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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5350/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5350/2021 tra
Parte_1 ATTORE e
TI TT
CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 12,40 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'attore l'avv.to TIZIANA FUSARO la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclusioni contestando tutta quanto ex adverso dedotto.
Per la convenuta l'avv.to ILARIA GUERRIERI la quale la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclusioni contestando tutta quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 18,05, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 815/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
IN, Fraz. Busche, ivi elettivamente domiciliato in Via Casimiri n. 27 presso e nello Studio dell'Avv. Tiziana Fusaro, che lo rappresenta e difende per delega apposta in calce all'atto di citazione.
- attore
nei confronti di:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
– C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Guerrieri ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), Via Flaminia n. 19 – C.C.le Col della
Torre, Int. 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
– convenuta
Conclusioni per la parte attrice: “LI …, disattesa ogni contraria richiesta, domanda ed eccezione:
1) Accertato e dichiarato l'esborso sostenuto da per i fatti meglio descritti nella Parte_1 parte espositiva del presente atto nonché il diritto di esso attore di vedersi rifondere detto esborso, condannare al pagamento, in favore di esso attore, della somma Controparte_1 pari ad € 51237,20= o della diversa maggiore e/o minore che risulterà provata e/o, comunque, che codesto Tribunale vorrà stabilire, con interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 6 2) Accertato e dichiarato l'esborso sostenuto da per i fatti meglio descritti nella Parte_1 parte espositiva del presente atto nonché il diritto di esso attore di vedersi riconoscere
l'indennità ex art. 1150 cc, condannare , per tale causale, al pagamento, in Controparte_1 favore di esso attore, della somma pari ad € 33500,00= o della diversa maggiore e/o minore che risulterà provata e/o, comunque, codesto Tribunale vorrà stabilire con interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CI come per legge.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “...LI …, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale: per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito al motivo
I. della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare l'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite.
- nel merito, in via subordinata ma riconvenzionale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito al motivo II. della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto non provate oltre che infondate in fatto ed in diritto e condannare il Sig. alla restituzione, in favore della Parte_1 convenuta, della somma di € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
18/07/2014 al saldo e fatte salve eventuali compensazioni tra le parti ove riconosciute dal
Giudice. Con vittoria delle spese di lite.”.
Oggetto: Pagamento somme
Fatto.
Con atto di citazione, notificato in data 25/10/2021, l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra per ivi sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'esborso sostenuto per la realizzazione di manufatti pertinenti all'abitazione già adibita casa coniugale, al pagamento della somma di € 51.237,20 o di quella diversa accertata e provata in giudizio, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 33.500,00 o di quella diversa accertata e provata in giudizio, a titolo di indennità ex art. 1150 c.c., oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di lite.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale contestava in toto e avverse Controparte_1 difese e concludeva come sopra, previa formulazione dell'eccezione di intervenuto giudicato e temerarietà della lite.
Con provvedimento del 28 giugno 2024, il Giudice al tempo assegnatario, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta causa è matura per la decisione, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante e, previa assegnazione alle parti di un termine per note, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono inammissibili per intervenuto giudicato.
In data 05/12/2017 i coniugi hanno sottoscritto il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in pari data.
Il giudizio è stato definito con la Sentenza n. 648/2018 del 04/05/2018 del Tribunale di Perugia che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate all'udienza di
[...] comparizione in data 04/05/2018.
La parte attrice chiede la condanna della convenuta al rimborso in suo favore della spesa sostenuta per lavori edili realizzati su un bene di proprietà comune, in misura pari al 50% dell'intero, corrispondente alla quota parte di proprietà della e pari a € 51.237,20, CP_1 nonché il conseguimento dell'indennità ex art. 1150, 2° e 3° comma, c.c., in ragione dell'aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, sempre riferita alla quota parte della convenuta, che quantifica in € 33.500,00.
Ciò detto, osserva questo giudicante che i lavori edili cui fa riferimento l'attore sono stati conclusi nell'anno 2014, giusta la comunicazione di fine lavori, prot. n. 647 del 12/01/2015, versata in atti, mentre con la Sentenza resa in data 04/05/2018, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano regolato le loro reciproche pretese in base alle condizioni riportate nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come integrate e modificate all'udienza di comparizione in data
04/05/2018.
pagina 4 di 6 Nel ricorso predetto i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo “al fine di ottenere il definitivo assetto di tutte le questioni di carattere personale, economico e patrimoniale” e, quanto alle condizioni concordate, dichiaravano al punto 12) che: “… non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia causale e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio, avendo già definito con il presente ricorso ogni rapporto economico- patrimoniale di dare e avere tra loro esistente”.
Inoltre, all'udienza di comparizione delle parti del 04/05/2018, hanno concordato la modifica della sola condizione n. 6) del ricorso che prevedeva il trasferimento al figlio Controparte_2 di taluni terreni ivi puntualmente indicati, sostituendola integralmente con la previsione dell'obbligo di trasferire al figlio i medesimi terreni, entro 60 giorni dal raggiungimento della sua maggiore età.
Ciò detto deve rilevarsi che le somme che l'attore reclama, riferite alle migliorie apportate ai manufatti pertinenti all'abitazione a suo tempo destinata a casa coniugale, conclusisi nel
2014, nonché l'aumento di valore del medesimo bene connesso all'avvenuta ristrutturazione di tali manufatti, erano già maturate al momento della proposizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 05/12/2017 e della pronuncia della
Sentenza definitiva del Tribunale di Perugia n. 648/2018 del 04/05/2018 e dunque le domande attoree debbono ritenersi coperte dal precedente giudicato ai sensi dell'art. 2909 del
Codice Civile: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595).”.
Infatti, con la Sentenza predetta, il Collegio, ha dichiarato la cessazione del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, come integrate all'udienza di comparizione delle parti del
04/05/2018, ivi incluso quanto concordato dai coniugi al punto n. 12) ove si afferma che i ricorrenti: “… non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia causale
e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio, avendo già definito con il presente ricorso ogni rapporto economico-patrimoniale di dare e avere tra loro esistente”.
Ne consegue che la domanda attorea, ancorché infondata, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito, tenendo conto che la convenuta è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio in data 05/09/2022 e con pagina 5 di 6 deposito del 09/11/2023, sono state comunicate le sopravvenute variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, domanda e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibili le domande avanzate dell'attore nei confronti Parte_1 della convenuta . Controparte_1
Pone a carico della parte attrice le spese di lite che qui si liquidano in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5350/2021 tra
Parte_1 ATTORE e
TI TT
CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025 ad ore 12,40 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'attore l'avv.to TIZIANA FUSARO la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclusioni contestando tutta quanto ex adverso dedotto.
Per la convenuta l'avv.to ILARIA GUERRIERI la quale la quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e conclusioni contestando tutta quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 18,05, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 815/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
IN, Fraz. Busche, ivi elettivamente domiciliato in Via Casimiri n. 27 presso e nello Studio dell'Avv. Tiziana Fusaro, che lo rappresenta e difende per delega apposta in calce all'atto di citazione.
- attore
nei confronti di:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Controparte_1
– C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Guerrieri ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), Via Flaminia n. 19 – C.C.le Col della
Torre, Int. 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
– convenuta
Conclusioni per la parte attrice: “LI …, disattesa ogni contraria richiesta, domanda ed eccezione:
1) Accertato e dichiarato l'esborso sostenuto da per i fatti meglio descritti nella Parte_1 parte espositiva del presente atto nonché il diritto di esso attore di vedersi rifondere detto esborso, condannare al pagamento, in favore di esso attore, della somma Controparte_1 pari ad € 51237,20= o della diversa maggiore e/o minore che risulterà provata e/o, comunque, che codesto Tribunale vorrà stabilire, con interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 6 2) Accertato e dichiarato l'esborso sostenuto da per i fatti meglio descritti nella Parte_1 parte espositiva del presente atto nonché il diritto di esso attore di vedersi riconoscere
l'indennità ex art. 1150 cc, condannare , per tale causale, al pagamento, in Controparte_1 favore di esso attore, della somma pari ad € 33500,00= o della diversa maggiore e/o minore che risulterà provata e/o, comunque, codesto Tribunale vorrà stabilire con interessi nella misura legale dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e CI come per legge.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “...LI …, contrariis reiectis:
- nel merito, in via principale: per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito al motivo
I. della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare l'attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite.
- nel merito, in via subordinata ma riconvenzionale: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito al motivo II. della presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto non provate oltre che infondate in fatto ed in diritto e condannare il Sig. alla restituzione, in favore della Parte_1 convenuta, della somma di € 17.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
18/07/2014 al saldo e fatte salve eventuali compensazioni tra le parti ove riconosciute dal
Giudice. Con vittoria delle spese di lite.”.
Oggetto: Pagamento somme
Fatto.
