Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
24/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.2250/2017, a cui è riunito il procedimento RGN 2298/2017 R.G.,
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n.5, Marina n° 65/C cf: C.F. 1
,
presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 27/06/2017, iscritto al RGN 2250/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 nell'anno 2011, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente gli venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 17/09/2014 1' CP_1 lo informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al
31.12.2011 sono stati pagati €. 3.533,98 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1". Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Con successivo ricorso depositato in data 27/06/2017, ed iscritto al RGN 2298/2017, la parte ricorrente esponeva:
Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle
-
dipendenze del Consorzio Pac Prod. p.iva P.IVA 1 negli anni Controparte_2
2011/2012, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando per 102 giornate nell'anno 2011 e per 51 giornate nell'anno
2012;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente gli venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 17/09/2014 1'CP_1 lo informava "che nel periodo che va dal 01.01.2012 al
31.12.2012 sono stati pagati €. 2.238,06 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1". Precisava, altresì, che “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi". Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma.
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
,CP eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 In entrambi i procedimenti, si costituiva l' convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, previa riunione, ed all'esito dell'odierna udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
I ricorsi sono fondati e vanno accolti, per quanto di seguito specificato.
Nel merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso la CP documentazione prodotta, anche da parte dell' della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie (102 nel biennio), ai fini dell'ottenimento
.CP dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, con la memoria di costituzione nel procedimento RGN 2250/2017, 1,CP - eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi per l'anno 2011 e per n.102 giornate, con la terza variazione 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2014, e produce una schermata del III elenco di variazione 2014, composto da n.3 pagine, con l'elenco di n.28 braccianti cui sono state cancellate le giornate, ma dall'esame di detto elenco non si rinviene il nominativo del ricorrente Parte 1
Pertanto, dall'esame degli atti del fascicolo RGN 2250/2017, non si evince alcuna cancellazione delle giornate per n. 102, e per l'anno 2011 nei confronti del ricorrente.
Esaminando, il procedimento RGN 2298/2017, con cui è stato opposto il provvedimento di indebito della disoccupazione agricola per l'anno 2012, 1,CP - eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato il ricorrente dagli elenchi per gli anni 2011 e 2012, con la terza variazione 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2014, e produce una schermata del III elenco di variazione 2014, composto da n.29 pagine, con l'elenco di n.290 braccianti cui sono state cancellate le giornate.
Dall'esame di detto elenco al rigo 259 risulta il nominativo del ricorrente, e contiene le n.102 giornate per l'anno 2011, confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione.
Mentre risultano, al rigo n.260, effettivamente cancellate n.51 giornate per l'anno 2012.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti, sopra riassunta, non risulta che l'CP 1 abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura del ricorrente CP chiede la(n. 102 giornate nel biennio) necessarie ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui l' restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente, rigo
259 dell'elenco prodotto).
Sul punto si è pronunziata la Corte di Appello di Messina con la sentenza n., 31/2021, sezione lavoro).
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, allo stesso spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola anni 2011, e, 2012, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alle comunicazioni del 17/09/2014, opposte con il presente giudizio, cui è riunito il RGN 2298/2017, con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tali periodi. CP Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, e dei procedimenti riuniti, in Euro 1.800,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte 1
[...] , contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito, del 17/09/2014 con il quale l'CP_1 informava il ricorrente che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €.
3.533,98 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.1", e, del
17/09/2014 con il quale l'CP_1 informava il ricorrente che nel periodo che va dal 01.01.2012 al
31.12.2012 sono stati pagati €. 2.238,06 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat.
DSAGR n.1, e, conseguentemente condanna 1'CP alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
2)Condanna 1CP a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 24/01/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia