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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di notte scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15226 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
La in persona del suo amministratore p.t. Sig. Parte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_2 P.IVA_1 ricorso, dall'Avv. Gabriele Volpe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Luca Giordano, 89;
- ricorrente
E
L' , in persona del dott. Controparte_1 [...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , CP_2 Pt_3 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Tramontano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli via dei Mille n. 47;
Nonché
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP Persona_1 37875/7313;
Nonché
Controparte_4 in persona del pro-
[...] Controparte_5 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta Pt_3 procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Persona_2 recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
- resistenti
1 Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28 giugno 2024, ritualmente notificato alle controparti, la soc.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1 07120249025416287/000 notificata in data 21.05.24, dall' Controparte_6
, relativa al mancato pagamento di rate premio e contributi modello
[...] CP_4 DM10 per conto del , per gli anni dal 2015 al 2023 per un importo complessivo di CP_3
€ 105.830,62.
Ha eccepito: l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, l'infondatezza e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'illegittimità dei conteggi e degli interessi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva: “dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per importo complessivo pari alla somma di € 105.830,62 e per i motivi dedotti in narrativa;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.” Spese vinte da distrarsi.
CP_ Sospesa l'esecutività dell'intimazione di pagamento, l' si è costituito tempestivamente eccependo: la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione, in via gradata, per il rigetto della stessa con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti e vittoria di spese.
Nel costituirsi il Concessionario ha eccepito: la tardività del ricorso, la legittimità dell'atto impugnato, l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, la proroga di tutti i termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale, l'estraneità rispetto al merito della pretesa contributiva, la carenza di legittimazione passiva e la regolarità dei conteggi e degli interessi. Ha concluso per il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata con vittoria di spese.
Anche l' si è costituito eccependo la tardività dell'opposizione e la carenza di CP_4 legittimazione passiva. Ha concluso per il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
in via subordinata, per la condanna della ricorrente società al versamento, in favore dell' , della somma ritenuta di giustizia per omissione CP_4 contributiva, nonché, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola , col favore Controparte_7 delle spese.
2 All'udienza di discussione, acquisita la documentazione la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte e di note difensive autorizzate.
L'opposizione non è fondata.
In limine va disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dei convenuti.
CP_ Sono versate in atti, sia per l' che per l' procure generali conferite con atto CP_4 notarile, mentre la procura conferita da , anch'essa versata in atti, contiene non CP_8 solo il riferimento alla società opponente ma anche un ben preciso numero di pratica legale, sicchè non può ragionevolmente dubitarsi, in carenza di altri più specifici rilievi
, che si riferisca al presente giudizio.
L'intimazione di pagamento, notificata all'opponente in data 21.05.2024, costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n. 3021).
Il solo fatto che la società abbia impugnato l'intimazione costituendosi in giudizio, sana il vizio di notifica sollevato, per raggiungimento dello scopo ( v. in termini tra tante Cassazione (ord. n. 24329/2024)
Qualificazione dell'azione.
In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
3 a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La mancata prodromica notifica delle cartelle di pagamento / avviso di addebito sottese all'intimazione di pagamento quale mancanza di titolo legittimante, costituisce ipotesi di opposizione all'esecuzione così come l'eccepita prescrizione che si traduce nella contestazione del diritto a procedere all'esecuzione per estinzione del credito sotteso al titolo.
Opposizione agli atti esecutivi
Quanto alla doglianza circa la carenza di contenuto alcuni elementi quali , l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso, e l'omessa l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; nonché l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti afferiscono solo a vizi formali che attingono alla regolarità della sequenza procedimentale, essa va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ed è inammissibile perché tardiva.
Infatti, ai sensi dell'art. 617 cpc tali vizi dovevano essere fatti valere nel termine perentorio di venti giorni senz'altro decorso tra la notifica dell'intimazione (21/05/2024) e il deposito del ricorso (28.06.2024).
