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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 232/2025 R.G.
TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, Dott. Alfonso Annunziata, letti gli atti del procedimento N. 232/2025 R.G., promosso ex art. 1168 c.c. e 703
c.p.c.; sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza;
osserva quanto segue.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio (detto ) e Controparte_1 CP_2
, sulla base delle argomentazioni in atti, dopo aver dedotto di essere Controparte_3
compossessori unitamente ai germani e odierno resistente, del CP_4 CP_5
cortile comune facente parte del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via
A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, domandavano al Tribunale adito di ordinare a Controparte_6
l'immediata reintegra dei ricorrenti o, in subordine, di manutenere i ricorrenti nell'esercizio del possesso del suindicato cortile, cessando lo spoglio e/o ogni molestia nei confronti dei ricorrenti con riferimento al medesimo cortile e, in ogni caso, di adottare tutti i provvedimenti opportuni al fine di far cessare lo spoglio e/o la turbativa posta in essere dal resistente, con vittoria delle spese di lite e delle competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, Controparte_6
che, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale, in via preliminare, di rigettare il proposto ricorso “per essere chiaramente inammissibile ed improcedibile atteso il mancato rispetto delle prescrizioni previste e sancite dagli artt.1168 e 1170
c.c.” e, “nel merito, previo accertamento di quanto riferito in difesa, nel dichiarare la evidente strumentalità di quanto lamentato dai ricorrenti, rigettare il ricorso per chiara e palese infondatezza, in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'art.1168 che all'art. 1170 c.c.”.
1 Tanto premesso, va preliminarmente osservato che viene in rilievo nel caso di specie un'azione non di manutenzione, bensì di reintegrazione ex art. 1168 c.c., poiché i fatti descritti dalla difesa dei ricorrenti – ossia riduzione degli spazi di transito, inibizione del parcheggio ed ostacolo alle auto in entrata ed in uscita – sono, appunto, sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 1168 c.c. e non in quella di cui all'art. 1170 c.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 22.01.2013;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 20.03.1978).
Deve parimenti evidenziarsi che l'onere della prova del possesso del quale si richiede la reintegrazione, in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su parte ricorrente, come,
d'altronde, evidenziato da un altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3906 del 30.03.2000, Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n, 1274 del 15.02.1999, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4271 del 13.04.1995
e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 938 del 10.05.1967).
Inoltre, secondo un altro condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di azione di reintegrazione, grava sull'istante l'onere della prova del lamentato spoglio, persino nell'elemento psicologico (dolo o colpa) che deve sorreggerlo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21475 del 31.08.2018).
Infine, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di azione di spoglio,
l'accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l'elemento oggettivo della privazione, totale o parziale, del possesso avvenuta violentemente o clandestinamente
(da provarsi da parte dell'attore del giudizio possessorio), ma anche il correlato elemento soggettivo (il cosiddetto animus spoliandi), il quale può legittimamente ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La esistenza del detto elemento soggettivo può, pertanto, venir esclusa quando sia provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il
2 consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 13101 del 30.12.1997; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
2525 del 21.02.2001).
Orbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, essendo fondata la proposta azione di spoglio.
Dunque, l'informatore indicato dai ricorrenti, , ha confermato Controparte_7 la prospettazione dei ricorrenti stessi, dichiarando: “Io vado lì da oltre 40 anni, quando andavo parcheggiavo anche la macchina lì, non ho mai sentito discussioni, parcheggiavano tutti senza problemi fino a poco tempo fa. Lì e Controparte_3
hanno un terreno e parcheggiavano nel cortile”, nonché: “In questo CP_1
cortile si possono parcheggiare anche 5/6 macchine dal lato di e CP_1 CP_3
” (si veda in proposito il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025).
[...]
Inoltre, il summenzionato informatore ha affermato: “ sta chiudendo Controparte_6 da circa 5/6 mesi perché dice che c'è un testamento ed è proprietà sua e mette le macchine fuori posto al punto che un altro poco neanche a piedi si può passare. L'ho visto qualche volta che sono andato dai che non potevano uscire a causa delle CP_6
macchine parcheggiate da fino a quando lui non le spostava”, Controparte_6
precisando, su domanda del Tribunale, di sapere che “le macchine sono fatte parcheggiare da perché conosco la macchina di Controparte_6 Controparte_6
che è una Punto vecchio tipo grigia con numero di targa che finisce con 400 e poi dietro la macchina del figlio messa sotto sotto che è una Mini minor nera nuovo tipo, non ricordo la targa”.
L'informatore ha anche dichiarato: “A volte mi sono trovato là e c'erano le auto parcheggiate e ha detto io sono il proprietario per testamento, l'ho Controparte_6 sentito io. C'erano moglie e figli di che per uscire dal garage in auto CP_1 dovevano fare 60 metri a marcia indietro mentre prima era tutto più facile”.
Infine, il suindicato informatore, che frequenta con regolarità i luoghi di causa, ha precisato: “Ho sentito dire che lui è proprietario per testamento Controparte_6 circa 2/3 mesi fa, ma sono 5/6 mesi che c'è questa discussione” (si veda sempre il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025).
Conseguentemente, risulta dimostrato sia il compossesso dei ricorrenti, così come dedotto in giudizio, che lo spoglio, che il summenzionato informatore ha confermato essere avvenuto meno di un anno fa.
3 D'altronde, il resistente, nella sua comparsa di costituzione, ha osservato che “appare evidente che la situazione oggi lamentata dai ricorrenti non può certo collocarsi temporalmente in un episodio astratto del mese di ottobre 2024, ma trova la sua collocazione in un lasso di tempo certamente anteriore all'anno essendo tale situazione frutto di circostanze ed episodi verificatesi già prima del periodo indicato in atti (il piccolo cortiletto antistante i rispettivi immobili, è stato da sempre usato e praticato dall'auto del comparente e, impropriamente, come appresso si dirà, anche dai veicoli dei ricorrenti). Pertanto, considerato come dato di fatto ed incontrovertibile che le parti del presente giudizio risultano essere proprietari ed utilizzatori di veicoli da oltre un anno e che la sosta dei veicoli viene praticata da tutte le parti da sempre, si ritiene, e, tanto, senza smentita alcuna, che l'azione proposta dai ricorrenti è stata esperita ben oltre il termine essenziale previsto a pena di decadenza dagli artt. 1168 e 1171 c.c. la cui prescrizione consente di poter esperire le azioni a tutela del possesso entro un anno dal giorno della scoperta del presunto spoglio e/o della turbativa” (si vedano le pagine
3 e 4 della memoria di costituzione e risposta del resistente).
Ora, in tal modo, parte resistente ha, da un lato, confermato il compossesso – sia pure definendolo improprio – dell'area di causa da parte dei ricorrenti e, dall'altro, ha ammesso lo spoglio da parte sua, sollevando la suesposta eccezione di decadenza.
Non può, poi, rilevare ai fini del rigetto del ricorso, l'affermazione della difesa del resistente secondo cui “su detta area cortilizia, contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, il comparente non pone nessuna autovettura in sosta in modo da limitare l'accesso ed il normale transito da e per gli immobili dei germani e CP_1
, come erroneamente ed infondatamente lamentato dagli stessi” (si veda CP_3
pagina 5 della memoria di costituzione e risposta del resistente).
Infatti, si tratta di una dichiarazione incompatibile con l'ammissione delle condotte di spoglio lamentate dai ricorrenti insita nella già evidenziata retrodatazione delle medesime condotte da parte del resistente rispetto alla data indicata dai ricorrenti
(ottobre 2024).
Né le dichiarazioni dell'informatore di parte resistente possono essere inficiate da quelle dell'informatore indicato da parte resistente, . CP_8
Quest'ultimo, infatti, ha affermato: e ci Controparte_1 Controparte_3
hanno parcheggiato, anche ora ci sono le macchine parcheggiate. Parlo del cortile fra le due abitazioni”, nonché: “Ci parcheggiano comodamente” e: “Il parcheggio è
4 agevole, ci sono solo delle piante appoggiate sotto al balcone, adiacenti alla proprietà di (si veda sempre il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025). Controparte_6
Infatti, tali dichiarazioni collidono con l'ammissione, sopra evidenziata, contenuta nella memoria di costituzione e risposta del resistente, circa la condotta di spoglio da parte sua, implicita nell'eccepita decadenza dei ricorrenti dall'azione esperita.
