CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
FABBRI CC, LA
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239000032357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120000812756000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120000812756000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09320239000032357/000 - notificata il 15 luglio 2024 - emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di alcune cartelle relative ad iscrizioni a ruolo di imposte erariali e contributi previdenziali (nn. 09320100005370909000, 09320120000812756000,
09320120003702632000, 09320170000194722000) e a spese processuali (n. 09320150001518487000).
Nel ricorso - dove la cartella n. 09320150001518487000 relativa a spese processuali non viene citata ed è quindi esclusa dalla presente vertenza - viene eccepito che tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata sono trascorsi più di cinque anni e si è quindi determinata la prescrizione dei crediti pretesi. Prescrizione quinquennale perché le cartelle esattoriali non possono essere assimilate ad un titolo giudiziale e quindi non può valere la prescrizione decennale ordinaria che può conseguire soltanto ad una sentenza di condanna passata in giudicato ed è inapplicabile quando la cartella di pagamento per l'iscrizione a ruolo di tributi e contributi di ogni genere è stata impugnata oltre il termine perentorio di quaranta giorni.
Per le motivazioni dedotte viene chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata per l'intervenuta prescrizione dei crediti dei quali viene richiesto il pagamento.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si è ritualmente costituita e afferma l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Dopo aver premesso che il ricorrente non contesta la valida notifica delle cartelle ma di aver depositato comunque la documentazione che dimostra la regolarità di tale adempimento - esclusa la cartella 09320100005370909000 - evidenzia che per i tributi erariali ed i relativi oneri accessori per sanzioni ed interessi il termine di prescrizione è quello decennale. Sottolinea poi che nel gennaio 2017 al Ricorrente_1 è stata notificata un'intimazione alla quale erano sottese le cartelle nn. 09320100005370909000, 09320120000812756000 e 09320120003702632000, intimazione che non è stata impugnata con i conseguenti effetti in termini di irretrattabilità della pretesa e interruzione dei termini prescrizionali. Termini prescrizionali che devono in ogni caso essere calcolati alla luce dei vari periodi di sospensione disposti dalla normativa OV e per gli eventi alluvionali accaduti nel maggio 2023 in MA.
In ultimo l'Agenzia sottolinea un fatto risolutivo in termini di valutazione della vertenza: in data 26 giugno
2023 il ricorrente ha chiesto, per tutte le somme che gli vengono richieste con l'intimazione impugnata, di poter aderire alla definizione agevolata cosiddetta “rottamazione quater”, istanza alla quale ha fatto seguito, da parte dell'Agenzia, l'invio della comunicazione di accoglimento che però il Ricorrente_1 non ha ritirato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i contributi INPS e IVS iscritti a ruolo e pretesi con la cartella n. 09320100005370909000 la Corte di giustizia tributaria non è competente non trattandosi di somme riferibili a tributi e quindi vengono esclusi dalla valutazione di questa vertenza e dall'esito del relativo giudizio.
Per la valutazione della presente vertenza è necessario ricordare i fatti ed i principi di diritto che seguono:
1) la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi erariali è decennale (Cassazione n. 4385/2025) mentre per le sanzioni e gli interessi, accessori all'imposta, il termine è di cinque anni (Cassazione n. 2095/2023 per gli interessi e n. 7486/2022 per le sanzioni);
2) le date delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata non sono state messe in discussione dal ricorrente. La conoscenza delle iscrizioni a ruolo a suo carico, da parte del Ricorr1, in ogni caso è certa perché per tutte è stata presentata, in data 26 giugno 2023, istanza di adesione alla cosiddetta “rottamazione quater” (art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022) e tale richiesta presuppone la conoscenza dei debiti tributari ancora in essere. Su tale principio la giurisprudenza di merito è concorde (ex multis Cassazione n.
27504/2024) così come sul fatto che la richiesta di rateizzazione è interruttivo della prescrizione. Principio, questo, che non vale però per la “rottamazione quater” perché il comma 240 dell'art. 1 della legge 197/2022 prevede espressamente che “a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
”. Consegue che nel caso del ricorrente la presentazione dell'istanza non ha determinato la fattispecie dell'interruzione della prescrizione bensì soltanto la sua sospensione, nei termini e per un periodo che verranno chiariti in seguito;
3) il 23 gennaio 2017 risulta essere la data in cui l'Agenzia ha notificato un'intimazione di pagamento (n.
