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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1042/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente relatore dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice all'esito della camera di consiglio del 30.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1042/2024, promosso da: nato in [...] il [...] (c.f.: – Parte_1 C.F._1 C.F._2
BG0004576) con il patrocinio dell'avv. Veronica Mezzasalma del foro di Bergamo RICORRENTE contro
Bergamo Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto 1. cittadino nigeriano nato il [...] a [...], ha presentato in via Parte_1 a a di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Bergamo con decreto del 18.12.2023 (notificato all'instante il 18.1.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione è stato pronunciato sulla scorta del parere espresso l'11.12.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, secondo cui non vi sono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del richiedente dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come previsto dall'art. 19, comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/1998 (“appare manifesto che il richiedente non abbia familiari in Italia, nel paese non abbia ancora raggiunto un livello di radicamento effettivo sul territorio data l'esiguità dei contratto di lavoro prodotti e, in Gambia [Nigeria], mantenga le relazioni con i suoi familiari”) e non sussistono profili di vulnerabilità, né infine si ravvisano - nel paese di provenienza, e in particolare in Edo State - problemi di sicurezza ostativi al rimpatrio.
2. Avverso il provvedimento del questore è stato tempestivamente proposto ricorso, depositato il 27.1.2024. La difesa, ripercorsa la vicenda personale del ricorrente, ha svolto deduzioni circa il buon livello di integrazione raggiunto in Italia, dove ha fatto ingresso il 6.12.2016 ((il Parte_1
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3.2.2017 ha formalizzato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione territoriale di Brescia l'11.10.2018 e dall'autorità giudiziaria il 6.9.2021) e nel corso degli anni ha frequentato corsi di italiano e di formazione professionale e ha svolto attività di volontariato e, dal 2019, lavorativa, e ha inoltre evidenziato la situazione di vulnerabilità in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio in Nigeria, dove non ha più alcun contatto familiare.
3. Il si è costituito in giudizio, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1 Bresc depositato comparsa con la quale ha ribadito la fondatezza dei motivi del provvedimento amministrativo e concluso per il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla memoria di costituzione, parte resistente ha depositato una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo sulla posizione personale del ricorrente.
4. In corso di causa la difesa ha via via depositato le buste paga mensili emesse dal datore di lavoro di Bollate, presso il quale lavora dal 5.10.2023 in Controparte_2 Parte_1 qualità di operaio addetto alle pulizie.
All'udienza di comparizione del 21.11.2024 il ricorrente, comparso personalmente, è stato liberamente sentito e, in assenza di richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, tenutasi il 27.3.2025 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; parte attrice ha depositato nota d'udienza e documenti ulteriori (buste paga fino a febbraio 2025) e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata quindi rimessa al collegio e decisa nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di
Pag. 2 di 5 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.)
Osservato che l'istanza di protezione speciale appare essere stata presentata in data imprecisata anteriore all'11.3.2023 (le parti non precisano e non documentano la data di deposito, ma il decreto 18.12.2023 di rigetto ai periodi III e IV del comma 1 dell'art. 19 d.lgs. 286/98, ossia alla disciplina anteriore al d.l. n. 20/2023), la stessa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Il rischio di persecuzione per uno dei motivi elencati nella disposizione sopra riportata non emerge né dagli atti di causa né da specifiche allegazioni contenute nel ricorso.
Con riferimento, poi, al pericolo di sottoposizione a tortura o a trattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU, le COI disponibili sulla situazione nell'Edo State (v., in particolare, EASO Country of Origin
Pag. 3 di 5 Information Report: Nigeria Country Focus 2.6. South South: Bayelsa, , Edo, Cross River, Delta) Per_1 Per_2 non restituiscono un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur dando atto di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali la ricorrente non appartiene.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overview Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alerts residents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edo-govt-alertsresidents-to-relocate-to- higher-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.2. Ciò posto, ha per contro dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di Parte_1 integrazione in Italia, attestato dalla documentazione versata in atti.
Va premesso, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato». lasciata la Nigeria nel 2016 e giunto in Italia il 6.12.2016, ha immediatamente presentato Parte_1 tezione internazionale (formalizzata il 3.2.2017, rigettata dalla Commissione territoriale di Brescia l'11.10.2018 e dall'autorità giudiziaria il 6.9.2021).
Dal 2019 ha cominciato a lavorare, dapprima con contratti di breve durata e saltuari (v. contratto DG Frutta 20.9.2019 e buste paga settembre e ottobre 2019; CU 2020 emesso da per Controparte_3 prestazioni lavoro da 29.7.2019 al 31.8.2019: doc. 11, 12, 14) e in seguito di à e remunerazione (v. contratto 29.11.2021 con QB scarl, prorogato sino al 31.7.2022 e trasformato in tempo pieno, e buste paga da novembre 2021 a giugno 2022: doc. 13 e 14), fino alla stipulazione (dopo breve rapporto con la società di vigilanza GSS Global Security nei mesi di luglio e agosto 2023: doc. 19 e 20) del contratto 5.10.2023 con , come operaio a tempo parziale (30 ore), divenuto a Controparte_4 tempo indeterminato l'1.10.2024 (doc. 21 e segg.) e tuttora in corso.
Rammentato che secondo Cass., sez. 6, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia», giova evidenziare che l'attività lavorativa svolta ha consentito al richiedente di percepire, a far tempo almeno da novembre 2021, retribuzioni inizialmente modeste ma continuative e crescenti, e da ottobre 2023 salite ad importi idonei ad assicurare autonomo e dignitoso tenore di vita (il CU 2025 attesta per il 2024 reddito imponibile di € 14.607,74, e dalle buste paga del 2025 si evince reddito netto mensile di c € 1.200,00 circa).
Pag. 4 di 5 Nel corso degli anni il richiedente ha inoltre acquisito buona conoscenza della lingua italiana (l'audizione in udienza si è svolta senza ausilio di interprete;
già il 13.2.2020 il CPIA di Bergamo aveva certificato competenza linguistica di livello A2, e nel 2021 il completamento del primo ciclo di istruzione – doc. 8 e 10), ha partecipato a corsi di formazione professionale e nel 2024 ha conseguito l'abilitazione alla guida di muletto (doc. 9 e 32), e dal 2022 ha stabile residenza in Comune di Ponte San Pietro, dove convive con la connazionale , che – dichiara in udienza – lavora con lui per la stessa ditta di pulizie Persona_3 [...]
. dichiarazione di ospitalità e iscrizione anagrafe, doc. 24, e verbale dell'u Controparte_4
21.11.2024).
In considerazione della documentata integrazione lavorativa e degli indici di integrazione sociale e familiare nel territorio italiano, dove è giunto ormai da oltre 8 anni, e della lunga assenza dal paese di origine, stima il collegio che l'eventuale rimpatrio andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
E' il caso di aggiungere che non consta esistano segnalazioni di polizia e tanto meno condanne a carico del richiedente, a conferma del suo corretto inserimento nel paese di accoglienza
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Le spese di lite vanno compensate, in considerazione del consolidamento degli indici di integrazione, rilevanti ai fini della pronuncia, in epoca successiva all'emissione del provvedimento amministrativo impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
– Vestanet BG0004576), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, C.F._1 odo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il presidente e estensore
Luciano Ambrosoli
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