Ciò chiarito, oltre allo spoglio nella sua componente oggettiva, va ritenuto sussistente anche l'animus spoliandi, il quale, alla luce della succitata giurisprudenza, deve ravvisarsi nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la ritenuta situazione preesistente.
Si deve anche escludere, sulla base delle difese del resistente, il suo ragionevole convincimento circa il consenso dei ricorrenti alla privazione del loro compossesso – convincimento fatto salvo dalla medesima giurisprudenza – non essendo stato quest'ultimo dedotto né, a maggior ragione, provato dal resistente.
Il ricorso, pertanto, va accolto, come sopra anticipato, per quanto di ragione, ossia nei termini di seguito precisati.
Per l'esattezza, deve ordinarsi al resistente l'immediata e definitiva reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso del cortile comune facente parte del fondo sito in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al
NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, consentendone ai ricorrenti medesimi e ai loro familiari il comodo transito in entrata ed in uscita ed il parcheggio delle autovetture astenendosi dall'impedirli o ostacolarli con l'allocazione disordinata nella summenzionata area di autoveicoli o qualsivoglia altra cosa.
Non va assegnato alcun termine alle parti per la prosecuzione del giudizio di merito, occorrendo, a tale scopo, una specifica istanza da proporsi nei modi e nei termini di cui all'art. 703, IV comma, c.p.c.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di rilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, ordina al resistente CP_6
l'immediata e definitiva reintegrazione dei ricorrenti
[...] Controparte_1
(detto ) e nel compossesso del cortile comune facente parte CP_2 Controparte_3
del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, consentendone ai ricorrenti medesimi e ai loro familiari il comodo transito in entrata ed in uscita ed il parcheggio delle autovetture astenendosi dall'impedirli o ostacolarli con l'allocazione disordinata nella summenzionata area di autoveicoli o qualsivoglia altra cosa;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nola, lì 20.03.2025
Il Giudice Dott. Alfonso Annunziata
6
TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il Giudice, Dott. Alfonso Annunziata, letti gli atti del procedimento N. 232/2025 R.G., promosso ex art. 1168 c.c. e 703
c.p.c.; sciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza;
osserva quanto segue.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio (detto ) e Controparte_1 CP_2
, sulla base delle argomentazioni in atti, dopo aver dedotto di essere Controparte_3
compossessori unitamente ai germani e odierno resistente, del CP_4 CP_5
cortile comune facente parte del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via
A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, domandavano al Tribunale adito di ordinare a Controparte_6
l'immediata reintegra dei ricorrenti o, in subordine, di manutenere i ricorrenti nell'esercizio del possesso del suindicato cortile, cessando lo spoglio e/o ogni molestia nei confronti dei ricorrenti con riferimento al medesimo cortile e, in ogni caso, di adottare tutti i provvedimenti opportuni al fine di far cessare lo spoglio e/o la turbativa posta in essere dal resistente, con vittoria delle spese di lite e delle competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, Controparte_6
che, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale, in via preliminare, di rigettare il proposto ricorso “per essere chiaramente inammissibile ed improcedibile atteso il mancato rispetto delle prescrizioni previste e sancite dagli artt.1168 e 1170
c.c.” e, “nel merito, previo accertamento di quanto riferito in difesa, nel dichiarare la evidente strumentalità di quanto lamentato dai ricorrenti, rigettare il ricorso per chiara e palese infondatezza, in fatto ed in diritto, sia con riferimento all'art.1168 che all'art. 1170 c.c.”.
1 Tanto premesso, va preliminarmente osservato che viene in rilievo nel caso di specie un'azione non di manutenzione, bensì di reintegrazione ex art. 1168 c.c., poiché i fatti descritti dalla difesa dei ricorrenti – ossia riduzione degli spazi di transito, inibizione del parcheggio ed ostacolo alle auto in entrata ed in uscita – sono, appunto, sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 1168 c.c. e non in quella di cui all'art. 1170 c.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della Suprema
Corte, “in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo” (ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 22.01.2013;
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1386 del 20.03.1978).
Deve parimenti evidenziarsi che l'onere della prova del possesso del quale si richiede la reintegrazione, in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su parte ricorrente, come,
d'altronde, evidenziato da un altrettanto consolidato orientamento della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3906 del 30.03.2000, Cass. Civ., Sez. 2,
Sentenza n, 1274 del 15.02.1999, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4271 del 13.04.1995
e Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 938 del 10.05.1967).
