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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2024, n. 6367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6367 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG 147. c-.0)-tc_Co eht c C.Oj ALLW3 tr3 02X2. of.2-( )ti c.3,00 R-27 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6367 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 4 aprile 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da OL AN. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) la domanda è stata respinta dal Mds in riferimento ai semestri compresi tra il 3 agosto 2021 e il 3 agosto 2022, mentre è stata dichiarata inammissibile in riferimento ai semestri intercorsi tra il 25 gennaio 2018 e il 2 febbraio 2021; b) la ragione del rigetto è rappresentata dalla esistenza di due sanzioni disciplinari per fatti commessi nel mese di ottobre del 2021 mentre la ragione della inammissibilità è stata ravvisata nel fatto che il periodo riguarda altro titolo esecutivo. 1.2 II Tribunale ribadisce, quanto al rigetto, che la gravità dei comportamenti tenuti dal OL (nelle due occasioni dei rilievi disciplinari) è tale da denotare la 1-47 mancata adesione all'opera di rieducazione. Quanto al periodo antecedente, si precisa che il periodo intercorso dal 22 ottobre 2019 al 2 febbraio 2021 è stato già oggetto di valutazione con provvedimento emesso dal Mds di Lecce in data 13 luglio 2021. Il periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è invece ricompreso in diverso titolo esecutivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AN. Il ricorso deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Viene evidenziato dal ricorrente che: a) il OL è ininterrottamente detenuto dal 2018; b) quanto ai semestri su cui è intervenuto rigetto non è stata vagliata in concreto la rilevanza degli episodi, che non erano di tale entità da determinare l'esito negativo;
c) quanto al periodo antecedente, si ritiene erronea la mancata valutazione del periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019. Si tratta, infatti, di un periodo 2 detentivo ricompreso nel cumulo attualmente in esecuzione (decreto del 2 febbraio 2023, che si allega al ricorso) 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al periodo agosto 2021 / agosto 2022 manca, come segnalato dal ricorrente, una concreta analisi della gravità delle infrazioni e, soprattutto, le stesse risultano commesse esclusivamente nel primo dei due semestri. 3.2 Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata ordinaria, che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni disciplinari commesse durante il semestre in esame non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, eventualmente indicativo - con valutazione in concreto - della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno degli elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione all'opera di risocializzazione. Nel caso in esame, come si è detto, la valutazione è del tutto sommaria, il che comporta la necessità di una rivalutazione. 3.3 Quanto al periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è parimenti fondata la deduzione difensiva, in termini di apparenza di motivazione. 3 Il Tribunale, infatti, si limita a fare riferimento - su detta specifica scansione temporale - alla esistenza di un precedente decreto di cumulo ma tale indicazione non è decisiva, in rapporto al generale principio di unicità della esecuzione in caso di sopravvenienza di condanne relative a fatti antecedenti l'inizio della carcerazione. 3.4 Le norme che regolano la vicenda esecutiva, in caso di esecuzione congiunta di più titoli, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare dagli articoli 78 e 80 cod.pen. In tale ultima norma si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria «unicità» del rapporto esecutivo lì dove tutte le decisioni concernano reati commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione sia stata interrotta. Solo in tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. Nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (v. tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145). Nella ipotesi di mero aggiornamento del cumulo, è evidente che il detenuto mantiene l'interesse ad ottenere la decisione in tema di liberazione anticipata, ove non siano intervenute decisioni reiettive nel corso della detenzione. 3.5 La considerazione espressa dal Tribunale non chiarisce, dunque, i termini esatti della questione sottesa (novità o aggiornamento del cumulo), il che determina la necessità di una rinnovata valutazione del reclamo. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila. Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG 147. c-.0)-tc_Co eht c C.Oj ALLW3 tr3 02X2. of.2-( )ti c.3,00 R-27 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6367 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 4 aprile 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da OL AN. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) la domanda è stata respinta dal Mds in riferimento ai semestri compresi tra il 3 agosto 2021 e il 3 agosto 2022, mentre è stata dichiarata inammissibile in riferimento ai semestri intercorsi tra il 25 gennaio 2018 e il 2 febbraio 2021; b) la ragione del rigetto è rappresentata dalla esistenza di due sanzioni disciplinari per fatti commessi nel mese di ottobre del 2021 mentre la ragione della inammissibilità è stata ravvisata nel fatto che il periodo riguarda altro titolo esecutivo. 1.2 II Tribunale ribadisce, quanto al rigetto, che la gravità dei comportamenti tenuti dal OL (nelle due occasioni dei rilievi disciplinari) è tale da denotare la 1-47 mancata adesione all'opera di rieducazione. Quanto al periodo antecedente, si precisa che il periodo intercorso dal 22 ottobre 2019 al 2 febbraio 2021 è stato già oggetto di valutazione con provvedimento emesso dal Mds di Lecce in data 13 luglio 2021. Il periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è invece ricompreso in diverso titolo esecutivo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - OL AN. Il ricorso deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Viene evidenziato dal ricorrente che: a) il OL è ininterrottamente detenuto dal 2018; b) quanto ai semestri su cui è intervenuto rigetto non è stata vagliata in concreto la rilevanza degli episodi, che non erano di tale entità da determinare l'esito negativo;
c) quanto al periodo antecedente, si ritiene erronea la mancata valutazione del periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019. Si tratta, infatti, di un periodo 2 detentivo ricompreso nel cumulo attualmente in esecuzione (decreto del 2 febbraio 2023, che si allega al ricorso) 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al periodo agosto 2021 / agosto 2022 manca, come segnalato dal ricorrente, una concreta analisi della gravità delle infrazioni e, soprattutto, le stesse risultano commesse esclusivamente nel primo dei due semestri. 3.2 Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata ordinaria, che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni disciplinari commesse durante il semestre in esame non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, eventualmente indicativo - con valutazione in concreto - della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno degli elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione all'opera di risocializzazione. Nel caso in esame, come si è detto, la valutazione è del tutto sommaria, il che comporta la necessità di una rivalutazione. 3.3 Quanto al periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è parimenti fondata la deduzione difensiva, in termini di apparenza di motivazione. 3 Il Tribunale, infatti, si limita a fare riferimento - su detta specifica scansione temporale - alla esistenza di un precedente decreto di cumulo ma tale indicazione non è decisiva, in rapporto al generale principio di unicità della esecuzione in caso di sopravvenienza di condanne relative a fatti antecedenti l'inizio della carcerazione. 3.4 Le norme che regolano la vicenda esecutiva, in caso di esecuzione congiunta di più titoli, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare dagli articoli 78 e 80 cod.pen. In tale ultima norma si ribadisce l'applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell'ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria «unicità» del rapporto esecutivo lì dove tutte le decisioni concernano reati commessi prima dell'inizio della detenzione (in tal senso, tra le altre, v. Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale 'novità' del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di nuovi reati commessi durante l'espiazione della pena o dopo che l'esecuzione sia stata interrotta. Solo in tali casi l'organo dell'esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell'art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. Nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fatti antecedenti l'inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emettere un 'nuovo' cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (v. tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 del 5.3.2009, rv 243145). Nella ipotesi di mero aggiornamento del cumulo, è evidente che il detenuto mantiene l'interesse ad ottenere la decisione in tema di liberazione anticipata, ove non siano intervenute decisioni reiettive nel corso della detenzione. 3.5 La considerazione espressa dal Tribunale non chiarisce, dunque, i termini esatti della questione sottesa (novità o aggiornamento del cumulo), il che determina la necessità di una rinnovata valutazione del reclamo. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila. Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente