TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 299
TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del nesso eziologico tra la posizione reiettiva dell’amministrazione e la perdita del bene della vita

    La ricorrente non ha fornito la prova del nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e la perdita del bene della vita, né la congruità dei costi. L'assenza di un accertamento giurisdizionale sull'illegittimità della chiusura del progetto ha precluso la prova del danno ingiusto.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della ripristinabilità del progetto

    Non è provato che la Commissione Europea avrebbe potuto pronunciarsi diversamente, né quali fossero le risorse finanziarie disponibili, né che la sospensione abbia impedito la prosecuzione del progetto.

  • Rigettato
    Sospensione del finanziamento non implicava sospensione dell'esecuzione del progetto

    La sospensione amministrativa non implicava la sospensione dell'esecuzione del progetto, che poteva essere coltivato con risorse proprie. Il mancato completamento è imputabile all'abbandono del progetto da parte dell'Associazione, integrando il concorso del comportamento del soggetto danneggiato.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della clausola di salvaguardia

    La sospensione del progetto è derivata da un provvedimento amministrativo e non giurisdizionale, pertanto la clausola di salvaguardia non è applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 299
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 299
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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