4 Ad ogni buon conto la mancata tempestiva opposizione avverso le singole cartelle e avisi di addebito sottesi all'intimazione ed altre intimazioni preclude la possibilità di metter in discussione le modalità di calcolo, censura che andava svolta nei 40 giorni dalla ricezione degli atti prodromici. Decadenza ex art. 25 DPR 602/73 In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 essa è tardiva perché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art.617 c.p.c., decorso tra la notifica degli atti prodromici e il deposito del ricorso. In ogni caso è pure infondata secondo l'indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631, cui questo Giudice intende dare continuità, in quanto l'invocata norma dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999. L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17 - (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) - delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo: tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale” (cfr. Cass. sent. 2 febbraio 2016, n. 1975).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale, della documentazione afferente alle notifiche esso è generico e pertanto irrilevante.
Opposizione all'esecuzione.
L'istante assume “non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dalle cartelle stesse in oggetto.”
Di contro, in ordine agli avvisi di addebito, risulta che:
- l'Avviso di addebito 37120180005412708000 avente alla base DM insoluti da 9/2017 a 1/2018 è stato notificato il 7.07.2018;
- l'Avviso di addebito 37120180013565871000 avente alla base DM insoluti da 2/2018 a 8/2018 è stato notificato il 20.12.2018;
- l'Avviso di addebito 37120180013855787000 avente alla base nota di rettifica 6/2015 è stato notificato il 24.12.2018;
5 - l'Avviso di addebito 37120190011708884000 avente alla base DM insoluti da 9/2018 a 5/2019 è stato notificato il 1.10.2019;
- l'Avviso di addebito 37120190022722718000 avente alla base DM insoluti da 6/2019 a 8/2019 è stato notificato il 15.12.2019;
- l'Avviso di addebito 37120210001038821000 avente alla base DM insoluti da 9/2019 a 1/2020 è stato notificato il 16.10.2021;
- l'Avviso di addebito 37120210001078849000 avente alla base note di rettifica da 1/2016 a 1/20017 è stato notificato il 16.10.2021;
- l'Avviso di addebito 37120230001533101000 avente alla base DM insoluti da 10/2022 a 12/2022 è stato notificato il 31.05.2023;
- l'Avviso di addebito 37120230001701309000 avente alla base nota di rettifica 1/2022 è stato notificato il 31.05.2023.
CP_ L' ha provato l'avvenuta notifica eseguita, ex art 30 DL 78/2010, a mezzo pec, la quale è stata consegnata nelle predette date all'indirizzo HOLDING.CORPORATION@PEC.IT.
Anche, l' ha provato la regolare notifica delle Controparte_1 seguenti cartelle di pagamento:
- la cartella di pagamento n 0712018000174154000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2016-2017) anni 2016/2017 è stata notificata, a mezzo pec, il 22/01/2018;
- la cartella di pagamento n 07120190018143281000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anno 1018) è stata notificata, a mezzo pec, il 22/01/2019;
- la cartella di pagamento n 07120210012034359000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2018-2019-2020) è stata notificata, a mezzo pec, il 24/05/2022;
- la cartella di pagamento n 07120220034034506000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2019-2020-2021) è stata notificata, a mezzo pec, il 07/07/2022; con conseguente interruzione del termine prescrizionale quinquennale delle pretese contributive, e successivamente interrotto dall'intimazione di pagamento n 07120229003734688000, notificata in data 03/03/2022, a mezzo, pec e dall'intimazione di pagamento del 2024 qui impugnata.
Le notifiche delle predette cartelle di pagamento sono effettuate a mezzo pec, all'indirizzo di posta certificata riferibile alla società Email_1 ricorrente come emerge dalla videata del sito istituzionale INIPEC depositata in atti sia dall' che dall' , inoltre, allo stesso indirizzo pec risulta notificata CP_3 CP_8 l'intimazione di pagamento n. 07120249025416287000 oggetto della presente impugnazione.
6 Pertanto, la mancata impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni (art. 24 d.lgs 46/99) ha reso le pretese irretrattabili.
Ne deriva, altresì, l'interruzione del termine prescrizionale essendo intervenuta la CP_ regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento n. 07120229003734688000, notificata in data 03/03/2022 e n. 07120249025416287/000 notificata in data 21.05.24 da parte dell' CP_8
CP_ Va aggiunto, infine che sia l' che l' hanno dedotto la sospensione dei termini CP_8 di prescrizione in forza delle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21.