Inoltre, secondo un altro condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di azione di reintegrazione, grava sull'istante l'onere della prova del lamentato spoglio, persino nell'elemento psicologico (dolo o colpa) che deve sorreggerlo (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 21475 del 31.08.2018).
Infine, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di azione di spoglio,
l'accertamento del giudice deve riguardare non soltanto l'elemento oggettivo della privazione, totale o parziale, del possesso avvenuta violentemente o clandestinamente
(da provarsi da parte dell'attore del giudizio possessorio), ma anche il correlato elemento soggettivo (il cosiddetto animus spoliandi), il quale può legittimamente ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà (espressa o tacita), indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto. La esistenza del detto elemento soggettivo può, pertanto, venir esclusa quando sia provato, da parte del convenuto nel giudizio possessorio, il proprio ragionevole convincimento circa il
2 consenso del possessore alla modifica o alla privazione del suo possesso” (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 13101 del 30.12.1997; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n.
2525 del 21.02.2001).
Orbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, essendo fondata la proposta azione di spoglio.
Dunque, l'informatore indicato dai ricorrenti, , ha confermato Controparte_7 la prospettazione dei ricorrenti stessi, dichiarando: “Io vado lì da oltre 40 anni, quando andavo parcheggiavo anche la macchina lì, non ho mai sentito discussioni, parcheggiavano tutti senza problemi fino a poco tempo fa. Lì e Controparte_3
hanno un terreno e parcheggiavano nel cortile”, nonché: “In questo CP_1
cortile si possono parcheggiare anche 5/6 macchine dal lato di e CP_1 CP_3
” (si veda in proposito il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025).
[...]
Inoltre, il summenzionato informatore ha affermato: “ sta chiudendo Controparte_6 da circa 5/6 mesi perché dice che c'è un testamento ed è proprietà sua e mette le macchine fuori posto al punto che un altro poco neanche a piedi si può passare. L'ho visto qualche volta che sono andato dai che non potevano uscire a causa delle CP_6
macchine parcheggiate da fino a quando lui non le spostava”, Controparte_6
precisando, su domanda del Tribunale, di sapere che “le macchine sono fatte parcheggiare da perché conosco la macchina di Controparte_6 Controparte_6
che è una Punto vecchio tipo grigia con numero di targa che finisce con 400 e poi dietro la macchina del figlio messa sotto sotto che è una Mini minor nera nuovo tipo, non ricordo la targa”.
L'informatore ha anche dichiarato: “A volte mi sono trovato là e c'erano le auto parcheggiate e ha detto io sono il proprietario per testamento, l'ho Controparte_6 sentito io. C'erano moglie e figli di che per uscire dal garage in auto CP_1 dovevano fare 60 metri a marcia indietro mentre prima era tutto più facile”.
Infine, il suindicato informatore, che frequenta con regolarità i luoghi di causa, ha precisato: “Ho sentito dire che lui è proprietario per testamento Controparte_6 circa 2/3 mesi fa, ma sono 5/6 mesi che c'è questa discussione” (si veda sempre il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025).
Conseguentemente, risulta dimostrato sia il compossesso dei ricorrenti, così come dedotto in giudizio, che lo spoglio, che il summenzionato informatore ha confermato essere avvenuto meno di un anno fa.
3 D'altronde, il resistente, nella sua comparsa di costituzione, ha osservato che “appare evidente che la situazione oggi lamentata dai ricorrenti non può certo collocarsi temporalmente in un episodio astratto del mese di ottobre 2024, ma trova la sua collocazione in un lasso di tempo certamente anteriore all'anno essendo tale situazione frutto di circostanze ed episodi verificatesi già prima del periodo indicato in atti (il piccolo cortiletto antistante i rispettivi immobili, è stato da sempre usato e praticato dall'auto del comparente e, impropriamente, come appresso si dirà, anche dai veicoli dei ricorrenti). Pertanto, considerato come dato di fatto ed incontrovertibile che le parti del presente giudizio risultano essere proprietari ed utilizzatori di veicoli da oltre un anno e che la sosta dei veicoli viene praticata da tutte le parti da sempre, si ritiene, e, tanto, senza smentita alcuna, che l'azione proposta dai ricorrenti è stata esperita ben oltre il termine essenziale previsto a pena di decadenza dagli artt. 1168 e 1171 c.c. la cui prescrizione consente di poter esperire le azioni a tutela del possesso entro un anno dal giorno della scoperta del presunto spoglio e/o della turbativa” (si vedano le pagine
3 e 4 della memoria di costituzione e risposta del resistente).