Con atto di citazione, notificato in data 25/10/2021, l'attore ha convenuto in Parte_1 giudizio la sig.ra per ivi sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'esborso sostenuto per la realizzazione di manufatti pertinenti all'abitazione già adibita casa coniugale, al pagamento della somma di € 51.237,20 o di quella diversa accertata e provata in giudizio, nonché al pagamento della ulteriore somma di € 33.500,00 o di quella diversa accertata e provata in giudizio, a titolo di indennità ex art. 1150 c.c., oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese di lite.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale contestava in toto e avverse Controparte_1 difese e concludeva come sopra, previa formulazione dell'eccezione di intervenuto giudicato e temerarietà della lite.
Con provvedimento del 28 giugno 2024, il Giudice al tempo assegnatario, rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta causa è matura per la decisione, la rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
Medio tempore la causa veniva riassegnata a questo giudicante e, previa assegnazione alle parti di un termine per note, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono inammissibili per intervenuto giudicato.
In data 05/12/2017 i coniugi hanno sottoscritto il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in pari data.
Il giudizio è stato definito con la Sentenza n. 648/2018 del 04/05/2018 del Tribunale di Perugia che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate all'udienza di
[...] comparizione in data 04/05/2018.
La parte attrice chiede la condanna della convenuta al rimborso in suo favore della spesa sostenuta per lavori edili realizzati su un bene di proprietà comune, in misura pari al 50% dell'intero, corrispondente alla quota parte di proprietà della e pari a € 51.237,20, CP_1 nonché il conseguimento dell'indennità ex art. 1150, 2° e 3° comma, c.c., in ragione dell'aumento del valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, sempre riferita alla quota parte della convenuta, che quantifica in € 33.500,00.
Ciò detto, osserva questo giudicante che i lavori edili cui fa riferimento l'attore sono stati conclusi nell'anno 2014, giusta la comunicazione di fine lavori, prot. n. 647 del 12/01/2015, versata in atti, mentre con la Sentenza resa in data 04/05/2018, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti avevano regolato le loro reciproche pretese in base alle condizioni riportate nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come integrate e modificate all'udienza di comparizione in data
04/05/2018.
pagina 4 di 6 Nel ricorso predetto i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo “al fine di ottenere il definitivo assetto di tutte le questioni di carattere personale, economico e patrimoniale” e, quanto alle condizioni concordate, dichiaravano al punto 12) che: “… non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia causale e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio, avendo già definito con il presente ricorso ogni rapporto economico- patrimoniale di dare e avere tra loro esistente”.
Inoltre, all'udienza di comparizione delle parti del 04/05/2018, hanno concordato la modifica della sola condizione n. 6) del ricorso che prevedeva il trasferimento al figlio Controparte_2 di taluni terreni ivi puntualmente indicati, sostituendola integralmente con la previsione dell'obbligo di trasferire al figlio i medesimi terreni, entro 60 giorni dal raggiungimento della sua maggiore età.
Ciò detto deve rilevarsi che le somme che l'attore reclama, riferite alle migliorie apportate ai manufatti pertinenti all'abitazione a suo tempo destinata a casa coniugale, conclusisi nel
2014, nonché l'aumento di valore del medesimo bene connesso all'avvenuta ristrutturazione di tali manufatti, erano già maturate al momento della proposizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 05/12/2017 e della pronuncia della
Sentenza definitiva del Tribunale di Perugia n. 648/2018 del 04/05/2018 e dunque le domande attoree debbono ritenersi coperte dal precedente giudicato ai sensi dell'art. 2909 del
Codice Civile: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595).”.
Infatti, con la Sentenza predetta, il Collegio, ha dichiarato la cessazione del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, come integrate all'udienza di comparizione delle parti del
04/05/2018, ivi incluso quanto concordato dai coniugi al punto n. 12) ove si afferma che i ricorrenti: “… non hanno null'altro a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia causale
e/o ragione derivante dal rapporto di coniugio, avendo già definito con il presente ricorso ogni rapporto economico-patrimoniale di dare e avere tra loro esistente”.
Ne consegue che la domanda attorea, ancorché infondata, deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito, tenendo conto che la convenuta è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio in data 05/09/2022 e con pagina 5 di 6 deposito del 09/11/2023, sono state comunicate le sopravvenute variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, domanda e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibili le domande avanzate dell'attore nei confronti Parte_1 della convenuta . Controparte_1
Pone a carico della parte attrice le spese di lite che qui si liquidano in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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