Conclusivamente l'opposizione va respinta e le spese seguono la soccombenza.
CP_ Esse sono liquidate a carico dell'opponente, in favore dell' dell' e di , CP_4 CP_8 differenziate a seconda del valore degli avvisi di addebito e/o cartelle di pertinenza del singolo ente impositore
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento n. 07120249025416287/000 in relazione agli AVA e alle cartelle esattoriali per cui è causa;
b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e precisamente € 7500,00 in favore di , € 800,00 in favore di ed € 5500,00 CP_8 CP_4 CP_ in favore dell' oltre, per ciascuna, rimborso spese generali iva e cpa come per legge Si comunichi. Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di notte scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15226 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
La in persona del suo amministratore p.t. Sig. Parte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_2 P.IVA_1 ricorso, dall'Avv. Gabriele Volpe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Luca Giordano, 89;
- ricorrente
E
L' , in persona del dott. Controparte_1 [...]
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , CP_2 Pt_3 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Tramontano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Napoli via dei Mille n. 47;
Nonché
in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP Persona_1 37875/7313;
Nonché
Controparte_4 in persona del pro-
[...] Controparte_5 tempore della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori, giusta Pt_3 procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio Persona_2 recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro.
- resistenti
1 Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 28 giugno 2024, ritualmente notificato alle controparti, la soc.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1 07120249025416287/000 notificata in data 21.05.24, dall' Controparte_6
, relativa al mancato pagamento di rate premio e contributi modello
[...] CP_4 DM10 per conto del , per gli anni dal 2015 al 2023 per un importo complessivo di CP_3
€ 105.830,62.
Ha eccepito: l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, l'infondatezza e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'illegittimità dei conteggi e degli interessi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva: “dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per importo complessivo pari alla somma di € 105.830,62 e per i motivi dedotti in narrativa;
condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.” Spese vinte da distrarsi.
CP_ Sospesa l'esecutività dell'intimazione di pagamento, l' si è costituito tempestivamente eccependo: la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'inammissibilità e infondatezza delle eccezioni di merito, concludendo per l'inammissibilità dell'opposizione, in via gradata, per il rigetto della stessa con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti e vittoria di spese.
Nel costituirsi il Concessionario ha eccepito: la tardività del ricorso, la legittimità dell'atto impugnato, l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale, la proroga di tutti i termini prescrizionali prevista dalla normativa emergenziale, l'estraneità rispetto al merito della pretesa contributiva, la carenza di legittimazione passiva e la regolarità dei conteggi e degli interessi. Ha concluso per il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata con vittoria di spese.
Anche l' si è costituito eccependo la tardività dell'opposizione e la carenza di CP_4 legittimazione passiva. Ha concluso per il rigetto della domanda in quanto inammissibile;
in via subordinata, per la condanna della ricorrente società al versamento, in favore dell' , della somma ritenuta di giustizia per omissione CP_4 contributiva, nonché, in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, attribuire tale circostanza a negligenza della sola , col favore Controparte_7 delle spese.
2 All'udienza di discussione, acquisita la documentazione la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte e di note difensive autorizzate.
L'opposizione non è fondata.
In limine va disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione dei convenuti.
CP_ Sono versate in atti, sia per l' che per l' procure generali conferite con atto CP_4 notarile, mentre la procura conferita da , anch'essa versata in atti, contiene non CP_8 solo il riferimento alla società opponente ma anche un ben preciso numero di pratica legale, sicchè non può ragionevolmente dubitarsi, in carenza di altri più specifici rilievi
, che si riferisca al presente giudizio.
L'intimazione di pagamento, notificata all'opponente in data 21.05.2024, costituisce l'atto prodromico all'esecuzione a cui il Concessionario deve fare ricorso, prima di intraprendere l'espropriazione, tutte le volte in cui è decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. La norma applicabile è l'art. 50 del dpr 602/73 a mente del quale, dopo un anno dalla notifica della cartella, l'intimazione di pagamento costituisce un presupposto necessario per procedere all'esecuzione forzata a mezzo del successivo e tempestivo pignoramento, giacché essa “offre all'intimato debitore la possibilità dell'adempimento spontaneo dell'obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento;
ancora, consentire (ed anzi provocare) l'esperimento, in via preventiva rispetto all'espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), al fine (anche) di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell'effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l'apposizione del relativo vincolo” (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2018 n. 3021).
Il solo fatto che la società abbia impugnato l'intimazione costituendosi in giudizio, sana il vizio di notifica sollevato, per raggiungimento dello scopo ( v. in termini tra tante Cassazione (ord. n. 24329/2024)
Qualificazione dell'azione.
In punto di qualificazione giuridica della domanda essa va declinata a seconda dell'interesse ad agire ad essa sotteso.
Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
3 a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La mancata prodromica notifica delle cartelle di pagamento / avviso di addebito sottese all'intimazione di pagamento quale mancanza di titolo legittimante, costituisce ipotesi di opposizione all'esecuzione così come l'eccepita prescrizione che si traduce nella contestazione del diritto a procedere all'esecuzione per estinzione del credito sotteso al titolo.
Opposizione agli atti esecutivi
Quanto alla doglianza circa la carenza di contenuto alcuni elementi quali , l'indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso, e l'omessa l'allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000; nonché l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti afferiscono solo a vizi formali che attingono alla regolarità della sequenza procedimentale, essa va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ed è inammissibile perché tardiva.
Infatti, ai sensi dell'art. 617 cpc tali vizi dovevano essere fatti valere nel termine perentorio di venti giorni senz'altro decorso tra la notifica dell'intimazione (21/05/2024) e il deposito del ricorso (28.06.2024).
4 Ad ogni buon conto la mancata tempestiva opposizione avverso le singole cartelle e avisi di addebito sottesi all'intimazione ed altre intimazioni preclude la possibilità di metter in discussione le modalità di calcolo, censura che andava svolta nei 40 giorni dalla ricezione degli atti prodromici. Decadenza ex art. 25 DPR 602/73 In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 essa è tardiva perché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art.617 c.p.c., decorso tra la notifica degli atti prodromici e il deposito del ricorso. In ogni caso è pure infondata secondo l'indirizzo espresso da Cass. sez. lav. 5 giugno 2014 nr. 12631, cui questo Giudice intende dare continuità, in quanto l'invocata norma dell'art. 25 DPR 602/73 non è applicabile alla riscossione dei contributi, per la quale opera il diverso termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lgs. 46/1999. L'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, infatti, pur prevedendo l'estensione alle entrate riscosse mediante ruolo a norma del precedente art. 17 - (tra cui rientrano i crediti degli enti previdenziali) - delle disposizioni previste al titolo I (capo II) ed al titolo II del d.P.R. 602 del 1973, fa salve in premessa le speciali disposizioni contenute negli articoli successivi dello stesso testo legislativo: tra esse gli articoli 24 e 25, che dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole - in epoca successiva alla iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e prima della notifica della cartella esattoriale- trova adeguata soddisfazione nelle previsione del termine di prescrizione quinquennale del credito dell'Ente previdenziale” (cfr. Cass. sent. 2 febbraio 2016, n. 1975).
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale, della documentazione afferente alle notifiche esso è generico e pertanto irrilevante.
Opposizione all'esecuzione.
L'istante assume “non risulta a questa difesa la previa e necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto dalle cartelle stesse in oggetto.”
Di contro, in ordine agli avvisi di addebito, risulta che:
- l'Avviso di addebito 37120180005412708000 avente alla base DM insoluti da 9/2017 a 1/2018 è stato notificato il 7.07.2018;
- l'Avviso di addebito 37120180013565871000 avente alla base DM insoluti da 2/2018 a 8/2018 è stato notificato il 20.12.2018;
- l'Avviso di addebito 37120180013855787000 avente alla base nota di rettifica 6/2015 è stato notificato il 24.12.2018;
5 - l'Avviso di addebito 37120190011708884000 avente alla base DM insoluti da 9/2018 a 5/2019 è stato notificato il 1.10.2019;
- l'Avviso di addebito 37120190022722718000 avente alla base DM insoluti da 6/2019 a 8/2019 è stato notificato il 15.12.2019;
- l'Avviso di addebito 37120210001038821000 avente alla base DM insoluti da 9/2019 a 1/2020 è stato notificato il 16.10.2021;
- l'Avviso di addebito 37120210001078849000 avente alla base note di rettifica da 1/2016 a 1/20017 è stato notificato il 16.10.2021;
- l'Avviso di addebito 37120230001533101000 avente alla base DM insoluti da 10/2022 a 12/2022 è stato notificato il 31.05.2023;
- l'Avviso di addebito 37120230001701309000 avente alla base nota di rettifica 1/2022 è stato notificato il 31.05.2023.
CP_ L' ha provato l'avvenuta notifica eseguita, ex art 30 DL 78/2010, a mezzo pec, la quale è stata consegnata nelle predette date all'indirizzo HOLDING.CORPORATION@PEC.IT.
Anche, l' ha provato la regolare notifica delle Controparte_1 seguenti cartelle di pagamento:
- la cartella di pagamento n 0712018000174154000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2016-2017) anni 2016/2017 è stata notificata, a mezzo pec, il 22/01/2018;
- la cartella di pagamento n 07120190018143281000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anno 1018) è stata notificata, a mezzo pec, il 22/01/2019;
- la cartella di pagamento n 07120210012034359000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2018-2019-2020) è stata notificata, a mezzo pec, il 24/05/2022;
- la cartella di pagamento n 07120220034034506000, avente ad oggetto crediti CP_4 (anni 2019-2020-2021) è stata notificata, a mezzo pec, il 07/07/2022; con conseguente interruzione del termine prescrizionale quinquennale delle pretese contributive, e successivamente interrotto dall'intimazione di pagamento n 07120229003734688000, notificata in data 03/03/2022, a mezzo, pec e dall'intimazione di pagamento del 2024 qui impugnata.
Le notifiche delle predette cartelle di pagamento sono effettuate a mezzo pec, all'indirizzo di posta certificata riferibile alla società Email_1 ricorrente come emerge dalla videata del sito istituzionale INIPEC depositata in atti sia dall' che dall' , inoltre, allo stesso indirizzo pec risulta notificata CP_3 CP_8 l'intimazione di pagamento n. 07120249025416287000 oggetto della presente impugnazione.
6 Pertanto, la mancata impugnazione nel termine perentorio di 40 giorni (art. 24 d.lgs 46/99) ha reso le pretese irretrattabili.
Ne deriva, altresì, l'interruzione del termine prescrizionale essendo intervenuta la CP_ regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento n. 07120229003734688000, notificata in data 03/03/2022 e n. 07120249025416287/000 notificata in data 21.05.24 da parte dell' CP_8
CP_ Va aggiunto, infine che sia l' che l' hanno dedotto la sospensione dei termini CP_8 di prescrizione in forza delle disposizioni emergenziali per la pandemia da Covid 19 per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art.37 comma 2 D.L. 18/2020 conv. in L. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art.11 comma 9 D.L. 31/12/20 n. 183 conv. in L. 26/02/21 n.21.
Conclusivamente l'opposizione va respinta e le spese seguono la soccombenza.
CP_ Esse sono liquidate a carico dell'opponente, in favore dell' dell' e di , CP_4 CP_8 differenziate a seconda del valore degli avvisi di addebito e/o cartelle di pertinenza del singolo ente impositore
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e dichiara dovute le somme recate dall'intimazione di pagamento n. 07120249025416287/000 in relazione agli AVA e alle cartelle esattoriali per cui è causa;
b) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti e precisamente € 7500,00 in favore di , € 800,00 in favore di ed € 5500,00 CP_8 CP_4 CP_ in favore dell' oltre, per ciascuna, rimborso spese generali iva e cpa come per legge Si comunichi. Così deciso in Napoli il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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