09320169002548239/000) riferita alle cartelle nn. 0932010005370909000, 09320120000812756 000,
09320120003702632000. L'intimazione di pagamento è un provvedimento da considerare compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/92 la cui mancata impugnazione non solo rende definitiva la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria ma interrompe la prescrizione e preclude la possibilità di eccepire quella eventualmente maturata prima della notifica (Cassazione n. 20476/2025);
4) con la normativa riferibile alla situazione emergenziale OV (art. 68 del DL 18/2020 e proroga di 24 mesi per il combinato disposto dello stesso articolo con i commi 1, 2 e 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 519/2015), agli eventi alluvionali che hanno colpito la MA nel maggio 2023 (art. 1 del DL 61/2023) e alla “rottamazione quater” (comma 240 dell'art. 1 della legge197/2022 collegato ai successivi commi 232 e 244) si è determinato un complessivo periodo di sospensione dei termini di prescrizione che, non considerando una loro sovrapposizione, si può considerare relativa all'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023.
Quanto indicato in precedenza determina i seguenti effetti:
a) per le cartelle nn. 0932010005370909000, 09320120000812756000 e 09320120003702632000 - fermo restando che il debito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria non può più essere messo in discussione per quanto indicato al p.to 3) - la prescrizione deve essere calcolata a partire dalla data di notifica dell'intimazione n. 09320169002548239/000 e quindi dal 27 gennaio 2017;
b) per la cartella n. 09320170000194722000, fermo restando che il debito nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria non può più essere messo in discussione perché il provvedimento non è stato impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica del 30 marzo 2017, è da tale data che decorre il termine di prescrizione;
c) l'intimazione impugnata (n. 09320239000032357/000) è stata notificata il 15 luglio 2024, data di riferimento per il calcolo della prescrizione (termine quinquennale: giorni 1826 - termine decennale: giorni 3652).
Prescrizione che non è maturata perché i giorni validi (rispettivamente 1293 e 1231) risultano essere di gran lunga inferiori a quelli necessari per riconoscerla.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed a tale esito consegue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza in riferimento alle iscrizioni a ruolo dei contributi previdenziali.
Rigetta il ricorso in ordine alle iscrizioni a ruolo riferibili ai debiti di natura tributaria e conseguenti cartelle di pagamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
FABBRI CC, LA
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320239000032357000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100005370909000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120000812756000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120000812756000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320120003702632000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320170000194722000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09320239000032357/000 - notificata il 15 luglio 2024 - emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento di alcune cartelle relative ad iscrizioni a ruolo di imposte erariali e contributi previdenziali (nn. 09320100005370909000, 09320120000812756000,
09320120003702632000, 09320170000194722000) e a spese processuali (n. 09320150001518487000).
Nel ricorso - dove la cartella n. 09320150001518487000 relativa a spese processuali non viene citata ed è quindi esclusa dalla presente vertenza - viene eccepito che tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione impugnata sono trascorsi più di cinque anni e si è quindi determinata la prescrizione dei crediti pretesi. Prescrizione quinquennale perché le cartelle esattoriali non possono essere assimilate ad un titolo giudiziale e quindi non può valere la prescrizione decennale ordinaria che può conseguire soltanto ad una sentenza di condanna passata in giudicato ed è inapplicabile quando la cartella di pagamento per l'iscrizione a ruolo di tributi e contributi di ogni genere è stata impugnata oltre il termine perentorio di quaranta giorni.
Per le motivazioni dedotte viene chiesto l'annullamento dell'intimazione impugnata per l'intervenuta prescrizione dei crediti dei quali viene richiesto il pagamento.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione si è ritualmente costituita e afferma l'inammissibilità del ricorso ed in ogni caso la sua infondatezza in fatto ed in diritto. Dopo aver premesso che il ricorrente non contesta la valida notifica delle cartelle ma di aver depositato comunque la documentazione che dimostra la regolarità di tale adempimento - esclusa la cartella 09320100005370909000 - evidenzia che per i tributi erariali ed i relativi oneri accessori per sanzioni ed interessi il termine di prescrizione è quello decennale. Sottolinea poi che nel gennaio 2017 al Ricorrente_1 è stata notificata un'intimazione alla quale erano sottese le cartelle nn. 09320100005370909000, 09320120000812756000 e 09320120003702632000, intimazione che non è stata impugnata con i conseguenti effetti in termini di irretrattabilità della pretesa e interruzione dei termini prescrizionali. Termini prescrizionali che devono in ogni caso essere calcolati alla luce dei vari periodi di sospensione disposti dalla normativa OV e per gli eventi alluvionali accaduti nel maggio 2023 in MA.
