 all'attività d'impresa; l'errato calcolo degli interessi di mora per mancata applicazione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19; la sproporzione della misura e vizi formali dell'atto. Contestualmente, la ricorrente presentava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con cui eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non essere il preavviso di fermo un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, contestava la fondatezza delle doglianze avversarie, eccependo l'intervenuta definitività della cartella di pagamento per mancata impugnazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in virtù delle sospensioni dei termini per l'emergenza COVID-19.
Con ordinanza n. 3219/2025, questa Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione e fissava per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 14/01/2026.
In prossimità dell'udienza, l'Agenzia delle Entrate, con nota del 09/01/2026, depositava documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data
10/03/2025.
All'udienza odierna, svoltasi in modalità pubblica, il difensore della ricorrente eccepiva la tardività della produzione documentale avversaria e insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insisteva nelle proprie difese. La causa veniva quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Agenzia delle
Entrate. Il preavviso di fermo amministrativo emesso per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria. L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretata in senso estensivo, ricomprendendo ogni atto idoneo a generare un interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione della ricorrente circa la tardività della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta in data 09/01/2026, in violazione del termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992. Sebbene la produzione sia tardiva, si osserva che nel processo tributario la violazione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente non comporta decadenze assolute, ma solo la preclusione dal proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, permanendo il diritto di produrre documenti.
Pertanto, la documentazione prodotta, consistente nella ricevuta di avvenuta consegna della notifica PEC della cartella di pagamento, risulta indispensabile ai fini della decisione e può essere ammessa nel presente giudizio.
Nel merito, la questione centrale attiene alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
29320250011429236000, atto presupposto al preavviso di fermo. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, che costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. Tale ricevuta attesta la consegna della notifica della suddetta cartella in data 10/03/2025 all'indirizzo di posta certificata della società ricorrente.
La cartella di pagamento deve, dunque, ritenersi regolarmente notificata in data 10/03/2025. Non risultando impugnata nel termine perentorio di sessanta giorni, la pretesa tributaria in essa contenuta è divenuta definitiva. Di conseguenza, l'impugnazione del successivo preavviso di fermo può essere proposta solo per vizi propri dell'atto e non per contestare la legittimità della pretesa tributaria ormai cristallizzata nell'atto presupposto. Pertanto, tutte le doglianze della ricorrente relative alla prescrizione del credito, all'errato calcolo degli interessi di mora per la mancata applicazione della sospensione COVID-19 e, in generale, al merito della pretesa tributaria, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Residua l'esame dei vizi propri del preavviso di fermo. Tra questi, assume carattere assorbente e fondato il motivo relativo alla strumentalità del veicolo all'attività d'impresa. L'art. 86, comma 2, del D.P.R. 602/1973 stabilisce che la procedura di fermo non può essere eseguita quando il debitore dimostri che il bene mobile
è strumentale all'attività di impresa o della professione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha fornito prova adeguata di tale presupposto. Ha depositato la visura camerale, da cui risulta l'esercizio dell'attività di "costruzioni residenziale edili", l'estratto del registro dei beni ammortizzabili, che include l'autovettura Toyota Yaris targata Targa_1 tra i beni dell'impresa, e una dichiarazione sostitutiva che ne attesta l'utilizzo esclusivo per gli spostamenti dei dipendenti verso i cantieri. Ai fini della qualificazione di un bene come strumentale, rileva il rapporto funzionale con il servizio reso dall'impresa, con onere della prova a carico del contribuente. Tale corredo documentale, nel suo complesso, è idoneo a dimostrare il nesso di strumentalità del bene rispetto all'attività esercitata, escludendo un uso promiscuo del veicolo.
Sussistendo la condizione ostativa prevista dalla legge, il preavviso di fermo amministrativo risulta illegittimo e deve essere annullato.
La parziale reciproca soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso per un motivo di merito ma la declaratoria di inammissibilità delle altre doglianze, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
29380202500044137000.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14/01/2026
Il Giudice
IO MP