Ora, in tal modo, parte resistente ha, da un lato, confermato il compossesso – sia pure definendolo improprio – dell'area di causa da parte dei ricorrenti e, dall'altro, ha ammesso lo spoglio da parte sua, sollevando la suesposta eccezione di decadenza.
Non può, poi, rilevare ai fini del rigetto del ricorso, l'affermazione della difesa del resistente secondo cui “su detta area cortilizia, contrariamente a quanto riferito dai ricorrenti, il comparente non pone nessuna autovettura in sosta in modo da limitare l'accesso ed il normale transito da e per gli immobili dei germani e CP_1
, come erroneamente ed infondatamente lamentato dagli stessi” (si veda CP_3
pagina 5 della memoria di costituzione e risposta del resistente).
Infatti, si tratta di una dichiarazione incompatibile con l'ammissione delle condotte di spoglio lamentate dai ricorrenti insita nella già evidenziata retrodatazione delle medesime condotte da parte del resistente rispetto alla data indicata dai ricorrenti
(ottobre 2024).
Né le dichiarazioni dell'informatore di parte resistente possono essere inficiate da quelle dell'informatore indicato da parte resistente, . CP_8
Quest'ultimo, infatti, ha affermato: e ci Controparte_1 Controparte_3
hanno parcheggiato, anche ora ci sono le macchine parcheggiate. Parlo del cortile fra le due abitazioni”, nonché: “Ci parcheggiano comodamente” e: “Il parcheggio è
4 agevole, ci sono solo delle piante appoggiate sotto al balcone, adiacenti alla proprietà di (si veda sempre il verbale dell'odierna udienza del 20.03.2025). Controparte_6
Infatti, tali dichiarazioni collidono con l'ammissione, sopra evidenziata, contenuta nella memoria di costituzione e risposta del resistente, circa la condotta di spoglio da parte sua, implicita nell'eccepita decadenza dei ricorrenti dall'azione esperita.
Ciò chiarito, oltre allo spoglio nella sua componente oggettiva, va ritenuto sussistente anche l'animus spoliandi, il quale, alla luce della succitata giurisprudenza, deve ravvisarsi nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero con il proposito di ripristinare la ritenuta situazione preesistente.
Si deve anche escludere, sulla base delle difese del resistente, il suo ragionevole convincimento circa il consenso dei ricorrenti alla privazione del loro compossesso – convincimento fatto salvo dalla medesima giurisprudenza – non essendo stato quest'ultimo dedotto né, a maggior ragione, provato dal resistente.
Il ricorso, pertanto, va accolto, come sopra anticipato, per quanto di ragione, ossia nei termini di seguito precisati.
Per l'esattezza, deve ordinarsi al resistente l'immediata e definitiva reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso del cortile comune facente parte del fondo sito in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al
NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, consentendone ai ricorrenti medesimi e ai loro familiari il comodo transito in entrata ed in uscita ed il parcheggio delle autovetture astenendosi dall'impedirli o ostacolarli con l'allocazione disordinata nella summenzionata area di autoveicoli o qualsivoglia altra cosa.
Non va assegnato alcun termine alle parti per la prosecuzione del giudizio di merito, occorrendo, a tale scopo, una specifica istanza da proporsi nei modi e nei termini di cui all'art. 703, IV comma, c.p.c.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di rilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, ordina al resistente CP_6
l'immediata e definitiva reintegrazione dei ricorrenti
[...] Controparte_1
(detto ) e nel compossesso del cortile comune facente parte CP_2 Controparte_3
del fondo sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via A. D'Ambrosio, catastalmente identificato al NCEU del detto Comune al foglio 14, particella 280 sub 1, consentendone ai ricorrenti medesimi e ai loro familiari il comodo transito in entrata ed in uscita ed il parcheggio delle autovetture astenendosi dall'impedirli o ostacolarli con l'allocazione disordinata nella summenzionata area di autoveicoli o qualsivoglia altra cosa;
- compensa integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Nola, lì 20.03.2025
Il Giudice Dott. Alfonso Annunziata
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