In ultimo l'Agenzia sottolinea un fatto risolutivo in termini di valutazione della vertenza: in data 26 giugno
2023 il ricorrente ha chiesto, per tutte le somme che gli vengono richieste con l'intimazione impugnata, di poter aderire alla definizione agevolata cosiddetta “rottamazione quater”, istanza alla quale ha fatto seguito, da parte dell'Agenzia, l'invio della comunicazione di accoglimento che però il Ricorrente_1 non ha ritirato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i contributi INPS e IVS iscritti a ruolo e pretesi con la cartella n. 09320100005370909000 la Corte di giustizia tributaria non è competente non trattandosi di somme riferibili a tributi e quindi vengono esclusi dalla valutazione di questa vertenza e dall'esito del relativo giudizio.
Per la valutazione della presente vertenza è necessario ricordare i fatti ed i principi di diritto che seguono:
1) la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi erariali è decennale (Cassazione n. 4385/2025) mentre per le sanzioni e gli interessi, accessori all'imposta, il termine è di cinque anni (Cassazione n. 2095/2023 per gli interessi e n. 7486/2022 per le sanzioni);
2) le date delle notifiche delle cartelle sottese all'intimazione impugnata non sono state messe in discussione dal ricorrente. La conoscenza delle iscrizioni a ruolo a suo carico, da parte del Ricorr1, in ogni caso è certa perché per tutte è stata presentata, in data 26 giugno 2023, istanza di adesione alla cosiddetta “rottamazione quater” (art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022) e tale richiesta presuppone la conoscenza dei debiti tributari ancora in essere. Su tale principio la giurisprudenza di merito è concorde (ex multis Cassazione n.
27504/2024) così come sul fatto che la richiesta di rateizzazione è interruttivo della prescrizione. Principio, questo, che non vale però per la “rottamazione quater” perché il comma 240 dell'art. 1 della legge 197/2022 prevede espressamente che “a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
”. Consegue che nel caso del ricorrente la presentazione dell'istanza non ha determinato la fattispecie dell'interruzione della prescrizione bensì soltanto la sua sospensione, nei termini e per un periodo che verranno chiariti in seguito;
3) il 23 gennaio 2017 risulta essere la data in cui l'Agenzia ha notificato un'intimazione di pagamento (n.
09320169002548239/000) riferita alle cartelle nn. 0932010005370909000, 09320120000812756 000,
09320120003702632000. L'intimazione di pagamento è un provvedimento da considerare compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/92 la cui mancata impugnazione non solo rende definitiva la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria ma interrompe la prescrizione e preclude la possibilità di eccepire quella eventualmente maturata prima della notifica (Cassazione n. 20476/2025);
4) con la normativa riferibile alla situazione emergenziale OV (art. 68 del DL 18/2020 e proroga di 24 mesi per il combinato disposto dello stesso articolo con i commi 1, 2 e 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 519/2015), agli eventi alluvionali che hanno colpito la MA nel maggio 2023 (art. 1 del DL 61/2023) e alla “rottamazione quater” (comma 240 dell'art. 1 della legge197/2022 collegato ai successivi commi 232 e 244) si è determinato un complessivo periodo di sospensione dei termini di prescrizione che, non considerando una loro sovrapposizione, si può considerare relativa all'intero periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023.
Quanto indicato in precedenza determina i seguenti effetti:
a) per le cartelle nn. 0932010005370909000, 09320120000812756000 e 09320120003702632000 - fermo restando che il debito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria non può più essere messo in discussione per quanto indicato al p.to 3) - la prescrizione deve essere calcolata a partire dalla data di notifica dell'intimazione n. 09320169002548239/000 e quindi dal 27 gennaio 2017;
b) per la cartella n. 09320170000194722000, fermo restando che il debito nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria non può più essere messo in discussione perché il provvedimento non è stato impugnato nel termine di 60 giorni dalla notifica del 30 marzo 2017, è da tale data che decorre il termine di prescrizione;
c) l'intimazione impugnata (n. 09320239000032357/000) è stata notificata il 15 luglio 2024, data di riferimento per il calcolo della prescrizione (termine quinquennale: giorni 1826 - termine decennale: giorni 3652).
Prescrizione che non è maturata perché i giorni validi (rispettivamente 1293 e 1231) risultano essere di gran lunga inferiori a quelli necessari per riconoscerla.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato ed a tale esito consegue la condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza in riferimento alle iscrizioni a ruolo dei contributi previdenziali.
Rigetta il ricorso in ordine alle iscrizioni a ruolo riferibili ai debiti di natura tributaria e conseguenti cartelle di pagamento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti.