Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 , nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZE:
Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
"1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato". All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 , la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZE:
Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
"1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato". All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 , la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.